Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 4
Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, l'esercizio dei poteri e delle facoltà degli organi di vigilanza e controllo non è subordinato al preventivo avviso o alla presenza dei soggetti che ne potrebbero essere destinatari e rispetto ai quali il contraddittorio è garantito dalla tempestiva contestazione e dal diritto di far pervenire all'autorità procedente scritti e documenti e di essere ascoltato prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Con riguardo a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per un illecito a carattere permanente, quale l'escavazione abusiva di sabbia, è irrilevante ai fini della sua individuazione sotto il profilo temporale l'indicazione specifica dei giorni in cui è stata realizzata la condotta illecita, essendo necessaria e sufficiente l'indicazione del momento di cessazione della permanenza, cui è equiparato, nel caso in cui non vi sia la prova di tale cessazione, quello dell'accertamento della violazione (nella specie, il verbale di infrazione conteneva l'indicazione delle date dei rilievi effettuati dai tecnici del comune e quella del definitivo accertamento, reso possibile solo a seguito di indagini tecniche particolarmente complesse, richiedenti l'acquisizione di documenti e informazioni, rilievi topografici, elaborati grafici e tavole aerofotogrammetriche).
In tema di sanzioni amministrative, con riguardo alla violazione dell'art. 11 della Legge Regione Lombardia n. 90 del 1983 (coltivazione di cava in assenza della necessaria autorizzazione), l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dei mezzi impiegati dal trasgressore, richiesta dall'art. 5 lett. d), è necessaria non per identificare gli autori della violazione, ma per un'esatta individuazione dell'illecito contestato a tutela dei diritti della difesa; in relazione alla sua finalità, la necessità o meno di tale indicazione va valutata con riferimento al caso concreto e agli elementi contenuti nel processo verbale in questione e alla loro idoneità a garantire il diritto di difesa (nel caso di specie, il ricorrente deduceva che l'indicazione dei mezzi era indispensabile avendo operato altre imprese nelle medesime zone; la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui l'aveva giudicata superflua non essendo stati posti in discussione ne' l'attività di escavazione di sabbia contestata ne' la sua compatibilità con i mezzi dell'impresa).
In materia di sanzioni amministrative, in caso di illecito permanente, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di accertamento decorre dalla data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell'accertamento della violazione (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto tempestiva la notifica del verbale di infrazione per escavazione abusiva di sabbia effettuata nel termine di novanta giorni dalla data di accertamento, coincidente col deposito delle relazioni e degli elaborati da parte dei tecnici del comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2001, n. 9056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9056 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CALCESTRUZZI ER Srl già NUOVA CALCESTRUZZI ER, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso l'avvocato MANCUSO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PISTOLESI OSCAR, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CERRO MAGGIORE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 08599/99 proposto da:
COMUNE DI CERRO MAGGIORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOSA FIORELLA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CALCESTRUZZI ER Srl già NUOVA CALCESTRUZZI ER, in persona del Presidente pro tempore, ER MARILENA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso l'avvocato MANCUSO FRANCESCO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato PISTOLESI OSCAR, giusta procura a margine del ricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 133/98 della Pretura di MILANO, Sezione distaccata di LEGNANO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Mancuso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Pafundi, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con ordinanza del 15 luglio 1994 n. 62, il sindaco del comune di Cerro Maggiore ingiungeva alla s.r.l. RU il pagamento della sanzione di L.
1.390.908.240 per escavazione abusiva di sabbia e ghiaia su aree site nel territorio comunale. Con successiva ordinanza del 19 settembre 1995 n. 114, lo stesso sindaco ingiungeva alla società il pagamento della sanzione di L. 644.000.600 per escavazione abusiva continuata nel successivo periodo compreso tra l'aprile 1993 ed il 20 gennaio 1994.
La RU UT e IL UT proponevano opposizione ex art.22 della legge 689 del 1981, al TO di Legnano il quale con sentenza del 30 settembre 1998 ha annullato la seconda ordinanza- ingiunzione, e per quel che riguarda la prima, ha rideterminato la sanzione pecuniaria nella misura di L. 549.414.800, osservando: a) che la mancata indicazione delle circostanze di tempo e degli eventuali mezzi impiegati non comportava la nullità dell'ingiunzione in quanto le relative indicazioni prescritte dall'art.5 della legge reg. Lombarda 90 del 1983 andavano poste in relazione alla peculiarità dell'infrazione che riguardava l'escavazione di sabbia e ghiaia rendendo inutili tali precisazioni anche perché si era trattato di attività continuativa oggettivamente apprezzabile solo ricorrendo ad operazioni tecniche particolarmente complesse, nel momento dell'accertamento; e perché, d'altra parte l'esigenza di un'esatta collocazione nel tempo per consentire la quantificazione della sanzione poteva comportarne soltanto la determinazione nella misura minima;
b)che neppure l'obbligazione poteva considerarsi estinta per decorso del termine prescrizionale dell'art.28 della legge 689/81, dovendo, tale decorrenza essere fissata come in materia penale, dalla cessazione dell'attività illecita.; c)che per quel che riguarda l'ordinanza 62/94, gli accertamenti compiuti dal c.t.u. avevano consentito di documentare l'avvenuta escavazione abusiva per un volume complessivo di mc.119.438, notevolmente inferiore a quello di 201.578, posto a base della sanzione irrogata, perciò da ridurre all'importo di L. 549.414.800; d)che, per converso, in ordine all'ordinanza successiva non solo non era risultata possibile la ricostruzione dei materiali asseritamente estratti, ma nella documentazione fornita dall'amministrazione comunale non vi era neppur coincidenza tra le aree indicate nel verbale come oggetto di escavazione abusiva, e quelle riportate invece nelle planimetrie del comune;
che dunque non aveva fornito la prova della coltivazione illecita addebitata alla controparte.
Per la cassazione di questa sentenza, la soc. RU UT e IL UT hanno proposto ricorso per 5 motivi, cui resistono con controricorso, il comune di Cerro Maggiore il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a 2 motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art.335 cod.proc.civ., perché proposti contro la stessa sentenza.
È anzitutto assolutamente inconsistente il primo motivo del ricorso principale con cui le ricorrenti denunciano violazione dell'art.14 della legge 689 del 1981, in quanto il verbale di accertamento 327/93
sarebbe stato notificato a IL UT in qualità di legale rappresentante della s.r.l. RU, oltrecché alla società sudetta: posto che entrambe riconoscono che l'atto è stato anzitutto notificato a IL UT nella di lei residenza, in quanto persona fisica che ai sensi degli art.3 e 6 della legge 689 del 1981 deve necessariamente essere autore della violazione e pertanto diretta destinataria della (successiva) ordinanza-ingiunzione; per cui l'aggiunta della sua qualifica di rappresentante legale della società RU riveste la sola funzione di indicare il titolo di collegamento tra i due soggetti e la ragione per cui dell'illecito commesso dalla UT deve rispondere anche la società per il regime comune delle obbligazioni solidali.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 14, della Legge 689/81 e dell'art. 5 Legge Reg. Lombardia, 90 del 1983, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art.360 n. 3 e 5 cod.proc.civ., lamentano che il TO, facendo riferimento alla specificità dell'infrazione, non abbia ritenuto rilevante la mancata indicazione nel verbale di accertamento, degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore, come richiede il menzionato art. 5 lettera d) per consentire un'esatta individuazione del contraddittorio, senza tener conto che la loro indicazione era nel caso indispensabile perché altre società operavano nelle medesime zone dopo il 1990, espletando attività di asporto della cotica erbosa e di sbancamento onde realizzare impianti ed opere richiesti da altri enti pubblici.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già rilevato (sent. 11308/1998) che l'indicazione dei mezzi impiegati dal trasgressore è necessaria non già per identificare gli autori della violazione, bensì per un'esatta individuazione dell'illecito contestato a tutela dei diritti della difesa;
per cui proprio perché la loro indicazione non è fine a sè stessa, ma è prevista in funzione di tale finalità, la valutazione di questa necessità non può che essere compiuta con riferimento al caso concreto e, quindi, tenendo presente i concreti elementi contenuti nel processo verbale in esame e la loro idoneità a soddisfare le indicate esigenze.
E proprio a questo principio si è attenuto il TO il quale ha rilevato che nel caso non trattavasi di infrazione richiedente specifici mezzi per commetterla e comunque dipendente dalla loro presenza, bensì di escavazione di sabbia e di ghiaia che poteva essere compiuta con i mezzi più svariati e, quindi, del tutto fungibili;
e d'altra parte le ricorrenti non hanno posto in discussione la tipologia dell'attività estrattiva loro contestata nè la sua compatibilità, anche in relazione ai volumi estratti, con i mezzi in possesso della società.
Per cui, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che risultava del tutto inutile ai fini dell'individuazione dell'illecito sudetto, la precisazione in verbale di quanti e quali mezzi (propri o di altre società) fossero stati impiegati dalla RU per commettere tale attività non autorizzata, la cui consistenza ontologica era del tutto pacifica tra le parti.
Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano altra violazione delle medesime norme statali e regionali da parte della sentenza impugnata che non aveva rilevato l'omessa indicazione delle circostanze di tempo in cui si era verificata la condotta sanzionata, essendosi questa concretata nella sola data (7 maggio 1993) in cui i tecnici incaricati del comune avevano presentato gli eleborati grafici e la relazione tecnica relativi ai rilievi sul terreno eseguiti in data 5 e 9 aprile 1993: e perciò omettendo di specificare quanto meno il momento iniziale della condotta sanzionata dall'amministrazione che non poteva ricavarsi da atti diversi dallo stesso verbale di accertamento e che nel la specie diveniva indispensabile per consentire l'esercizio del diritto di difesa sia per la menzionata attività svolta nelle medesime località da altre società, sia perché il comune aveva loro contestato violazioni del tutto analoghe in periodi di tempo coevi e comunque connessi con quello cui si riferiva l'infrazione.
Con il quarto motivo si dolgono altresì che il TO non abbia dichiarato estinto il loro obbligo di pagare la sanzione, proprio perché la mancata indicazione delle circostanze di tempo impediva di verificare l'avvenuta osservanza del termine di 90 giorni stabilito dall'art.14 della legge 689 del 1981 per la notifica del verbale di accertamento. Rilevano altresì che, anche a ritenere che il termine in questione decorresse dalla data di accertamento della violazione piuttosto che da quella della commissione, il TO aveva omesso di stabilire quale sia il termine massimo che può intercorrere tra la violazione stessa ed il suo accertamento, che non può essere indeterminato ne' rimesso all'arbitrio dell'ente procedente;
e che nel caso era stato comunque fissato dalla delibera 9 settembre 1986 con cui la IU aveva autorizzato la RU UT all'attività di escavazione, dando espresso incarico al comune di Cerro Maggiore di verificare con periodicità almeno trimestrale lo stato di avanzamento dell'attività di escavazione. Anche questi motivi sono infondati.
Questa Corte, infatti, ha già affermato (sent. 8339/1992;
11308/1998) che l'indicazione prevista dall'art.5 lett. d) che impone, per quel che interessa, la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, attiene al contraddittorio che è particolarmente garantito dalla l. 689/1981, anzitutto attraverso la prescrizione di una tempestiva contestazione (art.14), di cui detta legge assicura l'osservanza mediante la previsione espressa della inapplicabilità della sanzione.
E tuttavia si è rilevato altresì che per raggiungere tale finalità si richiede soltanto che l'atto di notificazione dell'infrazione, contenga le, indicazioni sufficienti ad assicurare, già nella fase del procedimento amministrativo anteriore all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la tempestiva difesa dell'interessato;
per cui mentre per l'illecito avente carattere istantaneo che si consuma ed esaurisce in un solo atto, è necessario e sufficiente che la condotta giuridica sia descritta e collocata nel particolare momento in cui è stata compiuta ed ha prodotto gli effetti pregiudizievoli (pur se poi possono perdurare anche per il periodo successivo), il regime è diverso allorché la trasgressione continua nel tempo come è pacifico che nel caso è avvenuto per l'attività estrattiva addebitata alla società, perché in tal caso l'illecito assume natura c.d. permanente ed è caratterizzato secondo la più qualificata dottrina penalistica, integralmente recepita nella costruzione di quello civile, per un peculiare contenuto del precetto;
il quale da un lato vieta una determinata condotta e dall'altra comanda la rimozione dello stato antigiuridico prodotto dalla violazione del primo comando. Trattasi cioè di una particolare fattispecie in cui la lesione del bene giuridico tutelato non si esaurisce in un solo momento, ma prosegue nel tempo per effetto della condotta volontaria del suo autore, il che spiega l'intervento ulteriore della norma che la configura, la quale è diretta non solo ad impedire che il bene sia leso, ma anche a fare in modo che la lesione, una volta prodotta cessi;
con la conseguenza che questa volta è soltanto quest'ultimo momento in cui la condotta antigiuridica dell'agente si completa e si esaurisce - cui è equiparato nel caso in cui non vi è prova di tale cessazione, quello dell'accertamento della violazione - a definirne la collocazione temporale;
mentre resta del tutto irrilevante l'indicazione specifica dei giorni nei quali il comportamento vietato è stato posto in essere ed a maggior ragione quello in cui ha avuto inizio (a meno di specifiche esigenze difensive funzionalmente collegate alla speciale tipologia di illecito contestato che nel caso non sono state neppure prospettate).
Ed ancora una volta, la sentenza impugnata ha applicato siffatti principi, accertando che nell'aprile 1993 erano stati eseguiti nelle zone contrassegnate dagli specifici mappali indicati nel verbale (sui quali non vi è contrasto tra le parti) gli opportuni rilievi da parte dei tecnici incaricati del comune e che - completate le indagini tecniche nel caso particolarmente complesse e depositate le opportune relazioni che ne illustravano i risultati in data 7 maggio 1993, era stato accertato che a quella data si era svolta nelle aree sudette un'attività di escavazione abusiva continuata per un volume complessivo di mc.201.578, poi ridotti a mc.119.438 in seguito alle risultanze della consulenza tecnica disposta dal TO. Il quale dunque correttamente ha ritenuto nel caso osservato il disposto dell'art.5 lett. d della legge reg. lombarda 90/1983 anche con riferimento all'indicazione delle circostanze di tempo in cui si collocava l'infrazione, per avere il verbale riportato non solo le date dei rilievi, ma soprattutto quella sudetta del 7 maggio 1993 in cui l'esavazione abusiva era stata definitivamente accertata. Nè l'indicazione di questa sola data ha apportato un qualche pregiudizio al diritto di difesa delle ricorrenti, per la particolare situazione della zona ove operavano altre società e che era interessata da numerosi provvedimenti provenienti da enti pubblici diversi: spettando comunque a costoro per la regola posta dall'art.2697 cod.civ. dedurre e documentare che proprio nel periodo ad essa antecedente altri soggetti diversi dalla RU avevano svolto attività e trattiva nelle medesime zone;
ovvero che per questi stessi periodi essa società aveva ricevuto altri verbali di accertamento ed aveva avuto irrogate già le conseguenti sanzioni amministrative (in tal modo trasferendo sull'amministrazione procedente l'onere della, prova che l'escavazione dei 119.438 mc. di materiale era avvenuta in epoca successiva a quella indicata dai precedenti verbali): così come del resto le ricorrenti hanno dedotto di aver fatto in altri giudizi conclusi con esito favorevole proprio per aver formulato l'una e/o l'altra delle sudette eccezioni ed averne dimostrato la fondatezza. Laddove in questo procedimento le stesse si sono limitate, così come nelle deduzioni fatte pervenire al comune in risposta al verbale di accertamento loro notificato, a prospettare l'illegittimità delle delibere della IU Provinciale 18 dicembre 1990 e 23 aprile 1991 che avevano escluso dalle superfici di scavo autorizzate, proprio i mappali in cui era stata accertata l'escavazione abusiva (pag.6 della sentenza).
Del pari correttamente, pertanto, il TO dopo aver accertato il carattere continuativo dell'attività illecita addebitata alla RU, ha rigettato (a prescindere dall'erroneo richiamo dell'art.28 della l. 689/1981, relativo alla prescrizione della sanzione) l'eccezione delle ricorrenti di inapplicabilità della sanzione per intempestiva notificazione del verbale di accertamento, una volta che, per un verso è pacifico che detto atto è stato loro notificato entro i 90 giorni dalla menzionata data di accertamento della violazione del 7 maggio 1993, coincidente con il deposito delle relazioni e degli elaborati da parte dei tecnici incaricati dall'amministrazione comunale;
e, che d'altra parte le ricorrenti hanno ripetutamente riconosciuto che detto accertamento era possibile solo a seguito di operazioni tecniche particolarmente complesse, richiedenti a loro volta l'acquisizione di numerosi documenti ed informazioni, nonché una serie di rilievi topografici, di elaborati grafici, nonché di tavole aerofotogrammetriche con le conseguenti relazioni (pag.23 del ricorso, nonché 5 e segg. del controric. al ric. incid. del comune).
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, del tutto consolidata in merito al principio che il termine di novanta giorni "dall'accertamento", previsto dalla menzionata norma per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere non dalla generica ed approssimata percezione della commissione della violazione, bensì dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuto compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento, da parte dell'autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione medesima (sent. 12724/1998; 11308/1998; 1502/1996; 3092/1995; 12610/1993). E siffatto principio non può nel caso essere disatteso per effetto della delibera 9 settembre 1986, della IU regionale lombarda di cui le ricorrenti hanno riportato la sola parte dell'art.8 che avrebbe dato incarico ai sindaci del comune di cerro Maggiore e di Rescaldina "di verificare con periodicità almeno trimestrale lo stato e la posizione dei punti fissi di cui all'allegato n. 1", perché le stesse non avendo trascritto il contenuto del provvedimento ne' l'allegato cui esso faceva riferimento, hanno impedito a questa Corte di delibare l'incidenza ed il collegamento tra detti atti e l'attività estrattiva svolta dalla RU, tanto più necessari ove si consideri che questa era invece disciplinata dalle autorizzazioni rilasciate alla società dalla IU provinciale di Milano.
Infondato è infine anche l'ultimo motivo del ricorso principale con cui le ricorrenti si dolgono che gli accertamenti di cui si è detto, poi riportati nel verbale, erano avvenuti in assenza di tecnici e/o incaricati della società, perciò in violazione delle disposizioni contenute negli art.13, 14 e 18 della legge 689/1981;in quanto nessuna delle norme sudette poneva un obbligo di tal contenuto a carico dell'amministrazione procedente: non l'art.13, che enuncia invece, poteri e facoltà degli organi addetti alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro senza subordinarli al preventivo avviso e/o alla presenza dei soggetti che ne potrebbero essere destinatari. E neppure gli art.14 e 18 che attengono proprio al contraddittorio particolarmente garantito dalle relative disposizioni sia attraverso la previsione di una tempestiva contestazione, sia attraverso l'attribuzione all'interessato del diritto di (far pervenire scritti e documenti all'autorità competente, nonché di) essere ascoltato prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento;
con la conseguenza che nella fase procedimentale amministrativa antecedente all'ordinanza-ingiunzione, solo la violazione dell'una o dell'altra prescrizione - che nel caso non si è verificata - è idonea ad incidere negativamente sul diritto dell'interessato al contraddittorio ed a comportare, quando ciò sia avvenuto, la illegittimità del provvedimento irrogativo della sanzione in conseguenza del mancato rispetto di una norma procedimentale di natura cogente.
La sentenza impugnata in relazione all'ordinanza del 15 luglio 1994 è censurata da ultimo anche dal comune di Cerro, il quale addebita al TO di non aver tenuto conto dei criteri posti dall'art.11 della legge 689/81 per la determinazione dell'entità della sanzione relativi alla gravità della violazione nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche;
e per non avere comunque considerato gli elementi indicati da essa amministrazione nelle proprie difese.
Neppure questa doglianza è fondata.
Il giudice dell'opposizione, infatti, ha indicato quali elementi assumevano nel caso valore preminente rispetto agli altri nella formazione del suo giudizio in ordine alla misura della sanzione da applicare, ravvisandoli nella minore quantità di materiale abusivamente estratto rispetto a quello contestato, che è stato pressocché dimezzato in seguito agli accertamenti peritali, nonché nella notevole riduzione delle superfici operata dalle delibere della Provincia di Milano che avevano autorizzato l'escavazione, rispetto alle zone ed al quantitativo previsti del Piano Provinciale Cave, sul quale la società aveva fatto affidamento.
Per cui, il Collegio deve ribadire che, allorché la legge fissi l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria tra un limite minimo ed un limite massimo, la sua determinazione in concreto, in caso di opposizione, è attribuita alla potestà discrezionale del giudice dell'opposizione alla ordinanza-ingiunzione allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto illecito, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi;
con la conseguenza che detto giudice non è in particolare tenuto a prendere in considerazione e confutare i criteri seguiti dall'ente procedente nel determinarla e che la statuizione da lui adottata al riguardo non è censurabile in sede di legittimità ove siano stati rispettati i limiti suddetti e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta (Cass. 10113/2000; 10976/1996;
911/1996).
Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale, l'amministrazione comunale, deducendo violazione degli art.11, 15 e 34 della legge reg. lombarda 18/1982 e 23 della legge statale 689/1981, si duole che il TO abbia annullato l'ordinanza ingiunzione 62/1994, aderendo acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico, secondo cui non era possibile effettuare la ricostruzione dei volumi di materiale estratto per le notevoli incongruenze esistenti tra il verbale di accertamento e la planimetria quotata della zona con verifica dei punti fissi e con inserite le linee di sezione fornita dal l'amministrazione, senza considerare: a)che esso comune, dopo il deposito della relazione l'aveva contestata chiedendo fin dall'udienza del 6 novembre 1997, il richiamo del c.t. perché procedesse al calcolo dei volumi scavati con il metodo seguito nelle precedenti consulenze, applicando in particolare il metodo delle sezioni ragguagliate per le aree ricomprese nel perimetro delineato dai mappali indicati nel verbale di accertamento;
b)che il ricorso ad altro metodo non era stato giustificato dal consulente se non con il richiamo a "specifiche esigenze" mai esplicitate;
c)che quanto meno la quantificazione dei volumi estratti avrebbe dovuto essere compiuta con l'ausilio di entrambi i metodi utilizzabili;
d) che riportando il verbale di accertamento tutti i mappali interessati dall'escavazione, non poteva costituire un ostacolo insormontabile per il calcolo dei materiali cavati la mancata indicazione in esso della strada della Baragia, riportata invece nelle planimetrie, spiegabile per il fatto che non era stata censita e non era perciò identificabile tramite dati catastali. Laddove la sentenza impugnata non aveva fornito alcuna risposta alle menzionate censure ne' indicato le ragioni della ritenuta sufficienza della relazione, omettendo altresì di valutare sia le deduzioni con cui controparte sostanzialmente ammetteva l'attività di cavazione compiuta, sia il contenuto dei verbali di accertamento del comune in data 21 giugno 1993 e 18 maggio 1994, e perciò pervenendo all'annullamento dell'ordinanza per il solo fatto per la presunta indeterminabilità del volume complessivo di materiale estratto abusivamente.
Questo motivo è fondato.
È infatti indubbio che la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che siano idonee a sorreggere la motivazione sono attività riservate al giudice del merito, nei cui poteri rientra quindi la facoltà di scegliere quelle ritenute idonee a provare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione dando prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova;
e che, essendo la consulenza tecnica d'ufficio, quale fonte di prova, liberamente valutabile da detto giudice, allorché egli ne condivida le conclusioni, può senz'altro recepirle, senza doversi soffermare ad un dettagliato esame delle ragioni che lo inducono a far propri gli accertamenti e le osservazioni del consulente.
Tuttavia, ove l'operato, il ragionamento scientifico o le conclusioni di costui siano stati posti in discussione dalle parti con specifiche censure, potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia, insorge per il giudice l'obbligo di prendere in esame tali rilievi sia per verificarne la fondatezza mediante l'adeguamento o il rinnovo dell'indagine tecnica sia per disattenderli, indicandone con adeguata motivazione le ragioni;
ed egli non assolve pertanto all'obbligo di motivazione semplicemente ignorando le critiche mosse alla consulenza pur in maniera specifica e circostanziata e tale che se fossero fondate potrebbero indurlo ad una decisione diversa (Cass. 11711/1997; 1042/1997; 7150/1995).
Nel caso di specie, non v'è dubbio che il metodo prescelto dal consulente potesse risultare decisivo per la possibilità di individuare e quantificare il materiale estratto, così come conferma la sentenza impugnata laddove ricorda che con quello invocato dal l'amministrazione comunale lo stesso consulente in altri giudizi aveva potuto adempiere all'incarico affidatogli;
e che i documenti e le planimetrie menzionati dal comune avessero comunque incidenza sulle incongruenze e le discrepanze documentali evidenziate dal TO, come dimostra l'analitica disamina e la loro circostanziata confutazione tecnica necessaria alla RU per riaffermare le conclusioni del consulente;
che invece non trova riscontro alcuno nella sentenza impugnata.
Il Collegio deve perciò ribadire che non potevano essere ignorati i rilievi mossi su tali punti dall'amministrazione comunale, neppure ove si chiedeva anche che venisse disposta all'uopo una integrazione della consulenza;
e rilevare che il TO, invece, si è limitato a recepire del tutto acriticamente le conclusioni cui è pervenuto il consulente, ritenendole non suscettibili di censure, senza il benché minimo accenno a detti rilievi: il che integra il denunziato vizio di carenza motivazionale.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in ordine a quest'ultimo motivo con rinvio della causa, anche in ordine alle spese del presente procedimento, al Tribunale di Milano per nuovo esame sul punto di cui sopra alla luce dei criteri indicati.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001