Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 2
Per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali e o assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore contenente l'indicazione dell'ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro all'Istituto, integra prova scritta idonea all'emissione di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ..
L'art. 3 della legge n.1369 del 1960, che prevede il divieto di appalto di manodopera e la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti verso i propri dipendenti, non può trovare applicazione per i contratti di appalto conclusi da enti pubblici territoriali ( nella specie, un comune), atteso che il sistema di garanzie previsto da detta legge, volta a reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera, è esteso alle aziende di stato e agli enti pubblici solo nel caso in cui questi ultimi siano organizzati con criteri di imprenditorialità
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3975 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA, COOPERATIVA SOCIALE BEATO ANDREA A R.L.;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 10238/00 proposto da:
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180 presso l'avv.to M. Sanino rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO FICHERA, ELISA FICHERA, MARIO SANINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto. rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
COOPERATIVA SOCIALE BEATO ANDREA A R.L.;
- -intimato avverso la sentenza n. 3/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 25/01/00 R.G.N. 40/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato BIASIOTTI per delega SANINO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso INPS, assorbito il primo motivo del ricorso, incidentale condizionato e rigetto del secondo motivo dell'incidentale.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiunto emesso il 15 giugno 1995 il Pretore di Verona, accogliendo il ricorso proposto dall'INPS, condannava la Soc. Cooperativa Sociale BE Andrea a r.l. e il Comune di Peschiera del Garda, in solido, al pagamento nei confronti dell'Istituto previdenziale della somma di lire 1.630.504.555, a titolo di contributi omessi e relativi accessori per il periodo 1986/1994, come da verbale ispettivo del 31.3.1995.
La richiesta di condanna solidale nei confronti del Comune derivava dal fatto che le omissioni contributive riguardavano personale impiegato dalla cooperativa nella esecuzione di contratti di appalto stipulati con il Comune stesso, concernenti, tra l'altro, il servizio di pulizia ed assistenza presso la casa comunale di riposo e la gestione e pulizia di edifici comunali.
Con distinti ricorsi proponevano opposizione al suindicato decreto sia la Cooperativa BE Andrea a r.l. che il Comune di Peschiera del Garda.
Il Comune, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, eccepiva la inapplicabilità dell'art. 3 della legge 1369/60 agli enti pubblici, non svolgenti attività di impresa e, in subordine, la decadenza di cui all'art. 4 della stessa legge.
L'INPS si costituiva in entrambi i giudizi, deducendo la infondatezza delle opposizioni.
Riuniti i procedimenti, con sentenza del 17 settembre 1997 il Pretore rigettava l'opposizione proposta dalla cooperativa ed accoglieva invece quella proposta dal Comune, sul presupposto della inapplicabilità agli enti pubblici territoriali dell'art. 3 della legge 1369/70; compensava tra l'INPS ed il Comune le spese di lite.
La decisione veniva appellata In via principale dall'INPS e, in via incidentale, dal Comune di Peschiera del Garda.
L'Istituto previdenziale lamentava la violazione dell'art. 3 della legge 1369/70, assumendo che tale norma, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, si applica anche agli enti pubblici. Il Comune, sempre secondo la sentenza di secondo grado, ribadiva le argomentazioni svolte in primo grado, sia sulla inapplicabilità della norma che, in subordine, sulla decadenza,- impugnava poi la compensazione delle spese disposta dal Pretore.
Con sentenza del 19 novembre 1999/25 gennaio 2000, il Tribunale di Verona rigettava entrambi gli appelli e compensava fra le parti le spese di giudizio.
Condividendo la decisione di primo grado, il Tribunale riteneva che il principio di solidarietà, fissato dall'art. 3 della legge n. 1369/60, può essere applicato agli enti pubblici non economici solo in relazione a quelle attività che rivestano carattere imprenditoriale;
tale non era l'attività comunale per la quale erano stati stipulati i contratti di appalto.
La peculiarità della questione, poi, giustificava la compensazione delle spese di primo grado così come quelle di appello. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Il Comune di Peschiera del Garda resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato anch'esso in due motivi, al quale resiste con controricorso l'INPS.
Il Comune ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1 e 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nonché vizio di motivazione, la difesa dell'INPS deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto: a) che il principio di cui all'art. 3 della legge n. 1369/60 si applichi agli enti pubblici non economici solo in relazione ad attività a carattere imprenditoriale;
b) che l'oggetto delle convenzioni rientrasse negli scopi istituzionali del comune. Assume che con la legge n. 1369 del 1960 il legislatore ha introdotto una disciplina estensibile a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, come dimostra il comma quarto dell'art. 1 ("Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli enti pubblici, anche se gestiti infirma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo art. 8").
Rileva che l'art. 8 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per la disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle Ferrovie dello Stato, dei Monopoli di Stato e delle Poste e Telecomunicazioni;
donde la generale applicabilità della norma per gli enti pubblici diversi dalle citate amministrazioni autonome.
Aggiunge che la trasformazione delle citate amministrazioni autonome in società per azioni non lascia più spazio ad esenzioni dall'obbligo generale di rispetto del divieto generale posto dalla legge.
Con il secondo motivo la difesa dell'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1 e 4 della legge 23) ottobre 1960, n. 1369, nonché vizio di motivazione.
Assume che la eccezione di decadenza dal diritto di pretendere i contributi, per decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 4 della legge n. 1369/60, eccezione prospettata dal Comune e ritenuta assorbita sia in primo grado che in appello, è infondata sotto un duplice profilo: a) perché la cooperativa BE AN è stata ininterrottamente, dal 1986 al 1994, appaltatrice dei servizi, e la richiesta dell'INPS è intervenuta entro l'anno dal termine dell'appalto pluriennale;
b) perché il termine annuale di cui al citato art. 4 riguarda i diritti dei prestatori di lavoro nei confronti dell'appaltante e non può estendersi al diverso rapporto fra istituto assicuratore e datore di lavoro.
Con il ricorso incidentale, espressamente condizionato (pag. 16), la difesa del Comune di Peschiera del Garda deduce: 1) che in appello era stata riproposta la questione della carenza, nel ricorso per decreto ingiuntivo, dei requisiti minimi previsti dagli artt. 633 e 414 c.p.c., con conseguente nullità del procedimento monitorio, e che il Tribunale non si è pronunciato su tale questione, erroneamente ritenendo che l'appello incidentale fosse limitato alla disposta compensazione delle spese;
2) che la decisione di secondo grado risulta viziata e in contrasto con l'art. 92 c.p.c. nella parte in cui si limita ad affermare l'esistenza di ipotetici e non dimostrati "giusti motivi" per compensare le spese di appello e confermare la compensazione operata dal Pretore in primo grado. Il primo motivo del ricorso incidentale, che, ancorché condizionato, assume carattere pregiudiziale e come tale va trattato per primo (Cass., S.U., 23 maggio 2001 n. 212), è inammissibile perché generico.
Si assume che nel ricorso per decreto ingiuntivo ci si limitava a dichiarare che i fatti erano stati accertati con il noto verbale ispettivo INPS del 31.3.1995 e a sostenere che l'allegata attestazione costituisse prova idonea a norma dell'art. 635, secondo comma, c.p.c. E. subito dopo, da una parte si rileva che in merito all'accertamento ispettivo era stata inoltrata memoria (con ciò dimostrandosi che i fatti erano ben noti) e, dall'altra, si omette di riportare il contenuto della "attestazione", prodotta dall'Istituto previdenziale, e di evidenziarne la dedotta inidoneità a costituire prova scritta ai sensi del comma 2 dell'art. 635 c.p.c. Sul punto è sufficiente ricordare il consolidato orientamento della Corte, secondo il quale l'attestato scritto del direttore di una sede provinciale dell'INPS, con l'indicazione dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro all'Istituto, è prova sufficiente per l'emanazione di un decreto ingiuntivo (Cass., 10 aprile 2001 n. 5361; 19 novembre 1996 n. 10104; 21 aprile 1995 n. 4512). Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. La responsabilità solidale, sul fronte retributivo (nei confronti dei lavoratori) e su quello contributivo (nei confronti degli enti previdenziali), prevista dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 a carico degli imprenditori in caso di appalti leciti di opere o servizi da eseguirsi all'interno delle aziende, non riguarda gli enti pubblici che non esercitano attività di impresa.
Questa Corte (Cass., 24 agosto 1991 n. 9107; ma v. anche Cass., 5 marzo 2002 n. 3172) ha già affrontato la questione e rilevato che "anche l'art. 3 (le cui conseguenze meramente patrimoniali, e non costitutive di rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell'interponente come, invece, previsto dall'ultimo comma dell'art. 1, potrebbero ritenersi riferibili anche ad una pubblica amministrazione, cui invece parrebbe ben difficilmente attribuibile un diretto rapporto d'impiego al di fuori delle specifiche procedure di assunzione previste per i dipendenti statali), presuppone chiaramente e sostanzialmente (e non solo nominalisticamente, quale equivalente della espressione "datore di lavoro") la natura di imprenditore del soggetto appaltante (come è fatto palese dal riferimento, nello stesso articolo, ad "aziende" e "impianti")". Ritiene il Collegio che tale orientamento meriti di essere confermato.
Nè la dedotta abrogazione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 incide sulla soluzione della presente controversia, atteso che le fattispecie di cui agli artt. 1 e 3 della legge 1369 del 1960 riguardano aspetti diversi dell'impiego di mano d'opera a vantaggio di un soggetto diverso dal datore di lavoro.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale dispensa dall'esame del secondo motivo dello stesso (sulla decadenza o meno dall'obbligo solidale per la decorrenza dell'anno) e del secondo motivo del ricorso incidentale, espressamente condizionato. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti, anche in questo giudizio di legittimità, le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e di quello incidentale;
compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003