Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l'art. 320 cod.proc.civ. non sanziona con la nullità dello stesso , e della pronunzia che lo conclude, la pretermissione dell'interrogatorio libero delle parti. Ne consegue che il giudice che proceda a detto interrogatorio nei riguardi di una sola delle parti, evidentemente ritenendo inutile il confronto di esse, si avvale di un potere discrezionale, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/1999, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell'avvocato S. MICELI, difeso dall'avvocato LUIGI SPECIALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA S. SALVATORE, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore Randazzo Tommaso;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6/96 del Giudice di pace di 1072 GANGI, depositata il 19/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
A seguito del ricorso monitorio della Soc. Coop. S. Salvatore il giudice di pace di Gangi, con decreto del 13 ottobre 1995, ingiunse a LF OM il pagamento della somma di L. 600.000 quale residuo debito del prezzo di L.
1.390.000 della vendita di "prodotti per l'agricoltura".
Al decreto, con atto di citazione del 3 novembre 1995, si oppose il OM deducendo l'inesistenza della "prova" del credito non essendo tale il "buono" di consegna perché privo di data e luogo di emissione ed in contrasto con l'avviso di tratta di L. 500.000. L'opponente, inoltre, eccepì l'estinzione del debito, ai sensi del n^ 5 dell'art.2955 c.c., chiese l'esibizione dei registri contabili ex art.2711 c.c., trasmettere gli atti al P.M ed, in conseguenza sospendersi ex art.295 c.p.c., il giudizio in attesa del giudicato penale in ordine ai reati di truffa, che assunse consumato ai suoi danni, e di frode fiscale.
La società cooperativa dedusse l'infondatezza dell'opposizione sollecitandone il rigetto.
Espletato l'interrogatorio libero dell'opponente OM e quello formale del legale rappresentante della cooperativa, Tommaso Randazzo, con sentenza del 19 aprile 1996 il giudice di pace ha rigettato l'opposizione con la conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, quel giudice ha osservato che la prova del credito del prezzo della compravendita era fornita dal "buono di consegna della merce" recante le indicazioni della quantità e del relativo prezzo nonché, la sottoscrizione, non disconosciuta, del OM.
Questi, non ottemperando all'onere probatorio, non aveva fatto acquisire l'estinzione, mediante pagamento, del residuo debito del prezzo richiesto dalla società venditrice: considerato, in proposito, anche l'esito negativo dell'interrogatorio formale del suo legale rappresentante.
Inutilmente era stata eccepita la prescrizione presuntiva del credito del venditore ai sensi del n^ 5 dell'art.2955 c.c. esulandone il presupposto quando, come nella specie, il diritto fatto valere sia assistito da prova scritta.
Non poteva disporsi la sospensione necessaria del processo ex art.295 c.p.c. non avendo il pubblico ministero esercitato l'azione penale.
Avverso la sentenza, esponendo quattro motivi di censura, ricorre per cassazione il OM.
La società intimata non ha espletato attività difensiva. Motivi della decisione
Con il primo motivo di doglianza il OM, in relazione al n^4 dell'art.360 c.p.c., denunzia la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza degli artt. 117, 320 c.p.c. Il giudice del merito aveva pretermesso il necessario interrogatorio libero delle parti ed, avvedutosi dell'omissione, aveva proceduto all'interrogatorio libero del solo opponente e non in contraddittorio con l'opposto, così disattendendo l'apposita richiesta.
Il motivo di doglianza non può essere accolto.
L'art.320 c.p.c., nella carenza di una apposita previsione (art.156, I comma, c.p.c.), non sanziona con la nullità del procedimento,
dinanzi al giudice di pace, e della pronunzia che lo conclude( art.159 C.P.C.) i la pretermissione dell'interrogatorio libero delle parti.
Ne consegue che avendo quel giudice proceduto all'interrogatorio libero dell'opponente ha evidentemente ritenuto inutile il confronto delle parti: così avvalendosi del suo potere discrezionale, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione al n^5 dell'art.360 c.p.c., il OM denunzia il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il giudice del merito, sebbene gli fosse stato chiesto ordinare alla società cooperativa l'esibizione, ai sensi dell'art.2711 c.c., dei libri contabili, necessaria ai fini dell'accertamento della avvenuta "registrazione", rilevante anche ai fini fiscali, della somma di L. 790.000 corrisposta alla venditrice, aveva negato, senza esporre ragione alcuna, il provvedimento richiesto. Il motivo di censura va rigettato.
È invero implicita, nel diniego stesso del mezzo di prova richiesto, la ragione che lo sorregge, rinvenuta dal giudice del merito nel rivelare di per sè, quel mezzo, la sua inefficienza probatoria in relazione alla questione dedotta.
Con il terzo motivo di ricorso il OM denunzia la violazione dell'art.331 c.p.c. Sebbene fosse stata fatta espressa richiesta all'udienza del 15 marzo 1996 di trasmettere senza ritardo al P.M presso il tribunale di Termini Imerese la denuncia per il fatto reato perseguibile d'ufficio ex art.640 n^1 c.p., delitto di truffa in danno della società e di esso OM nonché di frode fiscale nel caso in cui non risultasse registrato l'acconto versato di L. 790.000, il giudice del merito non aveva provveduto in proposito.
Il motivo di ricorso va rigettato in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
Va rilevata, sotto il primo profilo, la carenza interesse alla proposizione della doglianza posto che dalla denunziata omissione non potrebbe conseguire la cassazione della sentenza impugnata attesa l'estraneità della censura alla "ratio decidendi" che sorregge la pronunzia rinvenibile nell'acquisizione del fatto generatore della pretesa creditizia e nella carenza di prova dell'estinzione, mediante pagamento, della stessa.
Sotto altro profilo, il diniego della sospensione necessaria del procedimento civile ipotizzata dall'art. 295 c.p.c. in relazione all'art.3 del c.p.c. del 1930( sebbene non più prevista oltre l'ipotesi dell'art.75 del nuovo c.p.p. approvato con d.p.r. n^447 del 1988, vigente dal 1989, in quanto ispirato al principio dell'autonomia dei giudizi e pertanto non riprodotto nella nuova formulazione dell'art. 295 c.p.c.) postula necessariamente, avuto riguardo alla giustificazione, addotta dal giudice del merito, della mancanza dell'azione penale esercitabile dal p.m. all'esito delle indagini preliminari, l'avvenuta comunicazione della "notitia criminis".
Con il quarto motivo di ricorso il OM, in relazione al n^4 dell'art.360 c.p.c., denunzia la nullità della sentenza conseguente all'inosservanza dell'art.112 c.p.c. Il giudice del merito non poteva ritenere estranea al caso in esame l'eccepita prescrizione presuntiva del n^ 5 dell'art.2955 c.c., per essere il credito "consacrato in atto scritto", sebbene ciò non fosse stato rilevato dalla parte opposta.
Il motivo di doglianza non può essere accolto.
Ricorre il vizio di ultrapetizione quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo proprio delle parti, alteri alcuni elementi di identificazione della azione( "petitum", "causa petendi") attribuendo ad una di queste un bene diverso da quello conteso e comunque non compreso neppure implicitamente nella domanda, o, sostituendo, all'azione espressamente e formalmente proposta, altra fondata su una diversa "ragione del chiedere", introduca un nuovo tema di decisione, oppure quando rilevi un'eccezione in senso stretto, quale è quella di prescrizione del diritto, che, essendo diretta a contrastare la pretesa fatta valere "ex adverso", può essere sollevata solo dalla parte interessata.
Al di fuori di queste ipotesi non è ravvisabile il vizio di ultrapetizione della pronunzia del giudice;
mentre l'apprezzamento dei fatti dedotti con la domanda e della fondatezza dell'eccezione, anche in senso stretto, appartiene al potere - dovere istituzionale del giudice del merito e che inutilmente il ricorrente nega sotto il profilo della interferenza nella disponibilità della materia controversa riservata alle parti.
Concludendo la disamina, il ricorso va rigettato senza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata società cooperativa espletato in questa sede attività difensiva.
p. q. m.
La Corte
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999