Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2004, n. 32505
CASS
Sentenza 11 maggio 2004

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La relazione di servizio proveniente dalla polizia giudiziaria e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento qualora per circostanze obiettive debba essere qualificata come atto irripetibile, quando cioè non esiste più la possibilità di rinnovazione dell'atto attraverso l'audizione del verbalizzante. (Fattispecie in cui si è ritenuta legittima l'acquisizione della relazione di servizio di un agente di polizia divenuto irreperibile in quanto dimessosi dal servizio e trasferitosi in località non concosciuta).

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  • 1Art. 431 - Fascicolo per il dibattimento
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    1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale …

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  • 2Art. 511 - Letture consentite
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2004, n. 32505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32505
Data del deposito : 11 maggio 2004

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