Sentenza 11 maggio 2004
Massime • 1
La relazione di servizio proveniente dalla polizia giudiziaria e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento qualora per circostanze obiettive debba essere qualificata come atto irripetibile, quando cioè non esiste più la possibilità di rinnovazione dell'atto attraverso l'audizione del verbalizzante. (Fattispecie in cui si è ritenuta legittima l'acquisizione della relazione di servizio di un agente di polizia divenuto irreperibile in quanto dimessosi dal servizio e trasferitosi in località non concosciuta).
Commentari • 2
- 1. Art. 431 - Fascicolo per il dibattimentohttps://www.filodiritto.com/
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale …
Leggi di più… - 2. Art. 511 - Letture consentitehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2004, n. 32505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32505 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale Presidente del 11/05/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere N. 778
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Consigliere N. 956/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA ND;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Cagliari in data 24.10.2002;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo DI VIRGINIO;
udite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ricorre NA ND avverso sentenza della Corte d'Appello di Cagliari in data 24.10.2002, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 337 c.p.. Deduce erronea applicazione dell'art. 512 c.p.p. per essere stata la sua colpevolezza ritenuta sulla base della relazione di servizio dell'agente di polizia Smalto Francesco, di cui il giudice di primo grado aveva ritenuto di dar lettura stante l'irreperibilità del suo autore, citato come testimone ma nel frattempo dimesso dal servizio e trasferitosi in località non individuata ad onta delle possibili ricerche. A suo avviso, infatti, la norma riguarderebbe soltanto le dichiarazioni provenienti da terzi e ricevute dalla polizia giudiziaria;
e non potrebbe trovare applicazione neppure in via analogica agli atti della stessa polizia giudiziaria, quali le relazioni di servizio.
Le censure del ricorrente non possono ritenersi fondate. Indipendentemente dall'applicabilità dell'art. 512 c.p.p., l'art. 431 c. 1 lett. b) c.p.p. consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento e la correlata utilizzabilità dei verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria: e perciò, si deve ritenere, anche della cosiddetta relazione di servizio, finalizzata alla successiva comunicazione della notizia di reato e diretta a documentare le modalità e le circostanze della sua acquisizione, nel caso in cui per circostanze obiettive essa debba essere qualificata come atto irripetibile. La legittimità della sua acquisizione al fascicolo per il dibattimento è stata risolta, per il vero, in senso prevalentemente negativo (vedi in contrario, peraltro, la recente Cass. 22.9.2002, Castellano, C.E.D. n. 223073); ma ciò sul presupposto che non si tratti di atto irripetibile perché esiste la possibilità della rinnovazione descrittiva del suo contenuto da parte del verbalizzante. Ne deriva che, quando tale possibilità invece non esista, come avviene nel caso in cui l'audizione del verbalizzante sia preclusa da cause sopravvenute (ad esempio, morte od irreperibilità), si debbono ritenere del tutto legittime l'acquisizione della relazione al fascicolo per il dibattimento e la sua valutazione come fonte di prova da parte del giudice;
e ciò indipendentemente dal consenso delle parti, richiesto dal secondo comma dell'art. 431 per atti diversi da quelli previsti dal primo comma. Corretto si deve pertanto ritenere l'operato dei giudici di merito, che della relazione di servizio hanno tenuto conto ai fini della decisione.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 11 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004