Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10395 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBR IC1 0395/01 ESENTE DA PEGISTRAZIONE E BOLLO ME 21-11-1991 OL PACE) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Cassazi за ае SEZIONE TERZA CIVILE Povedinanti impugnobile. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: indice Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 15899/98 - Rel. Consigliere Cron.23011 Dott. Paolo VITTORIA Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 18/05/01 MANZO ConsigliereDott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ICEM SRL, corrente in Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. AN Cavallone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREA DORIA 64/G, presso lo studio dell'avvocato ROMANO FABIO (STUDIO CONTI PICCIONI), difesa dagli avvocati ROSARIO CARDILLI, BARBARA MENDOLICCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EURO SUD GAS SRL, con sede in Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore SC AN Pio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E MONACI 21,2001 968 presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE LIBERIS, -1- dall'avvocato SAVERIO DI JORIO, giusta delega difesa in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 181/98 del Giudice di pace di FOGGIA, emessa e depositata il 29/06/98 (R.G. 2503/97) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il giudice di pace di Foggia, con sentenza del 1. - 29.6.1998, ha accolto la domanda proposta dalla società RO UD Gas s.r.l. ed ha condannato la società IC s.r.l a pagare la somma di L. 416.500. La causa è stata decisa secondo equità. La RO UD, nel proporre la domanda, aveva sostenuto 2. che tra le due società era intervenuto un contratto per la fornitura di gas liquido. La IC, in particolare, s'era impegnata a chiedere la fornitura di mille litri di gas all'anno. Per rendere possibile tale fornitura era stato installato nel suo stabilimento un serbatoio, che avrebbe dovuto essere restituito e perciò smontato a sue spese, se la fornitura non fosse stata utilizzata nella quantità pattuita. Era appunto avvenuto ciò, ma la IC non aveva inteso pagare la spesa per smontare il serbatoio. La società attrice, per provare la conclusione del contratto aveva depositato un documento, ma il legale aveva disconosciuto la rappresentante della IC ne sottoscrizione.
3. Il giudice di pace non ha ritenuto di procedere alla - verificazione dell'autenticità della sottoscrizione pur richiesta dalla società attrice ed ha però considerato 3 altrimenti raggiunta la prova della conclusione del contratto.
2. La società IC ha proposto ricorso per cassazione. La RO UD ha resistito con controricorso: vi ha tra l'altro sostenuto che il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione 1. La procura per il ricorso per cassazione è stata conferita a due avvocati, che entrambi hanno autenticato la sottoscrizione del rappresentante della parte ed hanno a loro volta firmato l'atto. Nel controricorso la RO UD ha sostenuto che uno dei due difensori non è iscritto nell'albo speciale. Che ciò sia o no è irrilevante. Nella procura non è indicato che i due difensori avrebbero dovuto operare in modo congiunto: perciò, a norma dell'art. 1716, secondo comma, ciascuno di loro poteva sottoscrivere il ricorso per la parte. Siccome nessuna questione è stata sollevata а riguardo della legittimazione dell'altro difensore, la eventuale mancanza di legittimazione del primo non esclude che il ricorso sia ammissibile. 2. - Il ricorso contiene un motivo. denunzia vizi di violazione di norme di Il motivo diritto e di norme sul procedimento oltre che difetti di 4 motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115, 116, 214 a 219 dello stesso codice, oltre che all'art. 2697 cod. civ.). La tesi svolta dalla ricorrente è la seguente. L'attrice, a fondamento della domanda, aveva posto l'inadempienza ad una clausola del contratto di fornitura, che aveva sostenuto fosse stato sottoscritto dalla IC. Siccome la sottoscrizione era stata disconosciuta ed il giudice non aveva ammessO l'attrice a far verificare l'autenticità della sottoscrizione, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata. Il giudice di pace ha invece ritenuto che v'era la prova della conclusione orale di un contratto del contenuto indicato dall'attrice e nel suo ambito di una clausola penale. In questo modo però, il giudice di pace, non aveva posto a base della decisione le prove proposte dalle parti. non è fondato.
3. Il motivo è ammissibile, ma - Le ragioni che sorreggono la decisione impugnata 3.1. sono in sostanza queste. Era incontestabile che la RO UD avesse installato su suolo e nell'ambito dei locali della IC un grosso serbatoio di litri 1750. Ciò non poteva essere avvenuto se non vi fosse stata una intesa tra le due parti. 5 Era stato anche dimostrato che la IC aveva usufruito di fornitura di gas e perciò che aveva utilizzato il serbatoio. Poteva dunque considerarsi provato che un contratto del contenuto descritto dall'attrice fosse stato concluso tra le parti, anche se verbalmente.
3.2. La sentenza del giudice di pace, come ogni sentenza, - deve essere motivata (art. 11l Cost.). Però, quando la causa è decisa, come nel caso, secondo equità, le ragioni della decisione di merito non debbono rispettare norme di legge ordinaria, ma solo norme che neppure al legislatore è consentito derogare (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716). La decisione, tuttavia, deve essere assunta a conclusione di un processo, che si sia svolto nel rispetto delle norme che lo regolano (art. 311 cod. proc. civ.), tra le quali sono comprese quelle che disciplinano i poteri del giudice (Sez. Un. 15 ottobre 1999 n. 716). Orbene, il giudice di pace non ha violato le norme del codice di procedura civile che regolano i poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove, perché ha desunto l'avvenuta conclusione del contratto, da fatti introdotti nel giudizio dalle parti, non contestati o provati la installazione del serbatoio da parte della 6 RO UD, l'avvenuta fornitura di un certo quantitativo di gas liquido e quindi l'utilizzazione del serbatoio. Avendo ritenuto questi fatti sufficienti a dimostrare l'esistenza del contratto, per la cui conclusione non era necessaria forma scritta, anche qui senza violare le norme prima richiamate, ha ritenuto non necessario (art. 184 cod. proc. civ.) ammettere la prova di verificazione della scrittura disconosciuta. Il processo logico mediante il quale dai fatti noti il giudice di pace è risalito al fatto ignoto da provare non rivela d'altra parte intrinseci vizi logici, mentre anche nell'accertamento dei fatti può esercitarsi la valutazione equitativa, se la decisione della causa non deve avvenire nel rispetto di norme di diritto sostanziale non derogabili mediante l'equità. Ora, si presenta affatto rispondente a logica ed equità che le parti abbiano potuto prevedere che il costo sopportato di installazione del serbatoio sarebbe stato somministrazione di gas della IC se avesse chiesto una inferiore ad un certa misura e che solo se quella misura fosse stata superata sarebbe passato a carico della Eurc UD.
4. Il ricorso è rigettato. 7 La ricorrente è condannata a rimborsare all'altra parte le spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L≤ 935.0.0.0. . -, delle quali L. L/ 900.000 per onorari. Così deciso il giorno 18 maggio 2001 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore фул prosco Giovanni GiambattistaELLIERE C1 ени Depositata in Cancelleria oggi, li 30 LUG 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistaसद O L 4 L 7 3 O . ; B E N E , C E 1 A 9 N 9 P O 1 I - I Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 C S I I . . G D E 9 R U 3 A G E D E 6 E 4 T N . N T. T E T S S E R I ( A 8