Sentenza 1 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2003, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2003 |
Testo completo
AULA "A" 0 30 70/0 3 5042012 oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Luciano VIGOLO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consiglierc R.G.N. 26607/2001 Dott. Natale CAPITANIO Consigliero Dott. Camillo FILADORO Consigliere Cron.
7.413 Dou. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 26.11.2002 sul ricorso proposto da SO ME rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Saetta. del Foro di Palermo, con il quale elcul.te domicilia in Roma, via G. B. Vico. n. 22. presso lo studio dell'avv. Aloisia Bonsignore. giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente
contro
BANCA POPOLARE S. ANGELO Soc. Coop. a r... in persona del suo Presidente e legale rapp.le p.t., dott. Nicolò Curella, rapp to e difeso dall'avv. Agostino Equizzi, con il quale elett.te domicilia in Koma, Circonvallazione Clodia, n. 36/a, presso lo studio dell'avv. Fabio Pisani, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
0 3 8 4 1 per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 00353/2001 del 10.07.2001. R.G. n. 01382/2000, notificata il 15 settembre 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella, Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Pretore di Palermo, del 29 giugno 2000, n. 02288, rigettava la domanda di impugnativa del licenziamento intimato dalla CA Popolare S. Angelo Soc. Coop a r.l. (in appresso CA), con lettera del 17 agosto 1988 al proprio dipendente AR LA. Aveva impugnato il licenziamento l'LA perché a suo avviso non veritiero l'addebito di aver continuato ad esercitare l'attività di assicuratore in qualità di agente in Licala della WI Assicurazioni s.p.a., nonostante la comunicazione di aver cessato la detta attività a seguito di precedente contestazione. Osservava la Corte di Appello: l'art. 26 del contratto collettivo subordinava, fra T'altro. la prestazione in favore di terzi fuori orario di lavoro alla preventiva autorizzazione della Direzione;
la CA, anche a voler considerare un precedente tacito consenso all'attività dell'LA in favore della WI Assicurazioni spa, in data 8 aprile 1997 aveva chiesto chiarimenti in ordine ad una segnalata attività del dipendente a favore di terzi;
ad essi. quest'ultimo, previa richiesta e concessione di congruo termine per chiudere della attività e definire la propria posizione, aveva risposto (lettera 30 settembre 1997) di aver cessato l'attività di assicuratore", essendo quest'ultima svolta e gestita dalla società “LA Assicurazioni sas di PP LA e C." ( la PP LA figlia di LA AR), senza che avesse in detta società alcuna interessenza, documentando l'assunto con "contratto di affitto di azienda" del giorno precedente (29 settembre 1997); tale attività veniva esercitata dalla società nella stessa sede della agenzia di cui era titolare in procedenza lo stesso 2 dipendente (testimonianza di LA PP); la lettera di contestazione (16 luglio 1998) addebitava al dipendente la continuazione dell'esercizio dell'attività di assicuratore, in violazione dei suoi obblighi nei confronti della CA, con l'aggravante di dichiarazioni mendaci circa la cessazione di attività: previo ulteriore scambio di lettere (fra le quali quella del 3 agosto 1998 con la quale era confermata la sospensione dal servizio con riserva di ulteriori addebiti all'esito degli altri accertamenti in corso) e specifica opposizione dell'LA alla contestata attività, la CA provvedeva al licenziamento in data 17 agosto 1998; tali elementi deponevano per la continuazione dell'attività promozionale del dipendente e una sua interessenza all'attività della società; non provvedendo, fra l'altro, alla cancellazione del suo nome dall'albo degli agenti di assicurazione e non dismettendo il mandato di agenzia della WI Assicurazioni s.p.a. LA in concreto permetteva alla società di operare e quindi la prosecuzione dell'attività già svolta dallo stesso con la sua agenzia;
tanto era in contrasto con la tesi della sentenza appellata circa la insussistenza della prova della prosecuzione dell'attività assicurativa del dipendente, stante l'irrilevanza della iscrizione dell'LA all'albo degli agenti di assicurazione e il mantenimento da parte dello stesso del mandato di agenzia della WI Assicurazioni s.p.a.. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza LA AR affidandosi a cinque motivi di censura. La CA Popolare S. Angelo soc. Coop a r.l. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'LA denunzia violazione degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970 e 2119 c.c., il tutto ai sensi dell'art. 360, mm. 3 e 5. c.p.c.. Deduce il ricorrente: già con la lettera & aprile 1997, e comunque, al più tardi, con quella del 17 ottobre 1997 la CA era in possesso di tutti gli elementi necessari poi fatti valere nella lettera di contestazione del 16 luglio 1998, che non integrava tecnicamente, pertanto. una vera e propria contestazione per difetto di novità in sentenza sul punto non sussisteva il minimo accenno, sul presupposto, apodirtico, che la lettera di contestazione doveva intendersi quest'ultima; rispetto alla lettera 3 agosto 1998, ove essa, invece, 3 costituente la contestazione degli addebiti. difettava il requisito della tempestività, perché i fatti nella loro interezza erano conosciuti dalla società fin dal 17 ottobre 1987. ove, invece, mera ricapitolazione dei fatti già contestati da tale ultima data, difettava i! requisito della immediatezza del licenziamento. !! motivo è inammissibile c anche infondato. La lettera 16 luglio 1998 è stata ritemula dalla Corte di Appello la prima contestazione dell' addebito, ritenuto contrario agli interessi dell'Istituto ed “ai doveri ed obblighi nascenti dalla vigenza del rapporto di lavoro subordinato", per aver l'LA continuato ad esercitare l'attività di assicuratore in qualità di agente in Licata della Wunterthur Assicurazioni s.p.a." pur avendo comunicato, a seguito di precedenti contestazioni, “di aver cessato l'attività di assicuratore", e quindi con dichiarazioni mendaci costituenti aggravante della prima violazione. Deduce, in questa sede l'LA che la prima contestazione sarebbe, invece, quella di cui alla lettera dell'08 aprile 1997, c che, comunque, quella di cui alla lettera del 16 luglio 1998 difetterebbe di ogni elemento di novità, e quindi di tempestività della contestazione, tenuto conto che la società già era a conoscenza del tutto quanto meno dal 17 ottobre 1997. Orbenc, della questione sulla tempestività della contestazione e/o del licenziamento. non costitul motivo di appello e di essa non vi è traccia nella sentenza impugnata e quindi deve ritenersi novellamente, e quindi inammissibilmente, proposta solo in questa sede, né. in ricorso, si richiamano precedenti interventi in proposito. Essa comunque sarebbe anche infondata, tenuto conto che l'addebito non è quello dell'attività per conto terzi, ma il fatto, diverso, della continuazione dell'attività di Assicuratore, anche coperta dalle mendaci dichiarazioni di averla cessata. per il cui accertamento fa testo proprio il tempo trascorso, la corrispondenza tra le parti e le ulteriori indagini effettuate dalla CA, il tutto desumibile dalla intora sentenza, Con il secondo motivo di ricorso l'LA denunzia violazione di legge, erronca qualificazione della domanda, violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti, il tutto ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il ricorrente: sostanzialmente la CA aveva contestato la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.. come pure era ribadito nell'atto di appello;
la sentenza impugnata argomenta e decide sulla base di una prestazione cffettuata senza la autorizzazione della direzione, sostanzialmente di doppio lavoro del dipendente, incorrendo nella violazione dell'art. 112 c.p.c.; nei confronti di essa si porrebbe comunque, nella ipotesi di assunzione da parte del datore di lavoro dell'attività svolta dal dipendente a favore di terzi senza autorizzazione una esclusiva di dubbia legittimità a favore della CA (si pensi al - part-time), cioè la impossibilità per il dipendente di effettuare una qualsiasi prestazione a favore di terzi, perché subordinata ad libitum al placet della Direzione, anche la ipotesi dell'attività in concorrenza con l'azienda non avrebbe miglior fortuna, atteso che per essa non era certamente necessaria l'autorizzazione della Direzione. Anche questo secondo motivo è inanimissibile e infondato. Contesta la CA "Apprendiamo che Lei continua ad esercitare l'attività di assicuratore in qualità di agente in Licata della WI Assicurazioni s.p.a., Nel contestarle quanto sopra che costituisce formale addebito. Rileviamo che Ella. nonostante avesse comunicato a seguito di precedenti nostre comunicazioni 'di aver ressmio l'attività di assicuratore ha continuato ad operare in violazione di specifici doveri ed obblighi nascenti dalla vigenza del rapporto di lavoro subordinato con noi, svolgendo attività contraria agli interessi dell'Azienda e comunque incompatibili con i doveri di ufficio. Considerata l'indubbia gravità del suo comportamente, ulteriormente aggravato dalle dichiarazioni da Lei in precedenza rese con lettera del 30 settembre 1997, disponiamo il suo allontanamento dal servizio. La invitiamo a fornire, se crede. le Sue giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente". La sentenza impugnata, in proposito, e con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo, secondo cui era vietato “prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione della Direzione o svolgere attività comunque contraria agli interessi deil 'azienda o incompatibile con i doveri di ufficio", afferma che "l'LA, pur deducendo di non aver mai svolto attività nel ramo vita", comunque aveva chiesto un congruo termine per chiudere la propria attività e detinire la propria posizione, aveva comunicato quindi la cessazione dell'attività di assicuratore, quest'ultima ora svolta 5 dalla Società LA Assicurazioni s.a.s. di PP LA e C., cd aveva documentato il tutto con il contratto di affitto di azienda del 29 settembre 1997. Accerta, quindi, che l'LA aveva effettivamente, direttamente, prima, e tramite la società di nuova costituzione, poi, continuato l'attività di assicuratoru, e quindi le mendaci comunicazioni sulla asserita cessazione e sulla esclusione di ogni sua interessenza all'attività socictaria, e, riscontrando tali fatti nella contestazione di addebiti, dichiara la sussistenza della giusta causa di licenziamento e conferma i provvedimento sanzionatorio. A questo punto, appaiono del tutto irrilevanti le argomentazioni relative alle diverse ipotesi previste dall'art. 26 del contratto, essendo l'accertamento del giudice di merito chiaramente orientato a considerare l'una e l'altra certamente ricomprese nella contestazione, sicché l'intero iter argomentativo del motivo di ricorso, non rifacendosi alla statuizione del giudice di merito sul punto ma a mero ipotesi interpretative, va considerato generico e inconferente, c certamente non decisivo e quindi estraneo alla censura per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Con il terzo motivo di ricorso l'LA denunzia violazione di legge. insussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., erronea e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il ricorrente: egli aveva operatu. con il consenso implicito della CA, nella ramo danni dei settore assicurativo per molti anni;
a sua volta la CA nel 1996 aveva iniziato l'attività assicurativa solo ed esclusivamente nel ramo vita: non sussisteva, pertanto, alcun conflitto, anche solo potenziale, di interessi tra l'LA e la CA dalla quale dipendeva, né quest'ultimo ne aveva dimostrato in giudizio l'esistenza; in realtà, nulla era cambiato con la deta attività della CA dal 1966, atteso che, già nel 1986 l'azienda aveva riconosciuto all' LA il fido di sconto commerciale di 13 milioni di lire, il 24 dicembre 1987 gli aveva contestato l'attività di assicurazione senza autorizzazione, e il dipendente aveva risposto il 4 gennaio 1988, discolpandosi, e richiamando il detto fido. con il quale aveva continuato a lavorare senza alcun accenno a misure disciplinari;
tanto integrava autorizzazione implicita e per fatti concludenti, ed influenzava dal punto di vista soggettivo la valutazione del comportamento del lavoratore;
d'altronde, ovc ipotizzato a carico dell'LA l'esercizio di attività a favore di terzi senza autorizzazione della Direzione, la CA, a conoscenza del fatto anche da epoca antecedente, diffidando il dipendente dal continuare l'attività in funzione della situazione sopravvenuta, aveva operato una vera e propria revoca della autorizzazione, quest'ultima nulla per mancanza di motivazione, ovvero illegittima per motivo illecito determinante. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata premette che, autorizzazione o non, implicita o esplicita la stessa, tolleranza o non della CA nei confronti della situazione precedente, l'attività di assicuratore, già svolta dall'LA, era di fatto divenuta incompatibile a norma del citato art. 26 del contratto con l'assunzione da parte dell'azienda della medesima attività di assicuratore dal marzo 1996, od era quindi da valo ultimo momento come d'altronde, - la CA aveva comunicato al dipendente che era maturato per lo stesso l'obbligo di rimuovere il motivo di incompatibilità. Il giudice di appello, cioè, ha ritenuto irrilevanti le modalità con le quali si era pervenuti al motivo di incompatibilità, ed ha solo accertato che il lavoratore, pur dimostrandosi consapevole dell'esistenza di talc motivo e fimanche disponibile ad eliminarlo, aveva operato in modo del tutto surrettizio, perché poi non intervenisse in concreto alcuna modifica sulla situazione antecedente. Ed è quanto, ancora una volta, lo stesso giudice riscontra negli addebiti contestati e specificamente in quello di continuare una attività divenuta contraria agli interessi dell'azienda, in ciò traducendosi l'accertata interessenza del dipendente all'attività assicurativa della società. Nè, in proposito, vale il rilievo che l'LA non si era interessato mai del ramo vita, perché ciò avrebbe avuto un qualche valore solo in presenza di un mandato che escludesse tale ramo dell'attività assicurativa;
circostanza quest'ultima mai dedotta dal lavoratore. Con il quarto motivo di ricorso l'LA denunzia violazione sotto diverso profilo dell'art. 2119 c.c. e delle norme sull'interpretazione e dell'esecuzione del contratto, 11 tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5. c.p.c.. Deduce il ricorrente: poiché l'interesse della CA non poteva estendersi alla scomparsa della società della LA PP e q 7 della WI dalla piazza di Licata, non era conferente l'argomentazione della sentenza in ordine alla iscrizione del dipendente all'albo degli agenti di assicurazione. Il motivo è infondato. Ia censura, carente anche della minima deduzione della decisività, in realtà si pone come mera affermazione contraria all'accertamento del giudice del riesame, il quale ha inteso valorizzare, con motivazione logica e razionale, la indispensabilità, o quanto meno l'importanza, del mandato perché la società, costituita per l'attività di assicurazione, potesse svolgere, legittimamente nei confronti della mandate, una certa attività promozionale. La connessione tra mandato agenziale intestato all'LA e l'attività promozionale per la WI costituisce accertamento di merito del giudice del riesame, insindacabile in questa sede, e di fatto anche insindacato in relazione alle sole possibili censure ad esso prospettabili. Con il quinto motivo di ricorso l'LA ripropone i motivi di cui all'appello incidentale e denunzia la illegittimità della determinazione del danno conseguente alla dichiarata illegittimità del licenziamento e alla disposta integrazione nel posto di lavom, il tutto in riferimento all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nonché la illegittimità della sua condanna al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito. Tale motivo, all'evidenza, deve ritenersi assorbito dall'esito della impugnazione in questa sode. [] ricorso, pertanto, va rigeliato;
sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Ja Corte rigetta il ricorso: dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma à 26 novembre 2002. Il Consigliere est. Il Presidentc Giovanni Mazzarella Gioverenity jappare Luciano Vigolo Gepostato ir cofie