Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8760 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 60/01 REPUBBLICA ITALIANA 87 6 IN NOME DEL PO CASSAZIONE LA CORTE Oggetto IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9629/00 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Cron. 19944 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.04/04/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT EN Z A sul ricorso proposto da: A.T.A.C. AZIENDA TRAMVIE ED AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato COSIMO LODEVOLE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONTI FILIPPO, MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato 2001 GIOVANNI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, 1615 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente nonchè
contro
RI MA, RI OR, CA LV, DI SEGNI RZ, IG LB, IA TO, LU OM, OB TO;
intimati - avverso la sentenza n. 199/99 del Tribunale di VITERBO, depositata il 03/05/99 R.G.N. 1205/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 04/04/01 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato LODEVOLE;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 15 febbraio 1979 LI ON adiva il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ed esponeva che aveva partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di capo servizio di seconda classe, ruolo amministrativo, bandito dall'ATAC, risultando ottavo nella graduatoria di merito (e quindi primo dei non vincitori); che aveva proposto impugnativa innanzi al TAR del Lazio e tale organo aveva annullato, con sentenza 22.11.1976, la delibera di approvazione della graduatoria e gli atti della commissione esaminatrice nella parte concernente la valutazione dei titoli;
che la commissione amministratrice, con delibera del 16.12.1977, aveva approvato una nuova graduatoria di merito, confermando ai primi sette posti gli stessi concorrenti della precedente graduatoria, ivi compreso il signor AL IN, che era deceduto il mese prima, il 16.11.1977. Tanto premesso, chiedeva che venissero dichiarati illegittimi gli atti del predetto concorso e venisse affermato il suo diritto ad essere incluso tra i promossi. Con sentenza del 2 aprile 1984 il Pretore rigettava la domanda. La decisione veniva annullata in sede di appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del ricordato signor IN. Riassunto il giudizio davanti allo stesso Pretore, questi rigettava nuovamente la domanda con sentenza del 14 dicembre 1987 ed il Tribunale di Roma rigettava l'appello con sentenza del 14 dicembre 1987. Il ricorso per cassazione del ON, cui resisteva l'ATAC, veniva 3 accolto da questa Corte con sentenza n. 10110 del 1996; la sentenza veniva annullata e la causa rinviata al Tribunale di Viterbo. Il giudizio veniva ritualmente riassunto dal ON;
l'ATAC si costituiva resistendo, mentre le altre parti restavano contumaci. La causa veniva dichiarata interrotta all'udienza del 2 luglio 1997, essendosi rilevato che uno dei litisconsorti la signora EL De OS era deceduta prima della celebrazione del giudizio di legittimità - e che tale circostanza emergeva dalla relazione di notifica del ricorso per cassazione. Nuovamente riassunta la causa, l'ATAC eccepiva la inammissibilità o improcedibilità dell'appello per la nullità della sentenza rescindente, in quanto era stata pretermessa una litisconsorte necessaria, quale la signora De OS. Con sentenza del 18 marzo/3 maggio 1999 il Tribunale di Viterbo accoglieva l'appello e dichiarava il diritto del ON ad essere incluso tra i vincitori del concorso a sette posti di capo servizio di seconda classe, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera del 16.12.1977 della commissione amministratrice dell'ATAC; dichiarava il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive maturate, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, e condannava l'azienda al relativo pagamento (da quantificarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio. In ordine alla eccezione di nullità o inefficacia del giudizio di legittimità, i giudici di rinvio osservavano che le cause di interruzione del processo non possono essere fatte valere nel giudizio di cassazione e, 4 comunque, che le cause di invalidità, in ipotesi relativa a quel giudizio, non possono essere eccepite nel giudizio di rinvio. Nel merito il Tribunale di Viterbo riteneva, in applicazione dei principi di diritto contenuti nella sentenza rescindente, che il ON, per effetto della morte del collega IN, era passato dall'ottava alla settima posizione in graduatoria, e quindi era il settimo dei vincitori. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, l'ATAC - Azienda Tramvie ed Autobus del Comune di Roma. LI ON resiste con controricorso, mentre gli altri litisconsorti non si sono costituti. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c ed omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, la difesa dell'ATAC deduce che la sentenza rescindente è stata "inutiliter data", in quanto pronunciata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari. Rileva che la signora EL De OS, quale erede del signor AL IN, non è stata parte del giudizio di cassazione, atteso che nella relata di notifica del precedente ricorso risultava il suo decesso;
sostiene, quindi, che la sentenza del Tribunale di Roma n. 4744/94 è passata in giudicato per la inammissibilità del giudizio di rinvio e della successiva riassunzione dello stesso. Deduce, ancora, che il giudice del rinvio, pur menzionando nell'epigrafe della sentenza IN AU e IN RG nella qualità di eredi di IN AL e di De OS EL, nel 5 dispositivo ha pronunciato nei confronti di "RI AU e RI RG tutti nella qualità di eredi di RI AL", realizzando così una insanabile contraddizione tra epigrafe della sentenza e parte dispositiva. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1336, in relazione all'art. 1175 c.c., e dell'art 1375 stesso codice. Sostiene che, anche se la sentenza rescindente ha dichiarato la illegittimità del criterio "ora per allora" adottato con la deliberazione del dicembre 1997, di rinnovazione della graduatoria del 1995 (annullata dal TAR), in quanto ispirato a principi di diritto amministrativo inapplicabili alle procedure concorsuali in esame, pur tuttavia l'ATAC doveva valutare i candidati sulla base dei titoli maturati e presentati alla data di scadenza della domanda;
e che non è vero che le norme del bando presuppongono l'esistenza in vita del candidato. Deduce che andavano tenute presenti, secondo i principi di correttezza e buona fede, le posizioni di diritto soggettivo, maturate in capo ai candidati e, nell'ipotesi di decesso, in capo agli eredi;
i quali eredi hanno il diritto morale e patrimoniale a veder riconosciuta la posizione del loro dante causa nella graduatoria, sulla base dei titoli posseduti al momento del termine di scadenza della presentazione della domanda (art. 3 del bando). Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo osserva la Corte che i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidendum, prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle 6 preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni conoscibili di ufficio, non rilevate dalla Corte, possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della loro intangibilità (Cass., 9 febbraio 2000 n. 1437); devono pertanto ritenersi definitivamente decise tutte le questioni pregiudiziali che costituiscono il necessario presupposto della decisione di annullamento, sicché non è consentito rimettere in discussione tali questioni in sede di rinvio e nel successivo giudizio di cassazione (Cass., 23 marzo 1995 n. 3368). Correttamente, pertanto, il giudice di rinvio ha ritenuto di non poter prendere in esame la dedotta incompletezza del contraddittorio nel precedente giudizio di legittimità, derivante dal decesso della signora EL De OS, risultante dalla relazione di notifica, e dalla mancata notificazione agli eredi. Quanto alla omessa pronuncia, nel dispositivo, nei confronti di IN AU e IN RG, nella qualità di eredi (oltre che di IN AL, anche) di EL De OS, rileva la Corte che si tratta di una mera omissione che, attesa la pacifica presenza in causa dei due IN quali eredi sia di AL IN che di EL De OS, risultante dalla epigrafe della sentenza, non inficia la decisione adottata. La posizione sostanziale e processuale degli eredi risulta sia dalla epigrafe della sentenza che dallo svolgimento del processo (pagg. 3 e 4). Il secondo motivo risulta, poi, inammissibile, atteso che con esso la società ripropone le stesse argomentazioni che sono state disattese dalla 7 Corte con la sentenza n. 10.110 del 20 giugno/19 novembre 1996. Con tale decisione la Corte ha sottolineato la natura privatistica dei bandi di concorso indetti da imprenditori privati o enti pubblici economici, e qualificato il bando di concorso come un'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), come tale revocabile finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. La sentenza poi così prosegue: certo è quindi che l'assunzione del lavoratore utilmente inserito nella graduatoria richiede necessariamente, dopo la sua formazione, l'accettazione dell'offerta di cui al bando di concorso da parte del lavoratore stesso;
ed è intuitivo, per un verso, che tali manifestazioni negoziali di volontà presuppongono in ogni caso l'esistenza in vita del candidato idoneo e, per altro verso, che esse vanno in via esclusiva riferite, ove una precedente graduatoria sia stata eventualmente annullata (e sia dunque da ritenersi, per quanto qui interessa, tamquam non esset), a quella che sia stata successivamente formata, la sola destinata - invero - alla stipulazione di validi contratti di lavoro. Ed è del resto evidente che, ad opinare diversamente, verrebbero eluse le finalità della procedura concorsuale e della graduatoria, le quali sono preordinate a soddisfare l'effettiva copertura dei posti messi a concorso per la realizzazione delle esigenze organizzative e gestionali che, nel bandire il concorso, l'ente abbia avuto di mira". Il Tribunale di Viterbo ha correttamente applicato il principio di diritto espresso dalla Corte;
e nessuna nuova censura viene mossa alla sentenza emessa dal giudice del rinvio. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e la azienda ricorrente va 8 condannata al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del resistente, nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione all'avv. Giovanni Pellettieri, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Azienda ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 10.000 oltre lire cinque milioni per onorario di avvocato, con attribuzione all'avv. Giovanni Pellettieri, dichiaratosi antistatario. Il PresidenteGine prouns-Маский Così deciso in Roma il 4 aprile 2001. Il cons. estensore levi Bell I D A , S 0 O S 1 3 L A . L 3 T T 5 O , R B A ANC . A I S ' E N D L P De: L S A 9 E I T 7 D S N I * G O S P "Phill O * N * M E A I S D E A I E D G A , O G E O R T E T T L N T S I E I R S G A I E E L D R L E O B 9