Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 243
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Sentenza 10 gennaio 2003

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Per i crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali e o assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore contenente l'indicazione dell'ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro all'Istituto, integra prova scritta idonea all'emissione di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ..

L'art. 3 della legge n.1369 del 1960, che prevede il divieto di appalto di manodopera e la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti verso i propri dipendenti, non può trovare applicazione per i contratti di appalto conclusi da enti pubblici territoriali ( nella specie, un comune), atteso che il sistema di garanzie previsto da detta legge, volta a reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera, è esteso alle aziende di stato e agli enti pubblici solo nel caso in cui questi ultimi siano organizzati con criteri di imprenditorialità

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 3975 del 08
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 243
Data del deposito : 10 gennaio 2003

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