Sentenza 11 aprile 2012
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore che sia anche l'autore dell'articolo diffamatorio risponde del reato previsto dall'art. 595 cod. pen. e non anche di quello di omesso controllo di cui all'art. 57 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2012, n. 21867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21867 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Presidente - del 11/04/2012
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 840
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 21696/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT GE N. IL 30/05/1930;
avverso la sentenza n. 207/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 07/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc.gen. Dott. Lettieri Nicola che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
La corte d'appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della sentenza 15/2/2009 del tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TI EL in ordine al reato lui ascritto (artt. 57, 595 e 81 cpv. c.p.) perché estinto per prescrizione;
ha confermato le statuizioni civili, ridimensionando, tuttavia, l'entità della somma dovuta per risarcimento danni. L'imputato è accusato, quale direttore del giornale Meridiano Sud, e quale autore dell'articolo "Lo sfascio della sanità in Puglia. Chi non vede, non sente e non parla? IM: chi era costui?", pubblicato il 15.5.2002, di avere leso la reputazione di IM CO, accusandolo - contrariamente al vero - di essere riuscito a ottenere l'incarico di direttore sanitario senza possederne i requisiti e di essere stato arrestato con accuse gravissime. In realtà, per quel che si legge nella sentenza impugnata, nella stessa giornata, furono pubblicati due articoli, incolonnati uno a fianco all'altro; il primo aveva ad oggetto gli arresti effettuati a Taranto nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità locale, l'altro la nomina del IM a direttore sanitario della unità di pediatria in un ospedale barese.
Per mero errore, sempre secondo quel che si legge nelle sentenze di merito (cfr. sentenza di primo grado foll. 4-5), il nome di quest'ultimo veniva inquadrato nella "colonna sbagliata". Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale, argomentando come segue.
Poiché, per stessa ammissione dei giudici di merito, la notizia diffamatoria è stata diffusa colposamente (e dunque nella condotta del giornalista non si riscontra l'elemento del dolo, neanche eventuale), il delitto colposo di cui all'art. 57 c.p. non può sussistere;
ne consegue che il direttore del giornale andava assolto nel merito. Se dunque il giudice di secondo grado condivide la premessa in base alla quale si trattò di un mero errore, esso giunge a conseguenze logicamente inconciliabili, quando afferma la responsabilità penale del TI.
In realtà, non può esservi reato, atteso che non v'è prova della sussistenza dell'elemento psicologico richiesto per il delitto di diffamazione, anzi vi è prova del contrario.
La motivazione sulla quantificazione del danno è poi del tutto carente. A ben vedere, danno non v'è stato in ragione della immediata rettifica. È pur vero che il giudice di secondo grado ha ridotto il risarcimento da Euro 15.000 a Euro 10.000, ma si è comunque trattato di una quantificazione immotivata e del tutto apodittica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va innanzitutto ricordato, così come correttamente fa il giudice di secondo grado, che la successiva rettifica della notizia non rispondente al vero non spiega alcun effetto sulla consumazione dell'eventuale reato.
Tuttavia, poiché la diffamazione costituisce evento del delitto colposo di cui all'art. 57 c.p., è evidente, da un lato, che il medesimo soggetto non può essere chiamato a rispondere di entrambi i delitti (neanche se essi sono considerati riuniti ex art. 81 cpv. c.p.), dall'altro, che, se il delitto di diffamazione non risulta essere stato commesso, non può nemmeno sussistere il delitto di "omesso controllo".
Il capo di imputazione, dunque, già di per sè alquanto confuso, è del tutto contraddicono, in quanto un soggetto non può rispondere, al contempo, di un delitto doloso (quello ex art. 595 c.p.) e di un delitto colposo (quello ex art. 57 c.p), per non aver impedito a sè stesso (sic) di commettere il delitto doloso (nel caso in esame: la diffamazione).
Se, come si afferma nelle sentenze di merito, TI è l'autore dell'articolo, lo stesso può essere chiamato a rispondere solo del delitto (doloso) ex art. 595 c.p., comma 3. Ed è in relazione a tale delitto che il giudice deve (avrebbe dovuto) condurre il suo accertamento in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico.
Sul punto, la sentenza di secondo grado, in definitiva, tace;
tuttavia, poiché essa "fa corpo unico" con quella di primo grado, è consentito ed è logico esaminare la motivazione esibita, sul punto, dal Tribunale barese.
Ebbene il primo giudice sostiene (fol. 18) che poiché il TI riveste anche la veste di direttore responsabile del giornale.....risponde anche a titolo di colpa per omesso controllo";
sarebbe, dunque, indifferente, secondo il primo giudicante, accertare se egli abbia commesso il fatto con dolo o con colpa.
Per le ragioni sopra esposte, l'assunto è profondamente errato. È evidente che, se il direttore responsabile è autore dell'articolo diffamatorio, il delitto ex art. 595 c.p. assorbe quello ex art. 57 c.p., essendo incompatibili le due condotte.
Vale comunque la pena di sottolineare - per completezza di argomentazione - che, anche quando le due figure (direttore e articolista) sono distinte, la insussistenza del delitto-evento (la diffamazione), rende insussistente il delitto-causa (l'omesso controllo).
La condotta omissiva del direttore, invero, deve aver permesso la verificazione del delitto (doloso) di diffamazione, non semplicemente un evento diffamatorio, che ben può verificarsi per mera colpa, risultando, in tal caso, penalmente irrilevante.
In una circostanza del genere, l'omissione di controllo da parte del direttore, come dato naturalistico, è cosa diversa (per volontà del Legislatore) dall'omissione di controllo ex art. 57 c.p.. Per meglio dire: la condotta - evidentemente - è identica, ma la conseguenza è differente: se il giornalista ha posto in essere una condotta diffamatoria non dolosa (non potendosi, nel caso concreto, addebitare allo stesso neanche l'elemento psicologico del dolo eventuale), il direttore - pur colpevolmente inerte - non avrà consentito la commissione di un reato.
Nel caso in esame, è evidente l'effetto diffamatorio in danno del IM.
L'errore fu immediatamente riconosciuto dallo stesso imputato, autore dell'articolo, che si affrettò a pubblicare una rettifica/smentita. Ma, per stessa ammissione dei giudici di merito, di errore si trattò, in quanto la situazione della sanità a Taranto fu confusa con quella barese.
Le negative valutazioni espresse sul IM e la (falsa) notizia del suo arresto avrebbero dovuto essere correttamente riferite al suo omologo tarantino.
La notizia, insomma, è erroneamente "trasmigrata" da una colonna a stampa ad un'altra.
Non è dubbio che il IM abbia ricevuto un danno di immagine e, probabilmente, anche di natura patrimoniale dalla pubblicazione del suo nome nella "colonna" relativa ai soggetti inquisiti, ma è altrettanto indubbio che tale danno non può farsi discendere da reato.
Nel caso in esame, in sintesi, per stessa ammissione dei giudici di merito, l'effetto diffamatorio è conseguenza di una condotta non dolosa o, comunque, non penalmente rilevante. Ebbene, poiché, come è noto, il delitto ex art. 595 c.p. è connotato da dolo (sia pur generico e anche eventuale), ne consegue che, nel caso di diffamazione senza dolo, il reato de quo non potrebbe mai essere sussistente per carenza, evidentemente, di un suo elemento costitutivo.
È stato, così, ritenuto (ASN 200319827-RV 224404,) che l'erroneo abbinamento di una foto a un articolo dal contenuto poco elogiativo, in quanto frutto di una scusabile svista (trattavasi di un caso di omonimia), e non della volontà di denigrare la persona le cui fattezze erano riprodotte in foto ed erroneamente abbinate alla notizia, non potesse essere addebitato ne' al giornalista, quale delitto di diffamazione ex art. 595 c.p., ne' al direttore ai sensi dell'art. 57 c.p.. Non di meno, la Corte, all'epoca, distinguendo l'effetto diffamatorio di un errore di fatto, dal delitto di diffamazione, giunse, inevitabilmente, alla conclusione in base alla quale al danneggiato, pur in presenza di assoluzione dell'imputato con formula piena ("il fatto non sussiste").non era cerio preclusa la azione in sede civile, tanto a carico del giornalista, quanto, eventualmente, a carico del direttore o di chiunque, con la sua condotta, avesse (non volontariamente) causato danno alla reputazione della persona ritratta.
Si potrebbe allora opinare che, in presenza di "diffamazione colposa" e, dunque, di fatto non integrante l'ipotesi criminosa ex art. 595 c.p., tale tipo di danno sia, anche in sede civile, in concreto, non risarcibile.
Così non è, atteso che Cass. Sez. seconda civ. sent. n. 22020, 19.10.2007, ric. La Gumina, res. La Gumina e altro, Rv 600095, ha chiarito che non è richiesto che il fatto illecito integri, in concreto, un reato, ma è sufficiente la astratta riconducibilità alla fattispecie criminosa.
Invero, il diritto alla reputazione, proprio perché rientra tra quei diritti fondamentali dell'individuo, tutelati dalla Costituzione all'art. 2, dovrebbe essere immediatamente risarcibile, in base al combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e, appunto, art. 2 Cost. (e non ostandovi il dettato dell'art. 2059 c.c.). Tutto ciò premesso, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012