Sentenza 24 settembre 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/09/1999, n. 10519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10519 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 951 9 99 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. 1 OFFANN per diritti € 11.02.02.04 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Sentenza del Giudi- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ce di Pace secondo equità - SEZIONE SECONDA CIVILE Motivi di ricorso composta da: R.G. 6434/97 Gaetano GAROFALO Presidente Cron. 25226 Michele ANNUNZIATA Consigliere Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Rep. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Udienza del 27 aprile 1999 Carlo CIOFFI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE AV EL, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini: 1500 145, presso l'avv. Michelino Luise, che la difende insieme con l'avv. Raffa ello Battagliese di Milano, come da procura in atti
- ricorrente -
contro
La TINTORIA ALDA BLANDO TA, elettivamente domiciliata in Milano, via Pellizza da Volpedo 8, presso l'avv. Giuseppe Tundo;
- intimata - avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1257 del 24 febbraio 1997. RE 1500 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 1999 dal relatore Carlo Cioffi;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. E270205 per diritti 45 # Cawca Listes 茶 LIRE 1500 Bianche CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE por/cini E229232 Richiesta copia studio IL CANCELLING dal sig. BRANC per dira . 45 Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LIRE 1500 Con atto di citazione notificato il 4 luglio 1996 EL Sca- vazza affermò che nell'ottobre del 1994 aveva consegnato alla tintoria "Alda" dei capi di abbigliamento perché fossero lavati;
e che, quando sei mesi dopo ne aveva chiesto la restituzione, non le erano stati ritornati;
con- C258848 venne pertanto la titolare della lavanderia, TA ND, innanzi al Giudi- LIRE 1500 ce di Pace di Milano, per sentirla condannare al risarcimento che asseri di CANCELLES aver subito, e che indicò ammontati a lire 1.200.000. TA ND si costituì e chiese il rigetto della domanda. So- stenne che a ragione si era disfatta dei capi di abbigliamento di EL C258843 ZA, perché quest'ultima avrebbe dovuto, a termini di contratto, ritirare LIRE 1500 i capi consegnati per il lavaggio entro un mese;
e che l'aveva più volte solle- citata in tal senso, senza esito. Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha ritenuto fondata la tesi difensiva della convenuta, ed ha rigettato la 0258850 domanda. EL ZA ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sette motivi. TA ND non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del suo ricorso la EL ZA denunzia, nell'ordine, violazione, er- UFFICIO COPIE ronea e falsa applicazione: a) degli articoli 832, 922, 1140 e seguenti, 1161, Richiesta copia adui dal Sig. ام الله per diritti L. 100 דידו A E I R L E L C N C A IL CANCELL L R 3 I E 0 0 0 N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 3000 UFFICIO COPIE CANCELLERIA Richiesta copia studio Richest opta studio dal Sig. CARNELUTTI dal sig. R+ZZACASA per/diritti L. 1500 perii 277 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 25 APK 2002 il1 33. MAR. 2000 UFFICIO COL IL CANCELLIERE BE697642 IL CANCELLIERE Richiesta copia studio dal Sig.LUISE 1176, 1177, 1341 1469 bis e seguenti, e 2043 cod. civ.; b) degli articoli 1 e 15000 per diritti L 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
c) dell'articolo 1766 cod. civ.; IL CANCELLIERE d) dell'articolo 1341 cod. civ.; e) degli articoli 2730-2733 cod. civ.. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene poi che il Giudice di Pace ha fondato la sua decisione su due circostanze a torto ritenute provate. CANCELLERIA E con il sesto che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria. Tutte le censure sono inammissibili, perché la sentenza impu- gnata è stata pronunziata secondo equità. Il giudizio, infatti, è secondo equità, nelle controversie in cui es- so è obbligatoriamente tale per legge (come nel caso di specie, non ecceden- LIRE 3000 do il valore della causa i due milioni di lire: art. 113 comma 2° cod. proc. civ.), sia quando sono applicate regole di equità, o norme di legge ricono- sciute corrispondenti all'equità, sia quando sono applicate norme di diritto menzionare l'equità della decisione, dovendosi ritenere, in senza CN097138, quest'ultimo caso, che il giudicante, proprio per il suo potere-dovere di giu- dicare secondo equità, abbia dato per implicito la corrispondenza a quest'ultima delle norme di diritto applicate (vedi in particolare le sentenze di questa Corte, sez. I, 17 maggio 1995 n. 5422, e sez. III, 18 aprile 1995, n. 4328). Le sentenze pronunziate secondo equità, proprio perché tali, non possono commettere violazioni di legge, e possono essere censurate solo per violazione dei principi costituzionali, o per violazione delle norme proces- suali (tra le tante, vedi la sentenza di questa Corte, sez. I, 28 agosto 1998, n. 8569) CORTE SUPRIYA OF CASSAZIONE RE UFFICIO COPIE CANCEL SAMITANE LE Richieste conue States dal Sig BELLASSA! per dots 132 HP 11 6 IL CANCELLIERE AV341618 3 CORTE SUPREMA OI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Lisedal Sig. per diritti L. 2001 IL CANCELLIERE I vizi di motivazione della sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità non possono denunziarsi con ricorso per cassazione, eccettuata l'ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente (Cas- LIRE 1500 sazione civile sez. III, 12 febbraio 1998, n. 1470). CANCELLERIA Nel caso di specie la ricorrente, con i sette motivi del suo ricor- so, non ha denunziato violazioni della legge processuale (ivi compreso l'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.) o dei principi costituzionali. 040 Nulla sulle spese, poiché l'intimata non ha svolto attività difen- siva. 0408817
PER QUESTI MOTIVI
0408815 La Corte rigetta il ricorso Roma, 27 aprile 1999 Il Presidente L'estensore (Gaetano Garofalo) (Carlo Cioffi) Жит и IL COLLABORAL DI CANCELLERIA Francesco CATANIA Depositato in Concelleria O L 4 L 1 Roma, 24 SET. 1999 O P E IN COLLAR N O I 1 1 Z A 1 R T S I 0 G 0 E 3 R A D E T A N E S E 4