Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un "prius" rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa all'autorità amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2010, n. 34433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34433 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
M
34433 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 15/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Rel. Consigliere - N. 1269 Dott. ARTURO CORTESE
Dott. GIORGIO COLLA
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 23377/2010 Dott. VINCENZO ROTUNDO
Dott. LINA MATERA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AS AN N. IL 04/11/1971
avverso l'ordinanza n. 53/2010 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 13/04/2010 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;firefsentite le conclusioni del PG Dott. Mario FRATICELLI, che "chiede il regetts del ricorso
Udital difenson, Avv.; Manna, in sost. dell'ave. Rendace, the a riporta al ricors
Con ordinanza emessa il 02.07.2007 il GIP del Tribunale di Catanzaro applicava a
EF NI la misura cautelare della custodia carceraria, in riferimento ai reati di partecipazione mafiosa e di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, nonché a numerosi reati contro il patrimonio aggravati ex art. 7 DL 152/1991 e in tema di sostanze stupefacenti.
Con istanza del 29.10.2009 la difesa chiedeva fra l'altro la sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari anche presso struttura sanitaria a ciò preposta, a sensi dell'art. 275 cpp., commi 3 e 4. Con ordinanza del 04.01.2010 la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'istanza, preso atto che che gli specialisti avevano concluso nel senso di ritenere "le condizioni di salute di
EF NI non particolarmente gravi tali da essere incompatibili con lo stato di detenzione...comunque tali da richiedere controllo specialistico e cure che possono essere praticate in ambiente carcerario specializzato come quello di Torino ma che sarebbe opportuno praticare in altra struttura carceraria più vicina alla Calabria onde consentire alla moglie ed ai figli una maggiore vicinanza essendo peraltro il rapporto con i familiari in essi intesi parte integrante e fondamentale del sistema psichiatrico di cura e controllo degli istinti".
Su appello del EF, il Tribunale di Catanzaro conferiva nuovo incarico e un perito medico (dott. Maurizio Caglioti), il quale concludeva nel senso che "non sussiste in assoluto un'incompatibilità con lo stato di detenzione in carcere”, ma che
"considerata l'infruttuosità della sempre assidua assistenza psichiatrica e psicologica, l'infruttuosità della terapia farmacologica instaurate presso la Casa Circondariale di Parma, si consiglia, per sole finalità terapeutiche...di favorire temporaneamente l'incremento degli incontri con i familiari individuando eventualmente una struttura penitenziaria che sia più facilmente raggiungibile dagli stessi". Preso atto di tanto, il Tribunale esponeva i motivi per cui le esigenze di cautela sociale nei confronti del EF risultavano concretamente ed effettivamente caratterizzate da quel livello di eccezionalità imponente in ogni caso il ricorso alla misura di estremo rigore, e rigettava quindi l'appello con ordinanza del 13.04.2010.
Propone ricorso il EF a mezzo del difensore, deducendo che il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta degli arresti domicilari con la presunta pericolosità, senza nulla osservare in merito alla richiesta di ricovero presso una struttura sanitaria penitenziaria e senza considerare che le esigenze cautelari dettate dalla pericolosità dell'imputato avrebbero dovuto cedere il passo al suo diritto alla salute, da ritenersi certamente preminente in quanto diritto fondamentale dell'individuo, specialmente nel caso, ricorrente nella specie, in cui renda ostica la carcerazione e la possibilità di prestare al detenuto le cure necessarie. Con ulteriore memoria la difesa ha ripreso le doglianze di ricorso. DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.
Il Tribunale, invero, nel respingere la richiesta di sostituzione della misura carceraria, ha valorizzato la situazione di eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari e i pareri peritali che hanno escluso una radicale incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la custodia inframuraria.
Tale operazione valutativa appare però incompleta e illogica, in quanto, pur nel riconoscimento che i pareri peritali avevano ritenuto che, per un'efficace trattamento della condizione sanitaria del EF, bisognava favorire il suo rapporto con i familiari, trasferendo il predetto in una struttura più vicina ai medesimi, non si sono effettuate verifiche né adottate iniziative in ordine alla compiuta soddisfazione di tale esigenza, funzionale a evitare pregiudizi alla salute dell'interessato, e in mancanza della cui realizzazione è prevista, nel primo periodo del comma 4 ter dell'art. 275 cpp., la concessione degli arresti domiciliari in un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza.
Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare (ASN 200323418-RV
224938; ASN 200616500-RV 234446) che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario, deve essere effettuata sia in astratto (vale a dire con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge), sia in concreto, cioè con riferimento alla possibilità effettiva di somministrazione, nel circuito penitenziario, delle terapie di cui egli necessita. Consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può esser decisa se il giudice accerti che esistano istituti in relazione ai quali possa, sotto ogni profilo rilevante nella specie, formularsi un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa alla autorità amministrativa.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, provvedendo agli adempimenti predetti, con le conseguenze inerenti, e dando, del tutto, adeguato conto in motivazione.
Per questi motivi
Visti gli artt. 615 e 623 cpp., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente A. CorteseО хочется Depositato in 2010 S. F. Mannino
Ofamil oggi,
IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE SUPER C1 VE ID IA
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