Sentenza 13 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 05349 / 0 2 REPUB L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. N. 16639/99 Cron..16264. Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 12/12/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: DE DI NI, elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NYRANNE MOSHI, ENRICA MANGIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
S.P.A., in persona del legale POSTE ITALIANE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
2001 4943 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 9195/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/09/98 R.G.N. 1144/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
uditi gli Avvocati FIORILLO e GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano, AN De IN chiedeva che fosse dichiarato illegittimo l'inquadramento nell'area di base" disposto nei suoi confronti dall'Ente Poste Italiane con provvedimento del 21 febbraio 1996 e che, in base al precedente inquadramento nel IV livello e alle mansioni svolte, fosse accertato il suo diritto ad essere inquadrata nell'area operativa”. L'Ente Poste resisteva alla domanda, eccependo che, in base al c.c.n.l. 26.11.1994 e all'accordo integrativo 23.5.1995, l'ingresso nell'area operativa della ex categoria IV era subordinato all'idoneità a tutte le mansioni dell'area, mentre la De IN, dichiarata inidonea ad alcune mansioni con visita medica del 1992, non aveva prodotto, nonostante richieste in tal senso, idonea certificazione medica attestante detta idoneità. Il Pretore accoglieva la domanda, rilevando che, ammessa anche la legittimità in linea di principio di un provvedimento di dequalificazione giustificato da una sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni, deve ritenersi necessaria a tal fine la prova di tale inidoneità da parte del datore di lavoro, mentre è illogico e contrario a buona fede pretendere dal lavoratore la certificazione della persistenza della sua idoneità. Nella specie, inoltre, comportava inoltre una violazione dell'art. 2103 c.c. la pretesa di dequalificare un dipendente perché non idoneo non alle mansioni di assunzione, ma a tutte quelle astrattamente esigibili in forza del suo inquadramento. A seguito di appello dell'Ente Poste, il Tribunale di Milano rigettava la domanda della De IN. Rilevava il giudice di secondo grado che, ai sensi del citato accordo integrativo, la lavoratrice non aveva ottemperato alla richiesta rivoltale dalla 3 datrice di lavoro, in relazione alla verifica medica del 1992, limitativa di alcune mansioni, di fornire una certificazione medica attestante l'idoneità a tutte le mansioni dell'area operativa, avendo prodotto una certificazione contenente indicazioni generiche. Né era rilevante il richiamo da parte della lavoratrice alla previsione, contenuta in una circolare del datore di lavoro, di sottoposizione dei lavoratori a visita da parte di un collegio medico, in caso di loro difficoltà ad ottenere la necessaria certificazione da parte degli organi sanitari previsti ai fini della visita di idoneità, non potendosi ritenere che effettivamente sussistesse un obbligo dell'Ente poste di provvedere direttamente all'accertamento, stante anche quanto disposto dall'art. 5 1. n. 300/1970. Inoltre la lavoratrice non aveva prodotto documentazione specifica sul superamento della patologia di ernia discale rilevata nel 1992. Non poteva quindi ritenersi, in base ad un m accertamento medico di guarigione o di miglioramento, che la lavoratrice all'epoca dell'inquadramento nelle aree in attuazione del c.c.n.l., potesse compiere senza rischio per la salute le mansioni che prima le erano controindicate e che pure fanno parte dell'area operativa. Il Tribunale escludeva anche l'illegittimità dell'accordo integrativo, per violazione dell'art. 2103 c.c., nella parte in cui richiedeva l'idoneità a tutte le mansioni dell'area operativa, quale condizione per confluire nella stessa. Infatti, solo alcune delle mansioni che prima facevano parte della IV categoria erano state ricondotte all'area operativa, mentre altre facevano parte dell'area di base. Era giustificata quindi, ai fini della tutela della professionalità del lavoratore, la richiesta di idoneità, per i provenienti dalla IV categoria, su base più ampia di quella sufficiente per il precedente inquadramento. La De IN propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 4 La S.p.A. Poste Italiane resiste con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo;
violazione dell'art. 2103 c.c.; violazione dell'art. 1375 c.c. Premesso che la sua domanda era basata anche sullo svolgimento per un periodo di oltre tre mesi dello svolgimento delle mansioni superiori, lamenta che il Tribunale non abbia assolutamente motivato al riguardo, omettendo di provvedere ai necessari accertamenti di merito. Più precisamente, il giudice a quo aveva omesso di considerare che la ricorrente già a decorrere dal febbraio 2103 1993, e in particolare dal momento in cui era diventato applicabile l'art. 213 c.c., fino all'inquadramento nell'area di base (21.2.1996), e anche successivamente, aveva svolto le sue mansioni, analiticamente indicate (incluse quelle comportanti il sollevamento di qualsiasi peso e comportanti una stazione eretta prolungata), le quali, ai sensi del c.c.n.l. e del contratto integrativo, erano inquadrabili nell'area operativa. Tale circostanza, inoltre, rendeva priva di giustificazione la richiesta di una prova da parte della lavoratrice della idoneità alle mansioni, sulla base di una certificazione medica (quella del 1992), obsoleta e superata dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, perdurate fino al febbraio del 1998, quando, a seguito della sentenza dei appello, per la prima volta l'Ente aveva pensato di adibire la lavoratrice a mansioni astrattamente compatibili con lo stato di salute giusta il certificato del 1992. 50 Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo;
violazione dell'accordo integrativo del 22.5.1995 e degli artt. 1362 e segg. c.c. Lamenta la non corretta interpretazione dell'accordo integrativo, rispetto all'effettiva volontà delle parti, in particolare per la mancata considerazione che l'esclusione dell'inquadramento nell'area operativa non era prevista, anche in caso di inidoneità ad una delle mansioni dell'area, per il personale in grado di svolgere e di fatto svolgente, da data antecedente a quella dell'entrata in vigore del contratto, “mansioni di ripartizione delle corrispondenze e pacchi e/o di personale viaggiante o di recapito”. E in base a tale clausola non era esigibile la certificazione di idoneità alla istante, le cui mansioni erano riconducibili alle "mansioni di ripartizione". Lamenta anche l'erroneità e comunque la carenza di motivazione dell'affermazione secondo cui solo una parte delle mansioni dell'ex IV categoria erano confluite nell'area operativa, dato che in sede di primo inquadramento era stato previsto un meccanismo di trasposizione automatica dei precedenti livelli di inquadramento, salvo il limite relativo all'idoneità. Comunque le mansioni della ricorrente erano riconducibili alle declaratorie relative all'area operativa. Lamenta infine la violazione dell'art. 2103 c.c., poiché metro della professionalità del lavoratore sono le mansioni effettivamente svolte e non le considerazioni circa la sua idoneità, che rilevano solo in caso di esonero da alcune mansioni o attività. Inoltre non può considerarsi conforme ai principi contrattuali e dell'ordinamento giudiziario un inquadramento nell'inferiore livello contrattuale basato esclusivamente sulla mancata produzione della certificazione medica di idoneità. 6 Certamente, poi, non può giustificare il declassamento di inquadramento la mancata produzione o addirittura l'incompletezza della certificazione medica attestante l'idoneità alle mansioni. Gli esposti primi due motivi vengono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. E' opportuno premettere che, a seguito della trasformazione, a norma dell'art. 1 d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994 n. 71, dell'amministrazione postale in ente pubblico economico (trasformatosi, poi, ulteriormente in società per azioni), si è verificata la immediata privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione postale, operante quindi anche durante la fase transitoria, precedente la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro. Tuttavia in detto periodo hanno continuato ad applicarsi i trattamenti vigenti, anche dal punto di vista normativo, e quindi prima della stipulazione del primo contratto collettivo non ha trovato applicazione la disciplina dell'art. 2103 c.c., con la inerente rilevanza dello svolgimento di fatto delle mansioni di una determinata qualifica, ai fini dell'acquisizione del diritto al corrispondente inquadramento (cfr. Cass., Sez. un., 5 settembre 1997 n. 8587; Cass., Sez. un., 18 dicembre 1998 n. 12711; Cass. 30 marzo 1999 n. 3087; Cass. 18 settembre 2000 n. 12329). La presente controversia ha ad oggetto questioni (sotto taluni profili già esaminate da Cass. 24 luglio 2001 n. 10048) relative all'inquadramento del personale a seguito della stipulazione del primo contratto collettivo, il quale, oltre a determinare per legge l'applicabilità della comune disciplina dei rapporti di lavoro, e quindi anche delle regole di cui all'art. 2103 c.c., ha introdotto una nuova classificazione del personale. 7 Sono fondati i rilievi della ricorrente relativi alla mancata considerazione, nella motivazione della sentenza, del profilo della causa petendi (ribadito in appello) con cui era stato fatto valere, ai sensi dell'art. 2103 c.c., lo svolgimento senza soluzioni di continuità, fin dall'epoca della stipulazione del contratto collettivo, e certamente quindi per un periodo superiore ai tre mesi, di mansioni (analiticamente indicate e formanti oggetto di richiesta probatoria) appartenenti, secondo la nuova classificazione, all'area operativa. E' indubbio, infatti, che il Tribunale abbia preso in considerazione solo la speciale normativa contrattuale relativa al raccordo tra le precedente classificazione del personale e quella convenuta contrattualmente. E, in realtà, ha evidenziato i limiti posti convenzionalmente al transito degli appartenenti alla vecchia IV categoria nella nuova area operativa, ha ritenuto l'operatività nei confronti della De IN del limite relativo all'onere, a cui essa non aveva ottemperato, di documentare l'idoneità dal punto di vista delle condizioni di salute, allo svolgimento di tutte le mansioni dell'area operativa, e, infine, ha argomentato riguardo alla legittimità della previsione di detto requisito, sulla base del rilievo che non tutte le mansioni della ex IV categoria erano confluite nell'area operativa, una parte, invece, essendo stata ricondotta all'area di base. Tale tipo di accertamento, basato sulla portata della norma transitoria di raccordo- diretta ad attribuire diritti di inquadramento secondo la nuova classificazione sulla base di situazioni di fatto e di diritto maturate nella vigenza del precedente inquadramento non può ritenersi assorbente, nel caso in cui il lavoratore faccia valere anche diritti derivanti dallo svolgimento di fatto di determinate mansioni (in ipotesi riconducibili ad una categoria superiore a quella 8 in ✓ cui il medesimo lavoratore confluirebbe in applicazione della normativa di raccordo), nella vigenza dell'art. 2103 c.c. D'altronde lo stesso giudice a quo ricollega la legittimità della normativa contrattuale esaminata alla circostanza della solo parziale sovrapponibilità delle categorie del vecchio e del nuovo inquadramento. A quest'ultimo riguardo deve rilevarsi che non è fondata la censura formulata dalla ricorrente circa il relativo accertamento in punto di fatto. Premesso che nel passaggio, come nella specie, a una disciplina di inquadramento innovativa sotto il profilo dell'eterogeneità delle fonti (normative prima e contrattuali poi) e della variazione del numero delle categorie, deve presumersi la non precisa sovrapponibilità delle categorie vecchie e nuove, va rilevato che la ricorrente non ha indicato quali sono gli elementi di fatto che, ove considerati dal giudice a quo, avrebbero potuto condurre ad una diversa conclusione. Del resto la tesi della ricorrente è sostanzialmente fondata sul non concludente rilievo che il meccanismo di trasposizione dalle vecchie alle nuove categorie non ha fatto riferimento (neanche quanto ai limiti posti) a considerazioni correlate al contenuto delle mansioni. In linea generale, è proprio la non completa sovrapponibilità del nuovo e del vecchio inquadramento, in caso di successione di contratti collettivi, che costituisce il possibile presupposto della legittimità di regole che pongano limiti all'operatività di meccanismi di automatica confluenza degli appartenenti a una determinata categoria secondo la precedente classificazione in una determinata categoria della nuova classificazione, quale corollario del principio secondo cui non è configurabile la violazione dell'art. 2103 c.c. quando al lavoratore venga attribuita una diversa qualifica in virtù di una nuova disciplina collettiva sulla classificazione del personale, ferme restando le mansioni precedentemente 9 esercitate (Cass. 3 maggio 1990 n. 3683; cfr. anche, in senso sostanzialmente conforme, Cass. 6 dicembre 1988 n. 6660). Né certo possono ritenersi illegittimamente discriminatorie clausole che, a parità iniziale di mansioni, solo a taluni dipendenti consentano il passaggio ad una categoria superiore, con eventuali benefici economici e di futuro miglioramento della professionalità, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, tanto più se, come nella specie, questi ultimi riguardano l'idoneità allo svolgimento delle mansioni della categoria superiore. Viceversa appare incontestabile che non sarebbero applicabili - stante la loro nullità - disposizioni contrattuali comportanti il passaggio del lavoratore in una categoria inferiore rispetto a quella cui siano riconducibili le mansioni svolte al momento dell'entrata in vigore del nuovo inquadramento, nel caso in cui egli, per un diritto acquisito a norma dell'art. 2103 c.c., non possa essere adibito a mansioni inferiori (né tale illegittimità può essere esclusa con riferimento specifico a clausole che prevedano l'inquadramento deteriore in caso di non idoneità fisica a tutte le mansioni della categoria corrispondente alle mansioni svolte). E' vero che, con riferimento alle vicende riguardanti l'azienda postale, il discorso potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti, stante l'applicabilità di regole proprie del previgente ordinamento pubblicistico prima della stipula del contratto collettivo. Riguardo alla posizione processuale della lavoratrice ricorrente, tuttavia, tali aspetti non rilevano, poiché essa nel dedurre il vizio di - motivazione per l'omesso esame di circostanze decisive in maniera incontestabilmente pertinente ha invocato l'art. 2103 c.c. con espresso riferimento al periodo successivo alla stipula del contratto collettivo, e in 10 relazione al dedotto svolgimento delle mansioni indicate per un rilevante periodo di tempo nella vigenza della citata norma codicistica, prima della data della richiesta decorrenza dell'inquadramento nell'area operativa (21 febbraio 1996). Con riferimento al secondo motivo di ricorso deve ulteriormente rilevarsi che è inammissibile, in questa sede di legittimità, la principale delle deduzioni con lo stesso articolate, e cioè quella relativa alla non applicabilità del requisito dell'idoneità a tutte le mansioni in caso di svolgimento di fatto di mansioni di ripartizioni della corrispondenza e pacchi, stante la novità delle medesima deduzione, coinvolgente nuovi accertamenti di fatto, sotto il profilo dell'esistenza e dell'interpretazione della relativa clausola contrattuale, non precedentemente invocata, oltre che della riconducibilità alla stessa delle mansioni dedotte. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 1375 c.c. e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta inidoneità della certificazione medica da lei inviata all'azienda, al mancato rilievo dell'incongruità e della non correttezza del comportamento dell'Ente Poste a proposito degli accertamenti di idoneità, e alla mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in merito alla idoneità alle mansioni in questione, ricordando anche, riguardo a tali aspetti, che nel giudizio di appello essa aveva dedotto il fatto sopravvenuto della dichiarazione della sua idoneità all'attività di movimentazione manuale dei carichi, intervenuta in base ad accertamento medico eseguito in applicazione della legge n. 626/1994, in virtù della sua effettiva adibizione a detta attività. _ diretto (così come la censura, di cui al secondo motivo, da Il motivo ultimo esaminata) a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disconosciuto il diritto della ricorrente al passaggio nell'area operativa in base 11 alla pregressa appartenenza alla IV categoria – è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione, stante la mancata considerazione da parte del Tribunale delle circostanze dedotte dalla ricorrente (e oggetto di richieste di prova orale, oppure desumibili da documenti in atti, puntualmente richiamati), che appaiono rilevanti al fine di evidenziare una situazione in cui poteva considerarsi non conforme alla regola dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, posta dall'art. 1375 c.c., la decisione della datrice di lavoro di ritenere la lavoratrice (definitivamente) inottemperante all'onere,posto dagli accordi contrattuali (in base all'esistenza di un pregresso accertamento sanitario di inidoneità a mansioni comportanti determinati impegni fisici), di comprovare l'idoneità a tutte le mansioni dell'area operativa, e necessaria invece una valutazione giudiziale in merito a tale idoneità, sulla base eventualmente di una consulenza tecnica. - -Ci si riferisce alla circostanza che in tesi la ricorrente fin dal febbraio 1993 era stata addetta nuovamente anche alle mansioni già controindicate in base al suddetto accertamento sanitario;
che essa aveva comunque prodotto un certificato di idoneità alle mansioni di “operatrice poste"; che essa non aveva prodotto un certificato più analitico per l'indisponibilità del competente medico della USL a redigere una certificazione in tal senso;
che varie circolari dell'Ente Poste davano atto delle difficoltà al riguardo presentatesi;
che il datore di lavoro non aveva contestato il certificato prodotto, prima di provvedere in ordine alla classificazione della lavoratrice. In conclusione la sentenza impugnata viene annullata in relazione agli evidenziati vizi di motivazione e la causa viene rinviata ad altro giudice per il conseguente nuovo esame.
P.Q.M.
12 La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Sales Te l thu Phillie 69 2 PR. 2002 рес 13