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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21276 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AA AL nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NI AR;
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Simonetta EL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21276 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 20/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con provvedimento del 7 maggio 2025, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto del Tribunale di Roma con il quale era stata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di AL AA, in relazione a un procedimento che lo vedeva imputato del reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 4, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La pronuncia di rigetto dell’istanza, confermata con il provvedimento oggetto di ricorso, è fondata essenzialmente sulla incertezza in ordine alla reale identità dell’istante (oltre che sulla mancata indicazione dei redditi percepiti dall’imputato e dal suo nucleo familiare nell’anno antecedente all’istanza: tema, questo, non affrontato dal provvedimento impugnato né dal presente ricorso). 2. Avverso detto provvedimento, il difensore di AL AA ha proposto ricorso, formulando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice, per essere stato il provvedimento pronunciato da autorità giudiziaria diversa da quella indicata nell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002. Si osserva che, a norma dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza a decidere, nel caso di specie, spettava al Presidente del Tribunale, del quale faceva parte il magistrato che aveva adottato il decreto opposto, mentre la decisione era stata adottata da un giudice delegato dal Presidente della Settima Sezione penale del Tribunale, in assenza di una delega da parte del capo dell’ufficio giudiziario. Trattandosi di una competenza funzionale, la sua violazione ha determinato una nullità rilevabile di ufficio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si richiamano, tra le più recenti, Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, [...], 288859 - 01; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, 270851 - 01). 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 76, 79, 96 e 98 d.P.R. n. 115 del 2002 (da interpretarsi alla luce degli artt. 24, comma 3, Cost., 6, comma 3, lett. c), C.E.D.U., 14, comma 3, lett. d), Patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e 4 dir. 2016/1919/UE) nonché mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta incertezza dell’identità del ricorrente. Si censura che il giudice dell’opposizione abbia fondato il rigetto sulla inidoneità del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, allegato 3 all’istanza, in assenza di un documento di identità proveniente dal paese d’origine, a conferire certezza sull’identità dell’istante, in quanto fondato su dati forniti dallo stesso straniero, e sulla inidoneità agli stessi fini dei rilievi fotografici e dattiloscopici, i quali garantiscono l’identità fisica dell’imputato ma non già quella anagrafica, postulata dalla disciplina dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Si sostiene che tale motivazione sia in contrasto con l’inquadramento dell’istituto fornito dalla Corte Costituzionale e dagli organismi sovranazionali, che, con l'evidente obiettivo di garantire un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale soprattutto nel processo penale, pongono come condizione primaria non la regolare presenza sul territorio dello Stato o la disponibilità di un documento di identificazione, bensì la indisponibilità di mezzi sufficienti. Tali criteri devono guidare anche l’interpretazione delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché l’impossibilità di procurarsi i documenti del paese di origine, come nel caso del ricorrente, richiedente asilo, non può legittimare l’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato. Si osserva, ancora, che il ricorrente aveva allegato all’istanza il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciatogli dalla Questura di Roma, scaduto, la richiesta di rinnovo e, con successiva integrazione, il titolo di soggiorno debitamente rinnovato, oltre al certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che gli aveva attribuito il codice fiscale. Tale documentazione, rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015, costituiva prova della condizione di richiedente asilo e della conseguente impossibilità del ricorrente di rivolgersi alle autorità del paese di origine;
al contempo, costituiva titolo sufficiente per dare inizio al procedimento di iscrizione anagrafica per il rilascio di carta d’identità, come previsto dall’art. 5 bis, commi 1 e 4, del medesimo decreto. La validità di tale documentazione era stata riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate, ossia dallo stesso ufficio preposto ai controlli sulla condizione reddituale ai sensi dell’art. 98 d.P.R. n. 115 del 2002. La valenza di tale documentazione era stata, invece, negata dal Tribunale di Roma che, con motivazione apparente, si era limitato a ritenere incerta l’identità del ricorrente, omettendo di spiegare su quali elementi tale dubbio si fondasse. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, in persona del Sostituto Simonetta CC, ha presentato conclusioni scritte nei termini indicati in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, con riferimento al secondo motivo. 2. Il primo motivo, incentrato sulla incompetenza a decidere l’opposizione del giudice delegato dal Presidente della Settima Sezione penale del Tribunale di Roma, è aspecifico. 2.1. L'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ovvero di revoca di ufficio dell'ammissione secondo quanto stabilito da Sez. U, n. 19 del 14/07/2004, [...], Rv. 228667 - 01), l’interessato può proporre ricorso al Presidente del Tribunale, ovvero al Presidente della Corte di Appello, a seconda dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 2.2. Questa Corte ha già chiarito che la competenza a decidere il ricorso in opposizione in capo al Presidente del Tribunale (o della Corte di appello) a cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (o di inammissibilità dell’istanza) è di carattere funzionale, dovendosi intendere per tale quella che attiene alla distribuzione del lavoro all’interno del procedimento penale in relazione alle sue diverse fasi (fase procedimentale e fase processuale, giudizio di primo grado e giudizio di appello, ecc.) o rispetto a particolari atti. La competenza funzionale, secondo Sez. U, n. 14 del 01/08/1994, [...], Rv. 198219 - 01, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice e allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime la sua rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende questo non più conforme ai parametri normativi di riferimento. L'incompetenza funzionale, dunque, deve essere valutata alla stregua dei vizi concernenti la capacità del giudice, ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Proprio muovendo dal rilievo del carattere funzionale della competenza a decidere sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 attribuita al Presidente della Corte di Appello e al Presidente del Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è emessa da organo incompetente la decisione sul reclamo adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, anziché dal Presidente, organo monocratico, e che la relativa nullità è rilevabile di ufficio (Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851 – 01; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, [...], Rv. 253644 – 01). Costituisce, altresì, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, 5 ribadito di recente da Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, [...], Rv. 288859 – 01, che il capo dell'ufficio possa delegare ad altro giudice la propria competenza funzionale a decidere sull'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, a condizione che la delega sia ancorata alla generale disciplina della ripartizione degli affari interna all’ufficio ovvero sia conferita in virtù di un provvedimento interno di distribuzione degli affari che trovi la propria fonte nelle previsioni delle tabelle di organizzazione. 2.3. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta i principi sopra richiamati, ma si limita ad affermare assertivamente l’inesistenza di una delega da parte del capo dell’ufficio, senza però indicare o allegare documenti idonei a dimostrare il suo assunto, così venendo meno anche al proprio onere di autosufficienza del ricorso. Formulata in questi termini, la censura è, quindi, generica, in quanto non si può sostenere che vi sia stata violazione delle regole che presiedono alla distribuzione degli affari all’interno del Tribunale di Roma né – tanto meno – si può affermare che la delega sia stata conferita al fine di eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge. 3. Il secondo motivo, relativo al merito del provvedimento impugnato, è fondato. 3.1. Costituisce principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, a mente del quale «E' legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio» (ex multis, Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023, [...], Rv. 284957 – 01). Questa Corte ha, peraltro, già avuto occasione di chiarire che detto principio, che attiene alla tutela di un interesse patrimoniale dello Stato, deve, tuttavia, essere compreso nella sua reale portata senza trascurare, da un lato, che la materia richiede la ricerca di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia (Corte Cost. n.16 del 10 gennaio 2018), e, d'altro canto, con specifico riguardo al processo penale, in cui l'azione viene subìta da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato, che deve essere «assicurata [...] una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato» (Corte Cost. n.47 del 12 febbraio 2020). In siffatti termini si è condivisibilmente espressa Sez. 4, n. 46172 del 09/12/2021, Camara, Rv. 282553 – 01 in una fattispecie analoga a quella in 6 esame, in cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata negata a un cittadino straniero non appartenente a Stati dell'Unione Europea, provvisto di carta d'identità rilasciata sulla base di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si è osservato, in particolare, che le norme che disciplinano le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non escludono l'accesso al beneficio in ragione del tipo di procedimento con cui il richiedente abbia conseguito il documento d'identità «in linea con l'ovvia considerazione che sarebbe, in tal caso, riservato un diverso trattamento in funzione delle modalità di avvio del procedimento per il rilascio del documento perché sarebbe sempre preclusa - a chi è in una condizione di ingresso nel territorio senza documenti e a prescindere dalle ragioni di tale condizione - l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale». Si è chiarito, altresì, che, ferma restando la validità del principio per cui deve ritenersi legittimo il provvedimento che neghi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia assoluta incertezza sulle generalità del richiedente, «il cittadino di Paesi non aderenti all'Unione europea che abbia documentato le proprie generalità mediante allegazione di un documento rilasciato dalle autorità dello Stato (nella specie carta d'identità), non può essere onerato di dimostrare che i dati riportati nel predetto documento corrispondano alle generalità riportate in altro documento proveniente dal Paese di origine. Tale probatio diabolica contrasterebbe, qualora si verta in materia di misure privative della libertà personale, con il fondamentale diritto a un equo processo, la cui effettività passa anche per il sostegno economico necessario per l'assistenza tecnica di un difensore d'ufficio o di fiducia a chi ne sia sprovvisto (art.6.3, lett. c, C.E.D.U., che riconosce ad ogni accusato il diritto di «difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia», Corte EDU, Benham c. Regno Unito § 61; AN c. Svizzera, § 33; KO ST c. Bulgaria, § 38)». Su tali premesse, la Corte ha, pertanto, precisato che «l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere negata nei soli casi nei quali vi sia «fondato» motivo di dubitare dell'esattezza delle generalità, non essendo a tal fine sufficiente che tale incertezza derivi dalla circostanza che il documento d'identità esibito dal richiedente sia stato rilasciato in base a dati riferiti, tanto più ove si osservi che il legislatore ha ritenuto sufficiente un'autocertificazione della situazione reddituale, onde evitare trattamenti discriminatori nei confronti di stranieri non appartenenti a Stati dell'Unione Europea in condizioni di 7 oggettiva impossibilità di documentarla». 3.2. Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che il giudice di merito, a fronte della allegazione del permesso di soggiorno e del codice fiscale rilasciati dallo Stato italiano, si è limitato a ritenere, apoditticamente, incerta l'identità del richiedente, tralasciando di considerare le ragioni del rilascio del suddetto permesso, la cui specificità è costituita dall’esistenza di un conflitto con il paese di origine, evocando genericamente la circostanza che tali documenti erano fondati su dati riferiti dallo stesso imputato, sminuendo la rilevanza dei rilievi dattiloscopici, che, a norma dell'art. 10 ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, sono strettamente funzionali all'accertamento dell'identità personale in difetto di idonea documentazione e all'avvio del procedimento di protezione internazionale (nel caso in esame pacificamente avviato), omettendo, così, di spiegare su quali elementi specifici basasse la propria valutazione di incertezza. La carenza del profilo argomentativo dell’ordinanza impugnata, si traduce in una motivazione apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e su asserzioni prive di efficacia dimostrativa, integrando il lamentato vizio di violazione di legge. 4. Per le ragioni esposte l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Roma. Così deciso, il 20/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NI AR CI AL
lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Simonetta EL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21276 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 20/05/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con provvedimento del 7 maggio 2025, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto del Tribunale di Roma con il quale era stata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di AL AA, in relazione a un procedimento che lo vedeva imputato del reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 4, cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La pronuncia di rigetto dell’istanza, confermata con il provvedimento oggetto di ricorso, è fondata essenzialmente sulla incertezza in ordine alla reale identità dell’istante (oltre che sulla mancata indicazione dei redditi percepiti dall’imputato e dal suo nucleo familiare nell’anno antecedente all’istanza: tema, questo, non affrontato dal provvedimento impugnato né dal presente ricorso). 2. Avverso detto provvedimento, il difensore di AL AA ha proposto ricorso, formulando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice, per essere stato il provvedimento pronunciato da autorità giudiziaria diversa da quella indicata nell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002. Si osserva che, a norma dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza a decidere, nel caso di specie, spettava al Presidente del Tribunale, del quale faceva parte il magistrato che aveva adottato il decreto opposto, mentre la decisione era stata adottata da un giudice delegato dal Presidente della Settima Sezione penale del Tribunale, in assenza di una delega da parte del capo dell’ufficio giudiziario. Trattandosi di una competenza funzionale, la sua violazione ha determinato una nullità rilevabile di ufficio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si richiamano, tra le più recenti, Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, [...], 288859 - 01; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, 270851 - 01). 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 76, 79, 96 e 98 d.P.R. n. 115 del 2002 (da interpretarsi alla luce degli artt. 24, comma 3, Cost., 6, comma 3, lett. c), C.E.D.U., 14, comma 3, lett. d), Patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e 4 dir. 2016/1919/UE) nonché mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta incertezza dell’identità del ricorrente. Si censura che il giudice dell’opposizione abbia fondato il rigetto sulla inidoneità del permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, allegato 3 all’istanza, in assenza di un documento di identità proveniente dal paese d’origine, a conferire certezza sull’identità dell’istante, in quanto fondato su dati forniti dallo stesso straniero, e sulla inidoneità agli stessi fini dei rilievi fotografici e dattiloscopici, i quali garantiscono l’identità fisica dell’imputato ma non già quella anagrafica, postulata dalla disciplina dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato. Si sostiene che tale motivazione sia in contrasto con l’inquadramento dell’istituto fornito dalla Corte Costituzionale e dagli organismi sovranazionali, che, con l'evidente obiettivo di garantire un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale soprattutto nel processo penale, pongono come condizione primaria non la regolare presenza sul territorio dello Stato o la disponibilità di un documento di identificazione, bensì la indisponibilità di mezzi sufficienti. Tali criteri devono guidare anche l’interpretazione delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché l’impossibilità di procurarsi i documenti del paese di origine, come nel caso del ricorrente, richiedente asilo, non può legittimare l’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato. Si osserva, ancora, che il ricorrente aveva allegato all’istanza il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciatogli dalla Questura di Roma, scaduto, la richiesta di rinnovo e, con successiva integrazione, il titolo di soggiorno debitamente rinnovato, oltre al certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che gli aveva attribuito il codice fiscale. Tale documentazione, rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015, costituiva prova della condizione di richiedente asilo e della conseguente impossibilità del ricorrente di rivolgersi alle autorità del paese di origine;
al contempo, costituiva titolo sufficiente per dare inizio al procedimento di iscrizione anagrafica per il rilascio di carta d’identità, come previsto dall’art. 5 bis, commi 1 e 4, del medesimo decreto. La validità di tale documentazione era stata riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate, ossia dallo stesso ufficio preposto ai controlli sulla condizione reddituale ai sensi dell’art. 98 d.P.R. n. 115 del 2002. La valenza di tale documentazione era stata, invece, negata dal Tribunale di Roma che, con motivazione apparente, si era limitato a ritenere incerta l’identità del ricorrente, omettendo di spiegare su quali elementi tale dubbio si fondasse. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, in persona del Sostituto Simonetta CC, ha presentato conclusioni scritte nei termini indicati in epigrafe. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, con riferimento al secondo motivo. 2. Il primo motivo, incentrato sulla incompetenza a decidere l’opposizione del giudice delegato dal Presidente della Settima Sezione penale del Tribunale di Roma, è aspecifico. 2.1. L'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ovvero di revoca di ufficio dell'ammissione secondo quanto stabilito da Sez. U, n. 19 del 14/07/2004, [...], Rv. 228667 - 01), l’interessato può proporre ricorso al Presidente del Tribunale, ovvero al Presidente della Corte di Appello, a seconda dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 2.2. Questa Corte ha già chiarito che la competenza a decidere il ricorso in opposizione in capo al Presidente del Tribunale (o della Corte di appello) a cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (o di inammissibilità dell’istanza) è di carattere funzionale, dovendosi intendere per tale quella che attiene alla distribuzione del lavoro all’interno del procedimento penale in relazione alle sue diverse fasi (fase procedimentale e fase processuale, giudizio di primo grado e giudizio di appello, ecc.) o rispetto a particolari atti. La competenza funzionale, secondo Sez. U, n. 14 del 01/08/1994, [...], Rv. 198219 - 01, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice e allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime la sua rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende questo non più conforme ai parametri normativi di riferimento. L'incompetenza funzionale, dunque, deve essere valutata alla stregua dei vizi concernenti la capacità del giudice, ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e può essere rilevata anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Proprio muovendo dal rilievo del carattere funzionale della competenza a decidere sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 attribuita al Presidente della Corte di Appello e al Presidente del Tribunale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è emessa da organo incompetente la decisione sul reclamo adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, anziché dal Presidente, organo monocratico, e che la relativa nullità è rilevabile di ufficio (Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851 – 01; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, [...], Rv. 253644 – 01). Costituisce, altresì, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, 5 ribadito di recente da Sez. 4, n. 38147 del 16/10/2025, [...], Rv. 288859 – 01, che il capo dell'ufficio possa delegare ad altro giudice la propria competenza funzionale a decidere sull'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, a condizione che la delega sia ancorata alla generale disciplina della ripartizione degli affari interna all’ufficio ovvero sia conferita in virtù di un provvedimento interno di distribuzione degli affari che trovi la propria fonte nelle previsioni delle tabelle di organizzazione. 2.3. Nel caso di specie, il ricorrente non contesta i principi sopra richiamati, ma si limita ad affermare assertivamente l’inesistenza di una delega da parte del capo dell’ufficio, senza però indicare o allegare documenti idonei a dimostrare il suo assunto, così venendo meno anche al proprio onere di autosufficienza del ricorso. Formulata in questi termini, la censura è, quindi, generica, in quanto non si può sostenere che vi sia stata violazione delle regole che presiedono alla distribuzione degli affari all’interno del Tribunale di Roma né – tanto meno – si può affermare che la delega sia stata conferita al fine di eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge. 3. Il secondo motivo, relativo al merito del provvedimento impugnato, è fondato. 3.1. Costituisce principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, a mente del quale «E' legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio» (ex multis, Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023, [...], Rv. 284957 – 01). Questa Corte ha, peraltro, già avuto occasione di chiarire che detto principio, che attiene alla tutela di un interesse patrimoniale dello Stato, deve, tuttavia, essere compreso nella sua reale portata senza trascurare, da un lato, che la materia richiede la ricerca di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia (Corte Cost. n.16 del 10 gennaio 2018), e, d'altro canto, con specifico riguardo al processo penale, in cui l'azione viene subìta da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato, che deve essere «assicurata [...] una più intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato» (Corte Cost. n.47 del 12 febbraio 2020). In siffatti termini si è condivisibilmente espressa Sez. 4, n. 46172 del 09/12/2021, Camara, Rv. 282553 – 01 in una fattispecie analoga a quella in 6 esame, in cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata negata a un cittadino straniero non appartenente a Stati dell'Unione Europea, provvisto di carta d'identità rilasciata sulla base di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si è osservato, in particolare, che le norme che disciplinano le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non escludono l'accesso al beneficio in ragione del tipo di procedimento con cui il richiedente abbia conseguito il documento d'identità «in linea con l'ovvia considerazione che sarebbe, in tal caso, riservato un diverso trattamento in funzione delle modalità di avvio del procedimento per il rilascio del documento perché sarebbe sempre preclusa - a chi è in una condizione di ingresso nel territorio senza documenti e a prescindere dalle ragioni di tale condizione - l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale». Si è chiarito, altresì, che, ferma restando la validità del principio per cui deve ritenersi legittimo il provvedimento che neghi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora vi sia assoluta incertezza sulle generalità del richiedente, «il cittadino di Paesi non aderenti all'Unione europea che abbia documentato le proprie generalità mediante allegazione di un documento rilasciato dalle autorità dello Stato (nella specie carta d'identità), non può essere onerato di dimostrare che i dati riportati nel predetto documento corrispondano alle generalità riportate in altro documento proveniente dal Paese di origine. Tale probatio diabolica contrasterebbe, qualora si verta in materia di misure privative della libertà personale, con il fondamentale diritto a un equo processo, la cui effettività passa anche per il sostegno economico necessario per l'assistenza tecnica di un difensore d'ufficio o di fiducia a chi ne sia sprovvisto (art.6.3, lett. c, C.E.D.U., che riconosce ad ogni accusato il diritto di «difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia», Corte EDU, Benham c. Regno Unito § 61; AN c. Svizzera, § 33; KO ST c. Bulgaria, § 38)». Su tali premesse, la Corte ha, pertanto, precisato che «l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere negata nei soli casi nei quali vi sia «fondato» motivo di dubitare dell'esattezza delle generalità, non essendo a tal fine sufficiente che tale incertezza derivi dalla circostanza che il documento d'identità esibito dal richiedente sia stato rilasciato in base a dati riferiti, tanto più ove si osservi che il legislatore ha ritenuto sufficiente un'autocertificazione della situazione reddituale, onde evitare trattamenti discriminatori nei confronti di stranieri non appartenenti a Stati dell'Unione Europea in condizioni di 7 oggettiva impossibilità di documentarla». 3.2. Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che il giudice di merito, a fronte della allegazione del permesso di soggiorno e del codice fiscale rilasciati dallo Stato italiano, si è limitato a ritenere, apoditticamente, incerta l'identità del richiedente, tralasciando di considerare le ragioni del rilascio del suddetto permesso, la cui specificità è costituita dall’esistenza di un conflitto con il paese di origine, evocando genericamente la circostanza che tali documenti erano fondati su dati riferiti dallo stesso imputato, sminuendo la rilevanza dei rilievi dattiloscopici, che, a norma dell'art. 10 ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, sono strettamente funzionali all'accertamento dell'identità personale in difetto di idonea documentazione e all'avvio del procedimento di protezione internazionale (nel caso in esame pacificamente avviato), omettendo, così, di spiegare su quali elementi specifici basasse la propria valutazione di incertezza. La carenza del profilo argomentativo dell’ordinanza impugnata, si traduce in una motivazione apparente, in quanto basata su argomentazioni di puro genere e su asserzioni prive di efficacia dimostrativa, integrando il lamentato vizio di violazione di legge. 4. Per le ragioni esposte l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Roma. Così deciso, il 20/05/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NI AR CI AL