Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9201 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Loobots9201 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto S IONE Composta dagli Il i,Si Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 5743/99 211220 Dott. Giovanni Silvio coco - Consigliere Cron. - p. 32 14 Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere- Rep. DURANTE Consigliere Dott. Bruno Ud.23/04/01 MANZO Rel. Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. JLSOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: Q per dritto LUB Z RO UR, elettivamente domiciliato in ROMA il IL CANCELL E VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato MONICA BATTAGLIA, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato ELISO DESIDERIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NE MA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PARENTI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE ALBARELLA, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
779 avverso la sentenza n. 347/98 del Tribunale di NOCERA -1- e depositata 1'11/12/98 (R.G. INFERIORE, emessa 414/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AM NE ricorreva dinanzi al Pretore di Nocera Inferiore per ottenere da AV NA la restituzione dell'impianto di distribuzione di carburanti allo stesso concesSO in comodato. Il NA si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Il Pretore rigettava la domanda. IlProposto appello da parte della NE, Tribunale di Nocera inferiore, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza AV NA alimpugnata, condannava rilascio in favore della NE dell'impianto di distribuzione di carburante. Il Tribunale riteneva che l'eliminazione delle insegne dell'Agip, costituente un elemento essenziale dell'organizzazione produttiva, consisteva in una violazione degli obblighi contrattuali intercorsi tra le parti e dell'art. 1804 c.c. che impone al comodatario di mantenere la cosa nella sua originaria consistenza. Avverso questa Sentenza, AV NA propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. AM NE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 r deduce laCon il primo motivo il NA violazione dell'art. 345 c.p.c. e la carenza assoluta di motivazione, lamentando che la NE per puntellare un carente appello aveva introdotto in causa una causa petendi nuova. In secondo grado erano stati dedotti situazioni e fatti nuovi, non contenuti nel giudizio pretorile, richiedendo cenno davanti un «rilascio», cui non si fa (ceva) al Pretore>>. Il motivo è infondato sia in relazione alla violazione di legge che al vizio di motivazione. Va innanzi tutto rilevato che per costante giurisprudenza di questa Corte il ricorrente per cassazione il quale deduca omessa о insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una decisiva risultanza processuale ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, dato che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto alle cui lacune non ✓ possibile sopperire con indagini suppletive. Nel caso di specie non risulta rispettato il indicato, se si considera che ilprincipio ricorrente lamenta l'introduzione in appello di r fatti e situazioni nuovi senza tuttavia elencarli e facendo riferimento ai documenti di causa. Per quanto concerne lo specifico riferimento al rilascio>>, che non sarebbe stato richiesto dinanzi al Pretore, è sufficiente rilevare che, per quanto rileva in questa sede, la diversità tra la restituzione>> richiesta innanzi al Pretore e il rilascio> pronunziato dal Tribunale meramente verbale, equivalendo negli effetti la condanna alla restituzione o al rilascio. In ogni caso, dall'esame degli atti - versandosi in tema di error in consentito risulta che anche innanzi al Pretore procedendo - la NE aveva lamentato la rimozione delle insegne Agip. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Più specificamente il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva incentrato la sua ingiusta decisione sulla circostanza che il comodatario avesse rimosso le insegne dell'Agip>>. In realtà, però, non vi era stata alcuna violazione dell'art. 1804 C.C. avendo egli mantenuto la cosa oggetto del comodato nel suo stato originario e non essendovi nel contratto riferimento a marchi o ad insegne Agip, né ad aziende o complessi di beni. 5 Il Tribunale non aveva mai preso in considerazione il contratto di comodato intercorso tra le parti ed aveva evidentemente fatto riferimento allo usato dall'Agip schema tipico di contratto Petroli, dove è prevista l'esclusiva di un prodotto con marchi, insegne e colori. In tal modo il tribunale aveva pronunziato oltre i limiti della domanda. Anche questo motivo è infondato. Non è rilevante che il contratto di comodato non prevedesse espressamente le insegne. Ciò che rileva è che il bene sia stato modificato nella sua originaria consistenza e che il Tribunale, con questa sede in valutazione non censurabile in esaurientemente motivata, abbia ritenutoquanto che la rimozione delle insegne circostanza pacifica in causa costituisse inadempimento, in quanto la rimozione dei segni distintivi dell'azienda era tale da importare una modifica sostanziale del complesso organizzato dei beni sicuramente svantaggioso per ilstrumentali comodante (cui all'esito del rapporto sarebbe stata restituita un'azienda immutata in uno dei suoi tratti caratterizzanti)>>. Non si riscontra poi alcuna violazione dell'art. 112, pure citato dal ricorrente a دو sostegno delle proprie doglianze. Il Tribunale ha infatti pronunziato sulla domanda che gli era stata proposta, esprimendo il proprio convincimento con il ritenere che la rimozione delle insegne costituisse inadempimento del contratto. conclusione, il ricorrente, pur In una violazione di legge, censura in lamentando convincimento del giudice di merito, effetti il chiedendo, inammissibilmente in questa sede, una nuova valutazione dei fatti. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione, deducendo che circostanza che il comodatario non fosse a la conoscenza dei rapporti tra la NE e l'Agip era, contrariamente a quanto sostenuto dal rilevante, poichéTribunale, un elemento quest'obbligo non era disciplinato dal contratto. Deduce, altresì, che l'insanabile contrasto tra argomentazioni addotte dal Tribunale in le rapporti ai fatti e alle prove agli atti anche - con riferimento alla corretta motivazione del Giudice di prime cure consente di non individuare il processo logico giuridico posto a base della decisione impugnata, esprimendo un contrasto assoluto inidoneo ad individuare con 7 chiarezza le ragioni della decisione >>. Il motivo è infondato. delLa ratio decidendi della decisione Tribunale si coglie perfettamente e non si ravvisa alcuna contraddittorietà о insufficienza della motivazione. I giudici d'appello hanno infatti ritenuto essenziale all'azienda l'insegna e inadempimento la rimozione della stessa. Non rilevante, come già si è detto, che il contratto non contenesse previsioni relative all'insegna in questione e che il NA non fosse a conoscenza dei rapporti tra la NE e l'Agip. Il bene dato in comodato aveva l'insegna, che, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, lo contraddistingueva. E la rimozione dello stessa aveva determinato inadempimento del contratto di comodato. Si tratta, come già si è osservato, di una valutazione riservata al giudice di merito e non censurabile in questa sede. Con quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 1812 C.C. Erano stati rimossi alcuni cartelli pubblicitari in vecchi ed arrugginiti provvedimento dell'autoritàdi ottemperanza un giudiziaria che aveva richiesto, per dissequestrare l'impianto, la rimozione di ogni eventuale segnale di confusione con una precedente 8 r società petrolifera. Il Tribunale aveva negato riscontro alla circostanza, mentre, secondo quanto al contrario nel affermato, verbale di dissequestro dell'1.9.95 redatto dal inferiore (giàCommissariato di P.S. di Nocera depositato e che in ogni caso si allega) leggiamo: «il dissequestro è condizionato all'eliminazione delle insegne, marchi, divise e quanto altro faccia riferimento all'Agip»>>>. Anche quest'ultimo motivo - con il quale si fa sostanzialmente valere un difetto di motivazione per non avere i giudici d'appello - è considerato una circostanza in fatto rilevante destituito di fondamento. Nella sentenza impugnata si legge che quanto alla circostanza che detta rimozione sia stata attuata in esecuzione di un ordine giudiziale, il Collegio fa osservare che alcun elemento probatorio conforta comunque siffatta deduzione>>. A fronte di questa chiara affermazione del Tribunale il ricorrente adduce l'esistenza di un verbale che condizionava il dissequestro alla rimozione delle insegne, aggiungendo genericamente e fra parentesi già depositato e che in ogni caso si allega>>. Il richiamo al già avvenuto M deposito>> del verbale in questione senza più precisi riferimenti è privo della dovuta specificità, mentre in questa sede non risultano depositati documenti (deposito, comunque, soggetto alla disciplina dell'art. 372 c.p.c.). Ma prescindendo da dalla ciò e circostanza che, avuto riguardo al tenore della decisione sul punto della Corte d'appello, la doglianza appare inquadrabile nella revocazione per errore di fatto, si osserva che la circostanza non è comunque in sé rilevante, poiché, mentre per verso conferma che è stata rimossa un'insegna, un non dà ulteriori elementi per valutare i motivi del sequestro e della allegata condizione di rimozione delle insegne Agip per procedere al dissequestro. Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 186.000 per spese e in lire tremilioni per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della terza 10 Я Corte di cassazione il 23 sezione civile della aprile 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vilfrundinen, M un IL CANCELLIERE C1 Giovanni TA than Depositata in Cancelleria 109T 250.000 456T 60000 oggi, n -6 116 2001 TOT. 310000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni TA AGENZIA DELLE ENTRATUMA 2 Serie 4 1 Registrato in data 160,10 38958 versate C..... CENTOSESSANTA/10 (Bure p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DFIPPO) Responsabile Servizio Ati rdiziari (Dr. M. RACCICHANI) ! 11 نطقه