Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 24427
CASS
Sentenza 25 maggio 2011

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I ritagli di materiali tessili non rientrano nella nozione di sottoprodotto come oggi definita dall'art. 184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di materiali già sottoposti ad un ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

Il requisito del valore economico, richiesto per la cessazione della qualità di rifiuto dall'abrogato art. 181 bis, comma primo, lett. e) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le materie, sostanze e prodotti secondari (cosiddette M.P.S.), non è più previsto dal nuovo art. 184 ter, comma primo, lett. b), del citato decreto che, tra le condizioni necessarie per la cessazione della indicata qualità , richiede solo che vi sia un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto.

Commentario1

  • 1Trasporto non autorizzato di rifiuti speciali e responsabilità del custode giudiziario (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 24427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24427
Data del deposito : 25 maggio 2011

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