Sentenza 7 luglio 2000
Massime • 1
Il giudice che pronuncia la sentenza di condanna per la contravvenzione urbanistica di cui all'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, e impartisce l'ordine di demolizione non può affidarne l'esecuzione al sindaco, ed il provvedimento emanato in tal senso è illegittimo. Tale illegittimità deriva non solo dalla violazione della competenza istituzionale del P.M., stabilita in via generale dall'art. 655 c.p.p., ma anche dal rilievo che il sindaco è titolare, in materia urbanistica, di una propria competenza amministrativa concorrente, in quanto investito dall'art. 4 legge n. 57 del 1985 del potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul territorio comunale, che comprende quello di procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, così come quello di deliberare, con il consiglio comunale, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto a quelli sottesi alla demolizione. Conseguentemente non può essere indicato come il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'ordine di demolizione emanato in sede giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2000, n. 9139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9139 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Presidente del 07/07/2000
Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere N. 2771
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 4242/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma/Tivoli 15 ottobre 1999 n. 819, pronunciata nel processo a carico di
- DE DU PI, nato il [...] a [...], con la quale è stata a lui applicata su richiesta per
- a) il reato p. e p. dall'art. 20 lett. b) L. 1985 n. 47;
- b) il reato p. e p. dall'art. 349 c.p., accertati in Guidonia il "9 maggio 1996,
la pena, sospesa, concordata di sei mesi di reclusione e L. 400.000 di multa, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e la continuazione e con ordine di demolizione della tettoia abusivamente costruita.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Antonio ALBANO, il quale ha chiesto applicarsi la sanzione della demolizione. IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma/Tivoli 15 ottobre 1999 n. 819 - con la quale è stata applicata su richiesta a TR EL DU la pena concordata per i reati indicati in epigrafe per aver costruito abusivamente una tettoia, violando ripetutamente i sigilli apposti dall'Autorità in esecuzione del sequestro dell'opera abusiva - ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- inosservanza degli artt. 7 u.c. L. 1985 n. 47 e 655 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. perché il Giudice ha posto l'esecuzione dell'ordine di demolizione a cura del sindaco. Il ricorso è fondato.
Secondo la norma dell'art. 655 c.p.p., salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti, tra i quali è quindi compreso l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusivamente eseguita, impartito con la sentenza di condanna per tale reato ai sensi dell'art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, del quale è stata ribadita la natura di provvedimento formalmente giurisdizionale, benché materialmente consistente in una sanzione amministrativa (Cass., Sez. U., 24 luglio 1996 n. 15, ric. P.M. in proc. Monterisi).
Pertanto il giudice che pronuncia la sentenza di condanna per la contravvenzione urbanistica e impartisce l'ordine di demolizione non può affidarne l'esecuzione al sindaco e il provvedimento emanato in tal senso è quindi illegittimo.
L'illegittimità del provvedimento deriva non solo dalla violazione della competenza istituzionale del pubblico ministero, stabilita in via generale dall'art. 655 c.p.p., ma anche dalla circostanza che il sindaco è titolare di una propria competenza amministrativa concorrente in materia urbanistica in quanto investito dall'art. 4 L. 1985 n. 47 del potere di vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia sul territorio comunale, che comprende quello di procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi ed anche quello di deliberare col consiglio comunale l'esistenza di prevalenti interessi pubblici in conformità all'art. 7 cc.3 e 5 della stessa legge - per cui non può essere destinatario dell'esecuzione dell'ordine di demolizione emanato in sede giurisdizionale.
Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata limitatamente a tale statuizione, con eliminazione di essa ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p..
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'affidamento al sindaco dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, che elimina.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2000