CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2026, n. 12666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12666 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
CC SENTENZA sui ricorsi proposti da AS LM, nato a [...] il [...] AS WE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere CC SO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. Oskar Plorer, difensore di LM AS e WE AS, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento dichiarava la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della decisione irrevocabile di confisca pronunciata dal Tribunale di Stoccarda (Germania) il 30 settembre 2024 nei confronti di LM AS per la somma di euro 320.000,00 e di WE AS per la somma di euro 303.000,00, in relazione al reato di manipolazione del mercato ai sensi della legge tedesca sul commercio Penale Sent. Sez. 6 Num. 12666 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 11/03/2026 2 dei valori mobiliari, ritenuto corrispondente al reato previsto nel nostro ordinamento dall’art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La Corte di appello dava atto che il riconoscimento della confisca straniera era stato chiesto ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 1805 del 2018 e del d.lgs. del 7/12/2023 n. 203 di attuazione al predetto regolamento. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LM AS e WE AS, denunciando, a mezzo del comune difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art.3, comma 2, Regolamento (UE) n. 2018-1805 e dell’art. 1, comma 2, del d. lgs. 7 dicembre 2023, n.203, sotto il profilo del difetto del requisito della doppia incriminabilità. Si osserva che mentre in Germania i fatti di manipolazione del mercato costituiscono sempre reato, in Italia i fatti penalmente rilevanti sono limitati ai casi più gravi previsti dall’art. 185 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (TUF), essendo invece illeciti amministrativi i casi previsti dall’art. 187-ter del cit. d.lgs. n. 58/1998. Si osserva che nel caso di specie non possono ritenersi integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 185 TUF perché risulterebbe carente l’idoneità delle operazioni di compravendita compiute da WE AS a provocare “una sensibile alterazione del prezzo” delle azioni della Jumbo Interactive, elemento non richiesto dalla normativa tedesca e perciò non valutato da quella A.G. Nella valutazione operata dalla Corte non si è tenuto conto degli allegati alla memoria difensiva con cui si dava conto di come il prezzo dell’ordine di vendita emesso da WE AS pari a 2 euro il 17 luglio 2017 e a 2,02 euro il 20 luglio era in linea con la quotazione della Borsa di Sidney (trattandosi di azioni di una società australiana) e che, pertanto, nessuna alterazione sensibile del prezzo era imputabile alle operazioni effettuate in quelle date. A tale riguardo si censura la sentenza anche per vizio della motivazione ove non si ravvisi la violazione di legge, dovendosi ritenere ammissibile anche tale vizio come motivo di ricorso sebbene l’art.3, comma 5, del d. lgs. n.203/2023 preveda solo il ricorso per violazione di legge, trattandosi di un vizio di radicale assenza di motivazione. 2.2. Violazione dell’art.19, par.1, lett. h) del regolamento U.E. n. 2018/1805 e dell’art. 49, comma 3, della Carta dei Diritti fondamentali dell’U.E. nonché degli artt.3, 27, comma 3, e 42 Cost., con richiesta di rinvio del procedimento alla Corte di Giustizia UE. 3 La Corte di appello, con motivazione errata, a fronte delle eccezioni difensive condivise dalla Procura Generale, ha ritenuto che la confisca non potesse essere limitata al solo profitto del reato perché la tutela del principio di proporzionalità di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali non può essere affidata al vaglio dell’A.G. dello Stato di esecuzione ma compete unicamente all’A.G. dello stato di emissione, essendo l’osservanza di tale principio un presupposto generale dell’adozione del Regolamento di cui si deve presumere l’osservanza, non essendo stato incluso tra i motivi di rifiuto della domanda di riconoscimento. In tal modo, la Corte di appello ha seguito una interpretazione errata dell’art. 19, par.1, lett. h) del Regolamento, essendo implicito il riferimento alla violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Carta, e, quindi, anche al principio di proporzionalità, dovendosi ritenere solo esemplificativa e non tassativa la specifica indicazione riferita a “il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e ai diritti di difesa”. Nella denegata ipotesi di non condivisione di questa interpretazione della citata disposizione del regolamento UE si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’UE per la risoluzione della questione in via pregiudiziale. A sostegno del proprio assunto si richiama la modifica dell’art. 187 TUF operata con la legge 23 dicembre 2021, n.238 che ha limitato la confisca al solo profitto del reato eliminando il riferimento al prodotto e ai beni utilizzati per commetterlo, in linea con quanto affermato dalla Corte Cost. che con la sentenza n.112 del 2019 ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies TUF relativo alla confisca prevista per gli illeciti amministrativi nella parte in cui era estesa anche al prodotto e non al solo profitto. Infine, si rappresenta che nel diritto tedesco la verifica dell’esistenza della proporzionalità è riservata alla fase esecutiva e, pertanto, anche per questa ragione, doveva essere svolta dalla Corte di appello di Trento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi investono due questioni, la prima per violazione della doppia incriminazione, la seconda per violazione del principio di proporzionalità, con deduzioni in parte infondate ed in parte inammissibili. 2. Quanto alla prima questione si deve considerare, innanzitutto, che in questa materia il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4 A tale riguardo, l’art. 3, comma 5, del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2018/1805 entrato in vigore come norma interna dal 19 dicembre 2020, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 14 novembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE in data 28 novembre 2018, prevede che contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Non è, quindi, consentito proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione. Secondo i ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata sarebbe non solo viziata ma addirittura radicalmente assente, tanto da integrare il vizio della violazione di legge. Tale assunto è manifestamente infondato, tanto da rendere inammissibile il relativo motivo di impugnazione. La Corte di appello, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della doppia incriminabilità richiesto dall’art.1, comma 2, del citato d.lgs. n.203/2023, ha ritenuto che il fatto ascritto ai due ricorrenti integrasse il reato previsto dell'art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 (manipolazione del mercato), sulla base di una disamina completa ed esaustiva del fatti come descritti nel certificato di confisca trasmesso dal Tribunale di Stoccarda, che non può certamente ritenersi affetta da carenze talmente radicali da tradursi in assenza di motivazione. Innanzitutto, è stato correttamente evidenziato che per soddisfare la condizione della doppia incriminabilità, prevista in generale dagli strumenti del mutuo riconoscimento dell'Unione europea, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (in tema di m.a.e., Sez. 6 n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509). Sotto tale profilo l’art. 1, comma 5, del d.lgs. 203/2023 stabilisce espressamente che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione. La Corte di appello, correttamente, non si è perciò curata di verificare la mera corrispondenza della norma incriminatrice dello Stato di emissione a quella 5 nazionale, ma ha concretamente verificato se il fatto storico, come descritto nel certificato o nel provvedimento allegato di confisca, sia punito come reato dalla legge italiana. Nella ricostruzione del fatto si è giustamente uniformata alla descrizione contenuta nel provvedimento di confisca tedesco, non disponendo di autonomi poteri di accertamento, rilevando che la condotta dei due ricorrenti è consistita in un'attività di contrattazione di borsa, volta a dare l'apparenza dell'esistenza di domande e offerte tra loro indipendenti su un titolo quotato in borsa, che avendo determinato anche una variazione del prezzo in un ristretto arco temporale, ha assunto la concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. 3. Dal certificato trasmesso emerge che WE AS, figlio di LM, ha effettuato tramite la Borsa di Stoccarda in data 18 luglio 2017 degli ordini di vendita e quasi contestuali ordini di acquisto (sul conto personale e su quello del padre) di 160 mila azioni della Jumbo Interactiv che hanno determinato un aumento del loro prezzo da 1,898 euro a 2 euro;
che il 20 luglio 2017 ha replicato la stessa operazione, in senso contrario, attraverso l’emissione di ordini di vendita dal deposito titoli intestato al padre WE, seguito dopo pochi minuti dall’inserimento di un ordine di acquisto sul proprio conto deposito titoli di 150 mila azioni al prezzo di euro 2,02, rispetto al prezzo di 2 euro cui si era arrivati nella quotazione della Borsa di Stoccarda. Le operazioni poste in essere dai due ricorrenti - già vagliate da questa Corte di cassazione in sede di impugnazione del riconoscimento del provvedimento di sequestro preventivo (vedi, Sez. 6, n.6849 del 14/01/2025) e qualificate come "pseudo cross orders" o "matched orders" (Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep. 2013) - costituiscono una tipica condotta artificiosa per il loro valore manipolativo del mercato telematico azionario. Esse hanno carattere manipolativo perché sono operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti apparentemente diversi, ma che agiscono di concerto, contemporaneamente o in un brevissimo lasso di tempo, in modo da raggiungere il risultato dello scambio, che contribuiscono a determinare le variazioni delle statistiche dei prezzi e dei volumi del mercato e risultano idonee ad influenzare i comportamenti e le scelte degli investitori in modo fittizio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il fine perseguito dall'incriminazione di cui all'art. 185 cit. è di garantire che il prezzo del titolo, nelle relative transazioni, rifletta il suo valore reale e non sia invece influenzato da atti o fatti artificiosi, in 6 grado di minarne la genuinità e, contemporaneamente, di ridurre l'affidamento degli investitori (Sez. 1, n. 45347 del 06/05/2015, Rv. 265397). Correttamente la Corte di appello ha ribadito che il reato di manipolazione di mercato in esame ha natura di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento. Ed è stato anche rilevato come trattandosi di reato di pericolo, la "sensibile alterazione" del prezzo, da cui dipende la rilevanza penale del fatto in termini di offensività ed il discrimine dall'omologo illecito amministrativo di cui all'art. 187- ter d.lgs. cit., non richiede che l'evento manipolativo si sia realizzato, ma solo il pericolo concreto che l'azione possa realizzarlo. Sebbene la idoneità della condotta a produrre tale effetto costituisca un concetto elastico, da commisurare alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta, non è consentito in questo tipo di procedura disporre autonome verifiche della corretta ricostruzione del fatto storico. Va osservato che, trattandosi di operazioni eseguite attraverso la Borsa di Stoccarda oggetto di una decisione emessa da un Tribunale tedesco, le censure sull’omessa valutazione delle quotazioni differenti delle stesse azioni riferite alla Borsa di Sidney, addotte dalla difesa per contestare l’alterazione del prezzo, afferiscono a profili di fatto non suscettibili di autonomo giudizio da parte dell’A.G. dello Stato di esecuzione, essendo il riconoscimento della confisca necessariamente condizionato dall’accertamento del fatto storico posto a fondamento della richiesta. 4. Quanto al secondo ordine di censure si deve ribadire che il rispetto del principio di proporzionalità, e più specificamente la verifica della sussistenza dei presupposti della confisca, di cui viene chiesto il riconoscimento, non può essere sindacata dall’A.G. dello Stato di esecuzione, dovendo trovare tutela nell’ordinamento dello Stato di emissione. La circostanza che nel nostro ordinamento la confisca per il reato corrispondente di cui all’art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 è limitata al solo profitto e non al prodotto (ex art. 187 del cit. d.lgs.) non assume alcuna rilevanza con riferimento ai motivi di rifiuto della richiesta di riconoscimento. Non vale osservare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 112 del 2019 ha dichiarato incompatibile con la Costituzione la previsione dell’art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (sia nel testo originario che nella versione introdotta ex art. 4, comma 14, del d.lgs. n. 107 del 2018) nella parte in cui 7 prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, e non del solo profitto, rilevando che queste particolari forme di confisca combinate con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza conducono a risultati punitivi in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione. Altrettando irrilevante in questa sede è osservare che per adeguarsi a tale pronuncia nel 2021 è stata modificato l’art. 187 TUF che disciplina la confisca correlata al reato. Deve ribadirsi in questa materia la regola secondo cui il vaglio della compatibilità con il principio di proporzionalità della normativa in tema di confisca dello Stato di emissione è riservata all’A.G. di detto Stato europeo. Invero, l'art. 19 del Regolamento UE n. 2018-1805 indica al par. 1, i motivi tassativi di non riconoscimento, e tra essi alla lett. h) testualmente chiarisce senza possibilità di equivoci che il rifiuto è consentito solo se “in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa”. Quindi, tra i diritti fondamentali che in situazioni eccezionali possono ritenersi lesi sono stati coerentemente richiamati solo quelli che afferiscono alla tutela processuale in sede giurisdizionale, e non anche i diritti sostanziali di proprietà o il principio di proporzionalità, essendo tali diritti tutelati dall’ordinamento dello Stato europeo di emissione, se non altro anche per la diretta efficacia interna dello stesso cit. Regolamento UE e dei conseguenti diritti che possono e devono essere azionati davanti all’A.G. di quello Stato. Nella sentenza della Corte di appello è stato richiamato il precedente di legittimità della Sez. 2, n. 34212 del 2022, non mass., che in materia di sequestro, del tutto analoga a quella della confisca, ha affermato che “Dalla corretta applicazione dei principi del mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia di cui al Considerando n. 15, deriva, pertanto, la sottrazione all'autorità di esecuzione della facoltà di valutazione in merito alla necessità e proporzionalità del provvedimento di congelamento o confisca. Il provvedimento impugnato, di conseguenza, ha correttamente tenuto conto del Considerando n. 21 nella parte in cui sottolinea che il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità deve essere assicurato dall'autorità di emissione, dal momento che il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento o confisca non possono essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti dal Regolamento. Proprio per questo motivo l'art. 1, par. 3 del Regolamento dispone espressamente che nell'emettere 8 un provvedimento di congelamento o confisca, le autorità di emissione assicurano sempre il rispetto dei suddetti principi di necessità e proporzionalità” 5. Si tratta di un orientamento senz’altro condivisibile che è stato ripreso nella sentenza della Sez. 6, n. 47141 del 06/10/2023, Dragomir, Rv. 285496 - sempre con riferimento al sequestro - essendosi ribadito che in tema di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento di beni emesso dall'autorità di altro Stato dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, il giudizio di proporzionalità dei beni da vincolare rispetto al contenuto del provvedimento di congelamento esula dalle valutazioni demandate all'autorità dello Stato di esecuzione. Estremamente esplicativo al riguardo è il considerando del Regolamento UE 2018/1805, e precisamente il paragrafo 34) che giova qui riportare testualmente: “La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte degli altri Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, in situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non riconoscere e non eseguire il provvedimento interessato. I diritti fondamentali che dovrebbero essere pertinenti a tale riguardo sono, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. In linea di principio, il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento che il congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un'ingerenza nel diritto di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono già previste dal diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento”. È evidente che il solo ed esclusivo riferimento ai diritti ad una tutela effettiva in sede giurisdizionale non abbia carattere esemplificativo ma si giustifichi come “extrema ratio” nel caso non prevedibile che possa esservi, in situazioni del tutto eccezionali, uno Stato membro dell’Unione Europea che non garantisca nel proprio sistema processuale una piena tutela giurisdizionale ai diritti sostanziali già riconosciuti per effetto della diretta applicazione delle norme europee che ne garantiscono la salvaguardia nell’ambito del territorio dell’intera Unione Europea. Ne deriva la insussistenza delle condizioni e dei presupposti per la pregiudiziale comunitaria di cui all'art. 267, terzo comma, TFUE sollecitata dalla difesa dei ricorrenti, anche alla luce del principio condivisibilmente enunciato da questa Corte secondo cui "L'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni 9 relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di giustizia non sussiste allorché la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (vedi ex multis, Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519). 6. Deve, poi, essere considerato che coerentemente a questa impostazione di carattere generale, l’art. 33 del cit. Regolamento UE, immediatamente vincolante per gli Stati membri dell’Unione Europea, nel riconoscere il diritto ad impugnare nello Stato di esecuzione il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, espressamente prevede al comma 2, che “I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione”. Ciò non significa ovviamente che la valutazione della compatibilità della confisca di cui si chiede il riconoscimento con il principio di proporzionalità non sia meritevole di tutela in ambito europeo, ma solo che tale tutela sulla base della normativa sovranazionale appena richiamata è rimessa in linea di principio all’A.G. dello Stato richiedente, non potendosi sindacare da parte dello Stato di esecuzione i profili di merito su cui si basa il provvedimento di confisca, ivi compresi quelli afferenti alla corrispondenza con l’importo del prodotto o del profitto del reato, perché anche la proporzionalità va valutata in sede di applicazione della confisca e le relative questioni vanno, pertanto, affrontate davanti all’A.G. dello Stato di emissione. Neppure, infatti, sono stati delineati dai ricorrenti elementi concreti, specifici ed oggettivi, per ritenere che nell’ordinamento dello Stato richiedente il principio di proporzionalità non sia assistito da una tutela giudiziaria effettiva coerente al diritto dell’Unione Europea. Il citato art. 33 del Regolamento UE prevede un espresso richiamo all’art. 8 della Direttiva 2014/42/UE che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di difesa per i soggetti pregiudicati da misure di congelamento e confisca in materia penale, stabilendo che tali diritti siano garantiti innanzitutto nello Stato di emissione. A tale riguardo non è pertinente il richiamo alla differente normativa nazionale in tema di confisca del solo profitto del reato, senza considerare l’intero quadro normativo dello Stato di emissione in cui la disciplina in tema di confisca estesa al prodotto del reato si colloca in ragione del complessivo e più generale sistema sanzionatorio che prevede oltre alla confisca anche pene detentive e/o pecuniarie, la cui adeguatezza, ragionevolezza e coerenza non possono essere sindacate dall’A.G. dello Stato di esecuzione. 10 Va anche osservato che diversamente da quanto previsto in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia delle condanne a pene detentive emesse da altro Stato membro dell'Unione Europea, dall'art. 10, comma 5, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che consente di rideterminare la durata della pena per renderla compatibile con i minimi ed i massimi della pena edittale della normativa penale nazionale, in questa materia la Corte d'appello non dispone del potere di verificare la compatibilità della disciplina della confisca estera con quella prevista dall'ordinamento interno per reati similari, né dispone di un potere di adattamento provvedendo alla rideterminazione dell’importo della confisca in applicazione della normativa interna. In sede di riconoscimento della confisca estera la Corte d'appello deve solo procedere a controlli formali circa la sussistenza dei presupposti per darvi esecuzione nel proprio ordinamento, costituendo comunque il rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della decisione estera un'eccezione rispetto al principio generale del riconoscimento reciproco delle decisioni, ai sensi dell'art. 1, par., 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, dovendosi presumere che i diritti fondamentali della persona di cui all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e della Carta dei diritti fondamentali siano parimenti ed efficacemente tutelati dallo Stato di emissione. 7. Per quanto sopra osservato, i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CC SO OL IL
udita la relazione svolta dal consigliere CC SO;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’Avv. Oskar Plorer, difensore di LM AS e WE AS, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trento dichiarava la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della decisione irrevocabile di confisca pronunciata dal Tribunale di Stoccarda (Germania) il 30 settembre 2024 nei confronti di LM AS per la somma di euro 320.000,00 e di WE AS per la somma di euro 303.000,00, in relazione al reato di manipolazione del mercato ai sensi della legge tedesca sul commercio Penale Sent. Sez. 6 Num. 12666 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 11/03/2026 2 dei valori mobiliari, ritenuto corrispondente al reato previsto nel nostro ordinamento dall’art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La Corte di appello dava atto che il riconoscimento della confisca straniera era stato chiesto ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 1805 del 2018 e del d.lgs. del 7/12/2023 n. 203 di attuazione al predetto regolamento. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LM AS e WE AS, denunciando, a mezzo del comune difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all’art.3, comma 2, Regolamento (UE) n. 2018-1805 e dell’art. 1, comma 2, del d. lgs. 7 dicembre 2023, n.203, sotto il profilo del difetto del requisito della doppia incriminabilità. Si osserva che mentre in Germania i fatti di manipolazione del mercato costituiscono sempre reato, in Italia i fatti penalmente rilevanti sono limitati ai casi più gravi previsti dall’art. 185 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (TUF), essendo invece illeciti amministrativi i casi previsti dall’art. 187-ter del cit. d.lgs. n. 58/1998. Si osserva che nel caso di specie non possono ritenersi integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 185 TUF perché risulterebbe carente l’idoneità delle operazioni di compravendita compiute da WE AS a provocare “una sensibile alterazione del prezzo” delle azioni della Jumbo Interactive, elemento non richiesto dalla normativa tedesca e perciò non valutato da quella A.G. Nella valutazione operata dalla Corte non si è tenuto conto degli allegati alla memoria difensiva con cui si dava conto di come il prezzo dell’ordine di vendita emesso da WE AS pari a 2 euro il 17 luglio 2017 e a 2,02 euro il 20 luglio era in linea con la quotazione della Borsa di Sidney (trattandosi di azioni di una società australiana) e che, pertanto, nessuna alterazione sensibile del prezzo era imputabile alle operazioni effettuate in quelle date. A tale riguardo si censura la sentenza anche per vizio della motivazione ove non si ravvisi la violazione di legge, dovendosi ritenere ammissibile anche tale vizio come motivo di ricorso sebbene l’art.3, comma 5, del d. lgs. n.203/2023 preveda solo il ricorso per violazione di legge, trattandosi di un vizio di radicale assenza di motivazione. 2.2. Violazione dell’art.19, par.1, lett. h) del regolamento U.E. n. 2018/1805 e dell’art. 49, comma 3, della Carta dei Diritti fondamentali dell’U.E. nonché degli artt.3, 27, comma 3, e 42 Cost., con richiesta di rinvio del procedimento alla Corte di Giustizia UE. 3 La Corte di appello, con motivazione errata, a fronte delle eccezioni difensive condivise dalla Procura Generale, ha ritenuto che la confisca non potesse essere limitata al solo profitto del reato perché la tutela del principio di proporzionalità di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali non può essere affidata al vaglio dell’A.G. dello Stato di esecuzione ma compete unicamente all’A.G. dello stato di emissione, essendo l’osservanza di tale principio un presupposto generale dell’adozione del Regolamento di cui si deve presumere l’osservanza, non essendo stato incluso tra i motivi di rifiuto della domanda di riconoscimento. In tal modo, la Corte di appello ha seguito una interpretazione errata dell’art. 19, par.1, lett. h) del Regolamento, essendo implicito il riferimento alla violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Carta, e, quindi, anche al principio di proporzionalità, dovendosi ritenere solo esemplificativa e non tassativa la specifica indicazione riferita a “il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e ai diritti di difesa”. Nella denegata ipotesi di non condivisione di questa interpretazione della citata disposizione del regolamento UE si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’UE per la risoluzione della questione in via pregiudiziale. A sostegno del proprio assunto si richiama la modifica dell’art. 187 TUF operata con la legge 23 dicembre 2021, n.238 che ha limitato la confisca al solo profitto del reato eliminando il riferimento al prodotto e ai beni utilizzati per commetterlo, in linea con quanto affermato dalla Corte Cost. che con la sentenza n.112 del 2019 ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies TUF relativo alla confisca prevista per gli illeciti amministrativi nella parte in cui era estesa anche al prodotto e non al solo profitto. Infine, si rappresenta che nel diritto tedesco la verifica dell’esistenza della proporzionalità è riservata alla fase esecutiva e, pertanto, anche per questa ragione, doveva essere svolta dalla Corte di appello di Trento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi investono due questioni, la prima per violazione della doppia incriminazione, la seconda per violazione del principio di proporzionalità, con deduzioni in parte infondate ed in parte inammissibili. 2. Quanto alla prima questione si deve considerare, innanzitutto, che in questa materia il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4 A tale riguardo, l’art. 3, comma 5, del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2018/1805 entrato in vigore come norma interna dal 19 dicembre 2020, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 14 novembre 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE in data 28 novembre 2018, prevede che contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Non è, quindi, consentito proporre ricorso per cassazione per vizio della motivazione. Secondo i ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata sarebbe non solo viziata ma addirittura radicalmente assente, tanto da integrare il vizio della violazione di legge. Tale assunto è manifestamente infondato, tanto da rendere inammissibile il relativo motivo di impugnazione. La Corte di appello, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della doppia incriminabilità richiesto dall’art.1, comma 2, del citato d.lgs. n.203/2023, ha ritenuto che il fatto ascritto ai due ricorrenti integrasse il reato previsto dell'art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 (manipolazione del mercato), sulla base di una disamina completa ed esaustiva del fatti come descritti nel certificato di confisca trasmesso dal Tribunale di Stoccarda, che non può certamente ritenersi affetta da carenze talmente radicali da tradursi in assenza di motivazione. Innanzitutto, è stato correttamente evidenziato che per soddisfare la condizione della doppia incriminabilità, prevista in generale dagli strumenti del mutuo riconoscimento dell'Unione europea, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (in tema di m.a.e., Sez. 6 n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509). Sotto tale profilo l’art. 1, comma 5, del d.lgs. 203/2023 stabilisce espressamente che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione. La Corte di appello, correttamente, non si è perciò curata di verificare la mera corrispondenza della norma incriminatrice dello Stato di emissione a quella 5 nazionale, ma ha concretamente verificato se il fatto storico, come descritto nel certificato o nel provvedimento allegato di confisca, sia punito come reato dalla legge italiana. Nella ricostruzione del fatto si è giustamente uniformata alla descrizione contenuta nel provvedimento di confisca tedesco, non disponendo di autonomi poteri di accertamento, rilevando che la condotta dei due ricorrenti è consistita in un'attività di contrattazione di borsa, volta a dare l'apparenza dell'esistenza di domande e offerte tra loro indipendenti su un titolo quotato in borsa, che avendo determinato anche una variazione del prezzo in un ristretto arco temporale, ha assunto la concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. 3. Dal certificato trasmesso emerge che WE AS, figlio di LM, ha effettuato tramite la Borsa di Stoccarda in data 18 luglio 2017 degli ordini di vendita e quasi contestuali ordini di acquisto (sul conto personale e su quello del padre) di 160 mila azioni della Jumbo Interactiv che hanno determinato un aumento del loro prezzo da 1,898 euro a 2 euro;
che il 20 luglio 2017 ha replicato la stessa operazione, in senso contrario, attraverso l’emissione di ordini di vendita dal deposito titoli intestato al padre WE, seguito dopo pochi minuti dall’inserimento di un ordine di acquisto sul proprio conto deposito titoli di 150 mila azioni al prezzo di euro 2,02, rispetto al prezzo di 2 euro cui si era arrivati nella quotazione della Borsa di Stoccarda. Le operazioni poste in essere dai due ricorrenti - già vagliate da questa Corte di cassazione in sede di impugnazione del riconoscimento del provvedimento di sequestro preventivo (vedi, Sez. 6, n.6849 del 14/01/2025) e qualificate come "pseudo cross orders" o "matched orders" (Sez. 2, n. 12989 del 28/11/2012, dep. 2013) - costituiscono una tipica condotta artificiosa per il loro valore manipolativo del mercato telematico azionario. Esse hanno carattere manipolativo perché sono operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti apparentemente diversi, ma che agiscono di concerto, contemporaneamente o in un brevissimo lasso di tempo, in modo da raggiungere il risultato dello scambio, che contribuiscono a determinare le variazioni delle statistiche dei prezzi e dei volumi del mercato e risultano idonee ad influenzare i comportamenti e le scelte degli investitori in modo fittizio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il fine perseguito dall'incriminazione di cui all'art. 185 cit. è di garantire che il prezzo del titolo, nelle relative transazioni, rifletta il suo valore reale e non sia invece influenzato da atti o fatti artificiosi, in 6 grado di minarne la genuinità e, contemporaneamente, di ridurre l'affidamento degli investitori (Sez. 1, n. 45347 del 06/05/2015, Rv. 265397). Correttamente la Corte di appello ha ribadito che il reato di manipolazione di mercato in esame ha natura di mera condotta per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento. Ed è stato anche rilevato come trattandosi di reato di pericolo, la "sensibile alterazione" del prezzo, da cui dipende la rilevanza penale del fatto in termini di offensività ed il discrimine dall'omologo illecito amministrativo di cui all'art. 187- ter d.lgs. cit., non richiede che l'evento manipolativo si sia realizzato, ma solo il pericolo concreto che l'azione possa realizzarlo. Sebbene la idoneità della condotta a produrre tale effetto costituisca un concetto elastico, da commisurare alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta, non è consentito in questo tipo di procedura disporre autonome verifiche della corretta ricostruzione del fatto storico. Va osservato che, trattandosi di operazioni eseguite attraverso la Borsa di Stoccarda oggetto di una decisione emessa da un Tribunale tedesco, le censure sull’omessa valutazione delle quotazioni differenti delle stesse azioni riferite alla Borsa di Sidney, addotte dalla difesa per contestare l’alterazione del prezzo, afferiscono a profili di fatto non suscettibili di autonomo giudizio da parte dell’A.G. dello Stato di esecuzione, essendo il riconoscimento della confisca necessariamente condizionato dall’accertamento del fatto storico posto a fondamento della richiesta. 4. Quanto al secondo ordine di censure si deve ribadire che il rispetto del principio di proporzionalità, e più specificamente la verifica della sussistenza dei presupposti della confisca, di cui viene chiesto il riconoscimento, non può essere sindacata dall’A.G. dello Stato di esecuzione, dovendo trovare tutela nell’ordinamento dello Stato di emissione. La circostanza che nel nostro ordinamento la confisca per il reato corrispondente di cui all’art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 è limitata al solo profitto e non al prodotto (ex art. 187 del cit. d.lgs.) non assume alcuna rilevanza con riferimento ai motivi di rifiuto della richiesta di riconoscimento. Non vale osservare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 112 del 2019 ha dichiarato incompatibile con la Costituzione la previsione dell’art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 (sia nel testo originario che nella versione introdotta ex art. 4, comma 14, del d.lgs. n. 107 del 2018) nella parte in cui 7 prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito, e non del solo profitto, rilevando che queste particolari forme di confisca combinate con le elevatissime sanzioni pecuniarie previste dal Testo unico della finanza conducono a risultati punitivi in contrasto con il principio della necessaria proporzionalità della sanzione. Altrettando irrilevante in questa sede è osservare che per adeguarsi a tale pronuncia nel 2021 è stata modificato l’art. 187 TUF che disciplina la confisca correlata al reato. Deve ribadirsi in questa materia la regola secondo cui il vaglio della compatibilità con il principio di proporzionalità della normativa in tema di confisca dello Stato di emissione è riservata all’A.G. di detto Stato europeo. Invero, l'art. 19 del Regolamento UE n. 2018-1805 indica al par. 1, i motivi tassativi di non riconoscimento, e tra essi alla lett. h) testualmente chiarisce senza possibilità di equivoci che il rifiuto è consentito solo se “in situazioni eccezionali sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa”. Quindi, tra i diritti fondamentali che in situazioni eccezionali possono ritenersi lesi sono stati coerentemente richiamati solo quelli che afferiscono alla tutela processuale in sede giurisdizionale, e non anche i diritti sostanziali di proprietà o il principio di proporzionalità, essendo tali diritti tutelati dall’ordinamento dello Stato europeo di emissione, se non altro anche per la diretta efficacia interna dello stesso cit. Regolamento UE e dei conseguenti diritti che possono e devono essere azionati davanti all’A.G. di quello Stato. Nella sentenza della Corte di appello è stato richiamato il precedente di legittimità della Sez. 2, n. 34212 del 2022, non mass., che in materia di sequestro, del tutto analoga a quella della confisca, ha affermato che “Dalla corretta applicazione dei principi del mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia di cui al Considerando n. 15, deriva, pertanto, la sottrazione all'autorità di esecuzione della facoltà di valutazione in merito alla necessità e proporzionalità del provvedimento di congelamento o confisca. Il provvedimento impugnato, di conseguenza, ha correttamente tenuto conto del Considerando n. 21 nella parte in cui sottolinea che il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità deve essere assicurato dall'autorità di emissione, dal momento che il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento o confisca non possono essere rifiutati per motivi diversi da quelli previsti dal Regolamento. Proprio per questo motivo l'art. 1, par. 3 del Regolamento dispone espressamente che nell'emettere 8 un provvedimento di congelamento o confisca, le autorità di emissione assicurano sempre il rispetto dei suddetti principi di necessità e proporzionalità” 5. Si tratta di un orientamento senz’altro condivisibile che è stato ripreso nella sentenza della Sez. 6, n. 47141 del 06/10/2023, Dragomir, Rv. 285496 - sempre con riferimento al sequestro - essendosi ribadito che in tema di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento di beni emesso dall'autorità di altro Stato dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, il giudizio di proporzionalità dei beni da vincolare rispetto al contenuto del provvedimento di congelamento esula dalle valutazioni demandate all'autorità dello Stato di esecuzione. Estremamente esplicativo al riguardo è il considerando del Regolamento UE 2018/1805, e precisamente il paragrafo 34) che giova qui riportare testualmente: “La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte degli altri Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, in situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non riconoscere e non eseguire il provvedimento interessato. I diritti fondamentali che dovrebbero essere pertinenti a tale riguardo sono, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. In linea di principio, il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento che il congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un'ingerenza nel diritto di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono già previste dal diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento”. È evidente che il solo ed esclusivo riferimento ai diritti ad una tutela effettiva in sede giurisdizionale non abbia carattere esemplificativo ma si giustifichi come “extrema ratio” nel caso non prevedibile che possa esservi, in situazioni del tutto eccezionali, uno Stato membro dell’Unione Europea che non garantisca nel proprio sistema processuale una piena tutela giurisdizionale ai diritti sostanziali già riconosciuti per effetto della diretta applicazione delle norme europee che ne garantiscono la salvaguardia nell’ambito del territorio dell’intera Unione Europea. Ne deriva la insussistenza delle condizioni e dei presupposti per la pregiudiziale comunitaria di cui all'art. 267, terzo comma, TFUE sollecitata dalla difesa dei ricorrenti, anche alla luce del principio condivisibilmente enunciato da questa Corte secondo cui "L'obbligo di rimettere in via pregiudiziale le questioni 9 relative all'interpretazione delle norme comunitarie alla Corte di giustizia non sussiste allorché la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (vedi ex multis, Sez. 3, n. 33101 del 07/06/2022, Prandini, Rv. 283519). 6. Deve, poi, essere considerato che coerentemente a questa impostazione di carattere generale, l’art. 33 del cit. Regolamento UE, immediatamente vincolante per gli Stati membri dell’Unione Europea, nel riconoscere il diritto ad impugnare nello Stato di esecuzione il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca, espressamente prevede al comma 2, che “I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o il provvedimento di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione”. Ciò non significa ovviamente che la valutazione della compatibilità della confisca di cui si chiede il riconoscimento con il principio di proporzionalità non sia meritevole di tutela in ambito europeo, ma solo che tale tutela sulla base della normativa sovranazionale appena richiamata è rimessa in linea di principio all’A.G. dello Stato richiedente, non potendosi sindacare da parte dello Stato di esecuzione i profili di merito su cui si basa il provvedimento di confisca, ivi compresi quelli afferenti alla corrispondenza con l’importo del prodotto o del profitto del reato, perché anche la proporzionalità va valutata in sede di applicazione della confisca e le relative questioni vanno, pertanto, affrontate davanti all’A.G. dello Stato di emissione. Neppure, infatti, sono stati delineati dai ricorrenti elementi concreti, specifici ed oggettivi, per ritenere che nell’ordinamento dello Stato richiedente il principio di proporzionalità non sia assistito da una tutela giudiziaria effettiva coerente al diritto dell’Unione Europea. Il citato art. 33 del Regolamento UE prevede un espresso richiamo all’art. 8 della Direttiva 2014/42/UE che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e il diritto di difesa per i soggetti pregiudicati da misure di congelamento e confisca in materia penale, stabilendo che tali diritti siano garantiti innanzitutto nello Stato di emissione. A tale riguardo non è pertinente il richiamo alla differente normativa nazionale in tema di confisca del solo profitto del reato, senza considerare l’intero quadro normativo dello Stato di emissione in cui la disciplina in tema di confisca estesa al prodotto del reato si colloca in ragione del complessivo e più generale sistema sanzionatorio che prevede oltre alla confisca anche pene detentive e/o pecuniarie, la cui adeguatezza, ragionevolezza e coerenza non possono essere sindacate dall’A.G. dello Stato di esecuzione. 10 Va anche osservato che diversamente da quanto previsto in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia delle condanne a pene detentive emesse da altro Stato membro dell'Unione Europea, dall'art. 10, comma 5, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, che consente di rideterminare la durata della pena per renderla compatibile con i minimi ed i massimi della pena edittale della normativa penale nazionale, in questa materia la Corte d'appello non dispone del potere di verificare la compatibilità della disciplina della confisca estera con quella prevista dall'ordinamento interno per reati similari, né dispone di un potere di adattamento provvedendo alla rideterminazione dell’importo della confisca in applicazione della normativa interna. In sede di riconoscimento della confisca estera la Corte d'appello deve solo procedere a controlli formali circa la sussistenza dei presupposti per darvi esecuzione nel proprio ordinamento, costituendo comunque il rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della decisione estera un'eccezione rispetto al principio generale del riconoscimento reciproco delle decisioni, ai sensi dell'art. 1, par., 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, dovendosi presumere che i diritti fondamentali della persona di cui all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e della Carta dei diritti fondamentali siano parimenti ed efficacemente tutelati dallo Stato di emissione. 7. Per quanto sopra osservato, i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’11 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CC SO OL IL