Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2001, n. 9056
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

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Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, l'esercizio dei poteri e delle facoltà degli organi di vigilanza e controllo non è subordinato al preventivo avviso o alla presenza dei soggetti che ne potrebbero essere destinatari e rispetto ai quali il contraddittorio è garantito dalla tempestiva contestazione e dal diritto di far pervenire all'autorità procedente scritti e documenti e di essere ascoltato prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Con riguardo a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per un illecito a carattere permanente, quale l'escavazione abusiva di sabbia, è irrilevante ai fini della sua individuazione sotto il profilo temporale l'indicazione specifica dei giorni in cui è stata realizzata la condotta illecita, essendo necessaria e sufficiente l'indicazione del momento di cessazione della permanenza, cui è equiparato, nel caso in cui non vi sia la prova di tale cessazione, quello dell'accertamento della violazione (nella specie, il verbale di infrazione conteneva l'indicazione delle date dei rilievi effettuati dai tecnici del comune e quella del definitivo accertamento, reso possibile solo a seguito di indagini tecniche particolarmente complesse, richiedenti l'acquisizione di documenti e informazioni, rilievi topografici, elaborati grafici e tavole aerofotogrammetriche).

In tema di sanzioni amministrative, con riguardo alla violazione dell'art. 11 della Legge Regione Lombardia n. 90 del 1983 (coltivazione di cava in assenza della necessaria autorizzazione), l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dei mezzi impiegati dal trasgressore, richiesta dall'art. 5 lett. d), è necessaria non per identificare gli autori della violazione, ma per un'esatta individuazione dell'illecito contestato a tutela dei diritti della difesa; in relazione alla sua finalità, la necessità o meno di tale indicazione va valutata con riferimento al caso concreto e agli elementi contenuti nel processo verbale in questione e alla loro idoneità a garantire il diritto di difesa (nel caso di specie, il ricorrente deduceva che l'indicazione dei mezzi era indispensabile avendo operato altre imprese nelle medesime zone; la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui l'aveva giudicata superflua non essendo stati posti in discussione ne' l'attività di escavazione di sabbia contestata ne' la sua compatibilità con i mezzi dell'impresa).

In materia di sanzioni amministrative, in caso di illecito permanente, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di accertamento decorre dalla data di cessazione della permanenza ovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell'accertamento della violazione (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto tempestiva la notifica del verbale di infrazione per escavazione abusiva di sabbia effettuata nel termine di novanta giorni dalla data di accertamento, coincidente col deposito delle relazioni e degli elaborati da parte dei tecnici del comune).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2001, n. 9056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9056
    Data del deposito : 5 luglio 2001

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