Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca d'ufficio del decreto di ammissione al beneficio è reclamabile, a norma dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello che ha emesso il provvedimento, sicché la decisione sull'impugnazione adottata dal Tribunale in composizione collegiale, e non dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, è viziata da incompetenza funzionale rilevabile d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2012, n. 44189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44189 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 28/09/2012
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1438
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 33088/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
2) RE EO N. IL 03/02/1942 C/;
3) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 176/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del 21/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Assise di Palermo revocava l'ammissione al gratuito patrocinio per OL EL adottata dal GIP il 07/02/2005 e respingeva di conseguenza la richiesta di liquidazione dei compensi per il difensore. Riteneva la sussistenza di redditi illeciti in favore del EL e faceva riferimento al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 che presumeva in relazione a soggetti pregiudicati per certi reati che comunque il reddito superasse i limiti di legge.
2. Proposta impugnazione dal EL, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 citato T.U. in materia di spese di giustizia, il Tribunale di
Palermo in sede collegiale accoglieva l'opposizione, facendo presente che i redditi all'epoca disponibili per il EL erano tali da giustificare la sua ammissione al gratuito patrocinio. In particolare, i redditi da prendere in considerazione riguardavano il periodo 2003/2004, epoca in cui il predetto era detenuto da tempo e in precedenza i suoi beni erano stati sequestrati e confiscati.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo proponeva ricorso per cassazione. Eccepiva, innanzitutto, l'incompetenza del Tribunale in sede collegiale, mentre la competenza a decidere sull'impugnazione ai sensi dell'art. 99 era attribuita al Giudice monocratico, Presidente del Tribunale ovvero Presidente della Corte di Appello. Nel merito, osservava che il richiedente il gratuito patrocinio non doveva provare solo di non avere redditi leciti, ma anche di non avere detenuto redditi illeciti. Aggiungeva che alcuni provvedimenti di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, relativi ad altri processi concernenti il EL, erano stati confermati dalla Corte di Cassazione.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso, condividendo l'impostazione argomentativa espressa dal Tribunale.
5. Il primo motivo di ricorso svolto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo va accolto perché fondato. Invero, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 prevede il ricorso, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, da proporsi innanzi al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di rigetto. Analogo reclamo, ai sensi dell'art. 99, va proposto dall'interessato nel caso di revoca d'ufficio dell'ammissione al gratuito patrocinio (in tal senso, depone quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 14/07/2004 n. 19 - Pangallo -, anche tenuto conto della modifica apportata dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112). Nel caso di specie, detto reclamo è stato correttamente presentato da EL OL. Peraltro, la relativa decisione è stata adottata dal Tribunale in composizione collegiale e non, come stabilito dall'art. 99, dall'organo monocratico nella persona del Presidente del Tribunale o di un suo delegato. Ne discende la violazione della competenza funzionale stabilita nel caso in esame. La competenza funzionale, come è noto, fa riferimento alla divisione del lavoro all'interno di un medesimo procedimento tra i giudici competenti per le diverse fasi (fase procedimentale e fase processuale, giudizio di primo grado e giudizio di appello, ecc). Difatti, è dato ricorrente, correlato all'evoluzione di ogni modello processuale, il frazionamento dell'attività giurisdizionale in scansioni aventi come protagonisti varie figure di giudici che si diversificano non già in base a coordinate esterne (tipo di reato, sua collocazione spaziale), ma in ragione della funzione che gli stessi svolgono nell'ambito del medesimo procedimento. A tali suddivisioni, cadenzate sia sui vari gradi che percorre una vicenda processuale, sia su articolazioni interne al grado del procedimento, sia, infine, sullo specifico tipo di attività devolute ad un determinato giudice, si ricollega il concetto di competenza funzionale. Detta categoria, utilizzata in dottrina e giurisprudenza, è tendenzialmente equiparata, quanto a disciplina, alla competenza per materia. Di conseguenza, l'incompetenza funzionale, nel caso, risulta eccepita tempestivamente, e comunque essa è rilevabile d'ufficio. 6 L'accoglimento dell'eccezione processuale comporta l'assorbimento delle altre censure esposte dal Procuratore Generale di Palermo.
7. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Presidente del Tribunale di Palermo per consentire la delibazione del ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 da parte dell'organo monocratico competente.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2012