CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2023, n. 26740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26740 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IA AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
2,4,-LcrzA2 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratorW Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato PP lemma, difensore di fiducia di AN IA, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 3 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Milano, ha dichiarato la nullità della decisione limitatamente al reato di cui al capo 2) per violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza con Penale Sent. Sez. 6 Num. 26740 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 03/05/2023 restituzione degli atti al Pubblico Ministero ed ha rideterminato per l'effetto la pena in anni uno, mesi undici di reclusione ed euro 850 di multa per la residua imputazione al capo 1) ascritta nei confronti del ricorrente AN IA, oltre che nei confronti dei coimputati ET IA e NT NA (non ricorrenti), relativamente al reato di cui agli artt. 81,334 cod. pen., aggravato dalla finalità dell'agevolazione dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, in particolare delle due cosche mafiose facenti capo, l'una, a SA PP, cui risulta essere affiliato NA NT, e l'altra, a Morabito-Palamara-Bruzzaniti, originaria di Africo, alla quale sono riconducibili ET IA e AN IA. Sono state riformate conseguentemente anche le statuizioni civili con esclusione del capo 2) dal titolo della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Monte dei Paschi di Siena, confermata per il capo 1). Con la sentenza di primo grado era stata operata una riqualificazione del reato di riciclaggio originariamente ascritto al capo 2) nel reato di cui all'art. 334 cod. pen., che la Corte di appello di Milano, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha ritenuto integrare la nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen., trattandosi di fatto diverso da quello contestato. Con la medesima sentenza il ricorrente AN IA è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 334, u.c., cod. pen., in concorso con il funzionario del Monte dei Paschi di Siena, ET Pileri - che ha definito la propria posizione con una sentenza di patteggiamento - e del fratello ET IA, per avere sottratto fondi dal conto corrente bancario intestato alla società Nova Scavi S.r.l. per un importo complessivo di euro 102.972 mediante l'emissione di dodici assegni circolari non trasferibili, attraverso la complicità del predetto impiegato di banca, che ne ha consentito l'incasso attraverso il prelievo di somme in contanti dell'importo corrispondente da parte dei due TE IA, e per un solo dei predetti assegni in concorso con ET NA (in particolare l'assegno n. 6055810054 dell'11/10/2010 dell'importo di 10.584,00 emesso a favore della LU.MA. Group S.r.l.), trattandosi di fondi sottoposti a sequestro di prevenzione disposto in data 5 maggio 2009 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della citata società Nova Scavi S.r.l., sottoposta ad amministrazione giudiziaria e riconducibile ai TE AN e ET IA. La sottrazione dei fondi, per come ricostruita dal Tribunale, è avvenuta grazie alle operazioni di sportello bancario eseguite da ET Pileri, che ha consentito il cambio dei predetti assegni con denaro contante, in una prima fase accettando la girata a favore dei predetti IA, sebbene vietata dalla clausola di non trasferibilità, ed in una seconda fase, dopo le rimostranze del direttore dell'agenzia, versandoli su un conto non operativo da anni, intestato ad un ignaro 2 cliente, o anche sul proprio conto personale, per poi prelevare in contanti il relativo importo per frazioni inferiori alla soglia antiriciclaggio. Tali modalità operative hanno reso irrilevante l'accertamento di una ipotetica complicità dell'amministratore giudiziario, avv. Malara, poi deceduto, che ha confermato di avere autorizzato l'emissione degli assegni in uscita dal conto amministrato, ma unicamente per i beneficiari indicati negli assegni emessi con clausola di non trasferibilità. Al riguardo si è ritenuto che la sottrazione si sia .senz'altro consumata attraverso il cambio assegni operato in contanti dai TE IA, con la complicità del predetto impiegato addetto allo sportello dell'agenzia del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Bollate (MI). L'aggravante mafiosa, contestata nella sola declinazione soggettiva del perseguimento della finalità di agevolazione delle associazioni mafiose di riferimento, è stata riconosciuta sulla base delle risultanze dei processi penali definiti con passaggio in giudicato (processi "Infinito" e "Tibet"), che hanno attestato la presenza nel territorio di Milano della c.d. locale di `ndrangheta di Desio, capeggiata da SA PP, cui risulta affiliato NA NT, e della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti cui sono riconducibili i TE IA. La Corte di appello, rivalutando il medesimo compendio probatorio, ha ritenuto infondate le censure dell'appellante AN IA riferite alla integrazione del reato di sottrazione di beni in sequestro di cui al capo 1), incentrate essenzialmente sulla mancata prova di una complicità dell'amministratore giudiziario, che l'appellante reputa un presupposto necessario perché potesse riconoscersi la illegalità della negoziazione degli assegni autorizzata dal predetto amministratore. Anche le censure relative all'aggravante mafiosa sono state respinte per la ritenuta condivisione degli argomenti posti a fondamento della sentenza di primo grado, in ragione della pregnanza dell'oggettivo contributo offerto agli interessi dell'associazione mafiosa, allorché tale scopo si affianchi a quello del perseguimento di un proprio interesse personale. 2. Nell'interesse di AN IA ha proposto ricorso il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di censura di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per travisamento della prova in merito all'accertamento della sussistenza del reato di cui all'art. 334 cod. pen. con riguardo al dato incontrovertibile del mancato accertamento di una ipotesi di concorso nel reato da parte dell'avv. Malara, custode della società di cui trattasi, considerato che senza la sua complicità nessuna somma di denaro avrebbe potuto fuoriuscire dai conti 3 della Nova Scavi S.r.l. ed essendo stato ritenuto illogicamente irrilevante che l'emissione degli assegni sul conto della già menzionata società fosse stata regolarmente autorizzata dal già menzionato amministratore giudiziario. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art.7 della legge 203/91, ora 416-bis.1, cod. pen. Al riguardo si osserva che manca la prova certa che le sottrazioni dei fondi siano avvenute per finalità diverse da quelle di agevolare i due TE IA che hanno riscosso in contanti gli importi degli assegni e quindi per la finalità di rafforzare gli scopi dell'associazione mafiosa, tenuto conto che l'aggravante in parola richiede il dolo specifico e che la circostanza dell'arricchimento delle casse delle rispettive consorterie criminali è basata su mere congetture desunte dai rapporti tra i IA, NA e SA rispetto a vicende senza alcuna attinenza con quella in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, diversamente dal primo motivo che è destituito di fondamento. Le argomentazioni con cui i Giudici di merito hanno concordemente ritenuto provata la sussistenza del reato di cui all'art. 334 cod. pen., indipendentemente dall'accertamento di una ipotesi di concorso nel reato da parte dell'avv. Malara, amministratore giudiziario della società, non prestano il fianco alle critiche articolate nel primo motivo di ricorso. Sulla base di una coerente ricostruzione dei fatti è stata ritenuta irrilevante la mancanza di prove di una complicità dell'amministratore giudiziario, in ragione del contributo operativo offerto dal funzionario di banca che, con le modalità fraudolente sopra specificate, ha consentito ai due TE IA di incassare personalmente gli assegni bancari tratti sul conto bancario in sequestro, sebbene emessi con diverso beneficiario, aggirando i limiti imposti alla loro circolazione dalla clausola di non trasferibilità. 2. Risulta, invece, fondato il secondo motivo. Come è noto, con la sentenza n. 8545 delle Sezioni Unite del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734, è stato affermato che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale e che nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità. 4 Secondo le Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109, il dolo specifico o intenzionale richiede che la volontà della condotta si accompagni alla rappresentazione dell'evento, che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione, ancorché non necessariamente in forma esclusiva;
tale forma di atteggiamento psicologico si distingue dal dolo diretto per la specifica direzione della condotta rispetto all'evento, che nella forma diretta si limita alla rappresentazione e non alla volizione, oltre che dell'azione, delle sue conseguenze. La forma aggravata in esame esige, quindi, che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario, però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione. È bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione. Ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola è necessario, poi, che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300). 3. Ciò premesso, l'aggravante mafiosa, contestata nella sola declinazione soggettiva del perseguimento della finalità di agevolazione delle associazioni mafiose di riferimento, è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata sulla base delle risultanze di processi definiti con passaggio in giudicato (processi "Infinito" e "Tibet") che hanno attestato la presenza nel territorio di Milano della c.d. locale di ndrangheta di Desio, capeggiata da SA PP, cui risulta affiliato NA NT e della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti cui sono riconducibili i TE IA. È evidente la carenza di motivazione della decisione impugnata che, senza evidenziare il collegamento della società Nova Scavi S.r.l. con l'associazione di 'ndrangheta, ha valorizzato unicamente i rapporti di frequentazione ed i legami interpersonali tra i TE IA ed il mafioso NA e tra questi ed il capo mafia 5 SA, per desumerne che le somme sottratte dal conto corrente bancario della Nova Scavi S.r.l. sarebbero state presuntivamente prelevate per implementare le casse dell'associazione mafiosa o comunque per arrecare beneficio alle finalità dell'associazione mafiosa. La debolezza delle argomentazioni emerge in modo netto dalla ritenuta esclusione della Nova Scavi S.r.l. dal sistema delle società che operavano attraverso lo scambio di fatturazioni per operazioni inesistenti e di cui si serviva il boss mafioso SA per realizzare gli interessi economici 'dell'associazione 'ndranghetista a Milano. Il Tribunale (pag. 15 della sentenza di primo grado) aveva escluso l'ipotesi del riciclaggio contestata al capo 2) per mancanza di prove della provenienza illecita dei fondi confluiti sui conti correnti della LU. Ma. Group S.r.l., altra società di cui era amministratore unico NA NT, quale prestanome di SA, sottoposta anch'essa a sequestro di prevenzione e che viene descritta invece - diversamente dalla Nova - come facente parte del sistema di società che la mafia calabrese utilizzava per drenare risorse finanziarie da impiegare in usure e finanziamenti illeciti. Deve essere, perciò, innanzitutto chiarito l'inquadramento della società Nova Scavi S.r.l., facente capo ai TE IA, nel "sistema mafioso" di riciclaggio di risorse finanziarie. In secondo luogo, devono essere specificati gli elementi di prova da cui possa trarsi il convincimento dell'assimilazione della finalità di agevolare sé stessi da parte dei IA, indicati come gli effettivi titolari della predetta società sotto sequestro e che hanno personalmente prelevato in contanti gli importi dei dodici assegni indicati in imputazione, con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, non potendosi desumere tale convergenza di scopi dalla sola "contiguità mafiosa" dei predetti TE. Si deve ricordare, a tale riguardo, che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa prescinde dalla appartenenza all'associazione da parte degli autori dei reati che si assumono aggravati da detta finalità, perché non tutti i reati commessi dagli associati sono necessariamente diretti ad agevolare gli scopi dell'associazione, mentre, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, non essendo evidentemente sufficienti la sola esistenza di legami interpersonali con l'ambiente mafioso, né la prova dell'esistenza di un rapporto di affiliazione mafiosa. 6 Ciò che conta è la specifica finalità con cui si agisce e dalla quale discende la configurabilità dell'aggravante, senza che rilevi che l'autore del reato commesso sia intraneo o estraneo al sodalizio criminoso, non potendosi ridurre l'aggravante alla mera appartenenza dell'autore del reato all'associazione mafiosa (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377). Deve essere, inoltre, approfondita e chiarita la rilevanza della partecipazione di NA ai reati ascritti al IA, atteso che solamente rispetto ad un unico assegno tratto sul conto della Nova a favore della Lunna Group (l'assegno dell'11.11.10 di 10.584 euro, indicato al prog. 10 dello schema riportato a pag. 4 della sentenza di appello), è stato ravvisato il concorso del predetto coimputato, indicato come il prestanome del capo mafia SA. Trattandosi di plurimi reati uniti dal vincolo della continuazione, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa deve essere verificata con riferimento a ciascuno degli assegni fraudolentemente sottratti al sequestro, non essendo evidentemente sufficiente il riferimento alla generica presenza del NA in occasione di alcune delle operazioni di prelievo del contante, senza una disamina riferita al profilo della destinazione dell'importo consegnato in contanti ai TE IA: devono, pertanto, indicarsi gli elementi di prova di una ipotetica fittizia intestazione della società Novi in capo ai TE IA, che deve essere oggetto di un rigoroso percorso argomentativo carente in entrambe le sentenze dei due gradi di merito. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. nei confronti di IA AN, con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello, ferma restando la propria piena autonomia di giudizio nella valutazione del materiale probatorio, dovrà attenersi ai principi di diritto sopra indicati in tema di aggravante dell'agevolazione mafiosa. È bene precisare che resta impregiudicata la eventuale dichiarazione di prescrizione del reato, una volta che dovesse ritenersi insussistente la menzionata aggravante, ove il termine sia già decorso alla data odierna in assenza dell'aggravante, tenuto conto della sua incidenza sul relativo computo. Costituisce principio consolidato che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio una questione inerente alla valutazione delle circostanze destinata ad incidere, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato formatosi sulla responsabilità dell'imputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Ferretti, Rv. 282801 7 e estensore Sez. Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, V., Rv. 271934).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
2,4,-LcrzA2 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratorW Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato PP lemma, difensore di fiducia di AN IA, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 3 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Milano, ha dichiarato la nullità della decisione limitatamente al reato di cui al capo 2) per violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza con Penale Sent. Sez. 6 Num. 26740 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 03/05/2023 restituzione degli atti al Pubblico Ministero ed ha rideterminato per l'effetto la pena in anni uno, mesi undici di reclusione ed euro 850 di multa per la residua imputazione al capo 1) ascritta nei confronti del ricorrente AN IA, oltre che nei confronti dei coimputati ET IA e NT NA (non ricorrenti), relativamente al reato di cui agli artt. 81,334 cod. pen., aggravato dalla finalità dell'agevolazione dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, in particolare delle due cosche mafiose facenti capo, l'una, a SA PP, cui risulta essere affiliato NA NT, e l'altra, a Morabito-Palamara-Bruzzaniti, originaria di Africo, alla quale sono riconducibili ET IA e AN IA. Sono state riformate conseguentemente anche le statuizioni civili con esclusione del capo 2) dal titolo della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Monte dei Paschi di Siena, confermata per il capo 1). Con la sentenza di primo grado era stata operata una riqualificazione del reato di riciclaggio originariamente ascritto al capo 2) nel reato di cui all'art. 334 cod. pen., che la Corte di appello di Milano, in accoglimento del relativo motivo di appello, ha ritenuto integrare la nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen., trattandosi di fatto diverso da quello contestato. Con la medesima sentenza il ricorrente AN IA è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 334, u.c., cod. pen., in concorso con il funzionario del Monte dei Paschi di Siena, ET Pileri - che ha definito la propria posizione con una sentenza di patteggiamento - e del fratello ET IA, per avere sottratto fondi dal conto corrente bancario intestato alla società Nova Scavi S.r.l. per un importo complessivo di euro 102.972 mediante l'emissione di dodici assegni circolari non trasferibili, attraverso la complicità del predetto impiegato di banca, che ne ha consentito l'incasso attraverso il prelievo di somme in contanti dell'importo corrispondente da parte dei due TE IA, e per un solo dei predetti assegni in concorso con ET NA (in particolare l'assegno n. 6055810054 dell'11/10/2010 dell'importo di 10.584,00 emesso a favore della LU.MA. Group S.r.l.), trattandosi di fondi sottoposti a sequestro di prevenzione disposto in data 5 maggio 2009 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della citata società Nova Scavi S.r.l., sottoposta ad amministrazione giudiziaria e riconducibile ai TE AN e ET IA. La sottrazione dei fondi, per come ricostruita dal Tribunale, è avvenuta grazie alle operazioni di sportello bancario eseguite da ET Pileri, che ha consentito il cambio dei predetti assegni con denaro contante, in una prima fase accettando la girata a favore dei predetti IA, sebbene vietata dalla clausola di non trasferibilità, ed in una seconda fase, dopo le rimostranze del direttore dell'agenzia, versandoli su un conto non operativo da anni, intestato ad un ignaro 2 cliente, o anche sul proprio conto personale, per poi prelevare in contanti il relativo importo per frazioni inferiori alla soglia antiriciclaggio. Tali modalità operative hanno reso irrilevante l'accertamento di una ipotetica complicità dell'amministratore giudiziario, avv. Malara, poi deceduto, che ha confermato di avere autorizzato l'emissione degli assegni in uscita dal conto amministrato, ma unicamente per i beneficiari indicati negli assegni emessi con clausola di non trasferibilità. Al riguardo si è ritenuto che la sottrazione si sia .senz'altro consumata attraverso il cambio assegni operato in contanti dai TE IA, con la complicità del predetto impiegato addetto allo sportello dell'agenzia del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Bollate (MI). L'aggravante mafiosa, contestata nella sola declinazione soggettiva del perseguimento della finalità di agevolazione delle associazioni mafiose di riferimento, è stata riconosciuta sulla base delle risultanze dei processi penali definiti con passaggio in giudicato (processi "Infinito" e "Tibet"), che hanno attestato la presenza nel territorio di Milano della c.d. locale di `ndrangheta di Desio, capeggiata da SA PP, cui risulta affiliato NA NT, e della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti cui sono riconducibili i TE IA. La Corte di appello, rivalutando il medesimo compendio probatorio, ha ritenuto infondate le censure dell'appellante AN IA riferite alla integrazione del reato di sottrazione di beni in sequestro di cui al capo 1), incentrate essenzialmente sulla mancata prova di una complicità dell'amministratore giudiziario, che l'appellante reputa un presupposto necessario perché potesse riconoscersi la illegalità della negoziazione degli assegni autorizzata dal predetto amministratore. Anche le censure relative all'aggravante mafiosa sono state respinte per la ritenuta condivisione degli argomenti posti a fondamento della sentenza di primo grado, in ragione della pregnanza dell'oggettivo contributo offerto agli interessi dell'associazione mafiosa, allorché tale scopo si affianchi a quello del perseguimento di un proprio interesse personale. 2. Nell'interesse di AN IA ha proposto ricorso il suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di censura di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per travisamento della prova in merito all'accertamento della sussistenza del reato di cui all'art. 334 cod. pen. con riguardo al dato incontrovertibile del mancato accertamento di una ipotesi di concorso nel reato da parte dell'avv. Malara, custode della società di cui trattasi, considerato che senza la sua complicità nessuna somma di denaro avrebbe potuto fuoriuscire dai conti 3 della Nova Scavi S.r.l. ed essendo stato ritenuto illogicamente irrilevante che l'emissione degli assegni sul conto della già menzionata società fosse stata regolarmente autorizzata dal già menzionato amministratore giudiziario. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art.7 della legge 203/91, ora 416-bis.1, cod. pen. Al riguardo si osserva che manca la prova certa che le sottrazioni dei fondi siano avvenute per finalità diverse da quelle di agevolare i due TE IA che hanno riscosso in contanti gli importi degli assegni e quindi per la finalità di rafforzare gli scopi dell'associazione mafiosa, tenuto conto che l'aggravante in parola richiede il dolo specifico e che la circostanza dell'arricchimento delle casse delle rispettive consorterie criminali è basata su mere congetture desunte dai rapporti tra i IA, NA e SA rispetto a vicende senza alcuna attinenza con quella in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo di ricorso è fondato, diversamente dal primo motivo che è destituito di fondamento. Le argomentazioni con cui i Giudici di merito hanno concordemente ritenuto provata la sussistenza del reato di cui all'art. 334 cod. pen., indipendentemente dall'accertamento di una ipotesi di concorso nel reato da parte dell'avv. Malara, amministratore giudiziario della società, non prestano il fianco alle critiche articolate nel primo motivo di ricorso. Sulla base di una coerente ricostruzione dei fatti è stata ritenuta irrilevante la mancanza di prove di una complicità dell'amministratore giudiziario, in ragione del contributo operativo offerto dal funzionario di banca che, con le modalità fraudolente sopra specificate, ha consentito ai due TE IA di incassare personalmente gli assegni bancari tratti sul conto bancario in sequestro, sebbene emessi con diverso beneficiario, aggirando i limiti imposti alla loro circolazione dalla clausola di non trasferibilità. 2. Risulta, invece, fondato il secondo motivo. Come è noto, con la sentenza n. 8545 delle Sezioni Unite del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734, è stato affermato che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale e che nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità. 4 Secondo le Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109, il dolo specifico o intenzionale richiede che la volontà della condotta si accompagni alla rappresentazione dell'evento, che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione, ancorché non necessariamente in forma esclusiva;
tale forma di atteggiamento psicologico si distingue dal dolo diretto per la specifica direzione della condotta rispetto all'evento, che nella forma diretta si limita alla rappresentazione e non alla volizione, oltre che dell'azione, delle sue conseguenze. La forma aggravata in esame esige, quindi, che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario, però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione. È bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione. Ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola è necessario, poi, che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300). 3. Ciò premesso, l'aggravante mafiosa, contestata nella sola declinazione soggettiva del perseguimento della finalità di agevolazione delle associazioni mafiose di riferimento, è stata riconosciuta dalla sentenza impugnata sulla base delle risultanze di processi definiti con passaggio in giudicato (processi "Infinito" e "Tibet") che hanno attestato la presenza nel territorio di Milano della c.d. locale di ndrangheta di Desio, capeggiata da SA PP, cui risulta affiliato NA NT e della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti cui sono riconducibili i TE IA. È evidente la carenza di motivazione della decisione impugnata che, senza evidenziare il collegamento della società Nova Scavi S.r.l. con l'associazione di 'ndrangheta, ha valorizzato unicamente i rapporti di frequentazione ed i legami interpersonali tra i TE IA ed il mafioso NA e tra questi ed il capo mafia 5 SA, per desumerne che le somme sottratte dal conto corrente bancario della Nova Scavi S.r.l. sarebbero state presuntivamente prelevate per implementare le casse dell'associazione mafiosa o comunque per arrecare beneficio alle finalità dell'associazione mafiosa. La debolezza delle argomentazioni emerge in modo netto dalla ritenuta esclusione della Nova Scavi S.r.l. dal sistema delle società che operavano attraverso lo scambio di fatturazioni per operazioni inesistenti e di cui si serviva il boss mafioso SA per realizzare gli interessi economici 'dell'associazione 'ndranghetista a Milano. Il Tribunale (pag. 15 della sentenza di primo grado) aveva escluso l'ipotesi del riciclaggio contestata al capo 2) per mancanza di prove della provenienza illecita dei fondi confluiti sui conti correnti della LU. Ma. Group S.r.l., altra società di cui era amministratore unico NA NT, quale prestanome di SA, sottoposta anch'essa a sequestro di prevenzione e che viene descritta invece - diversamente dalla Nova - come facente parte del sistema di società che la mafia calabrese utilizzava per drenare risorse finanziarie da impiegare in usure e finanziamenti illeciti. Deve essere, perciò, innanzitutto chiarito l'inquadramento della società Nova Scavi S.r.l., facente capo ai TE IA, nel "sistema mafioso" di riciclaggio di risorse finanziarie. In secondo luogo, devono essere specificati gli elementi di prova da cui possa trarsi il convincimento dell'assimilazione della finalità di agevolare sé stessi da parte dei IA, indicati come gli effettivi titolari della predetta società sotto sequestro e che hanno personalmente prelevato in contanti gli importi dei dodici assegni indicati in imputazione, con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, non potendosi desumere tale convergenza di scopi dalla sola "contiguità mafiosa" dei predetti TE. Si deve ricordare, a tale riguardo, che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa prescinde dalla appartenenza all'associazione da parte degli autori dei reati che si assumono aggravati da detta finalità, perché non tutti i reati commessi dagli associati sono necessariamente diretti ad agevolare gli scopi dell'associazione, mentre, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, non essendo evidentemente sufficienti la sola esistenza di legami interpersonali con l'ambiente mafioso, né la prova dell'esistenza di un rapporto di affiliazione mafiosa. 6 Ciò che conta è la specifica finalità con cui si agisce e dalla quale discende la configurabilità dell'aggravante, senza che rilevi che l'autore del reato commesso sia intraneo o estraneo al sodalizio criminoso, non potendosi ridurre l'aggravante alla mera appartenenza dell'autore del reato all'associazione mafiosa (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377). Deve essere, inoltre, approfondita e chiarita la rilevanza della partecipazione di NA ai reati ascritti al IA, atteso che solamente rispetto ad un unico assegno tratto sul conto della Nova a favore della Lunna Group (l'assegno dell'11.11.10 di 10.584 euro, indicato al prog. 10 dello schema riportato a pag. 4 della sentenza di appello), è stato ravvisato il concorso del predetto coimputato, indicato come il prestanome del capo mafia SA. Trattandosi di plurimi reati uniti dal vincolo della continuazione, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa deve essere verificata con riferimento a ciascuno degli assegni fraudolentemente sottratti al sequestro, non essendo evidentemente sufficiente il riferimento alla generica presenza del NA in occasione di alcune delle operazioni di prelievo del contante, senza una disamina riferita al profilo della destinazione dell'importo consegnato in contanti ai TE IA: devono, pertanto, indicarsi gli elementi di prova di una ipotetica fittizia intestazione della società Novi in capo ai TE IA, che deve essere oggetto di un rigoroso percorso argomentativo carente in entrambe le sentenze dei due gradi di merito. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. nei confronti di IA AN, con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello, ferma restando la propria piena autonomia di giudizio nella valutazione del materiale probatorio, dovrà attenersi ai principi di diritto sopra indicati in tema di aggravante dell'agevolazione mafiosa. È bene precisare che resta impregiudicata la eventuale dichiarazione di prescrizione del reato, una volta che dovesse ritenersi insussistente la menzionata aggravante, ove il termine sia già decorso alla data odierna in assenza dell'aggravante, tenuto conto della sua incidenza sul relativo computo. Costituisce principio consolidato che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio una questione inerente alla valutazione delle circostanze destinata ad incidere, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere, il giudicato formatosi sulla responsabilità dell'imputato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021, dep. 2022, Ferretti, Rv. 282801 7 e estensore Sez. Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019, Cintoi, Rv. 276378; Sez. 4, n. 5478 del 14/12/2017, dep. 2018, V., Rv. 271934).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2023 Il Presidente