Sentenza 10 gennaio 2001
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- 1. Avviso di accertamento - Irrilevanza, ai fini della validità dell’atto, della Sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015Gioacchino De Filippis · https://www.filodiritto.com/ · 21 dicembre 2015
La Corte di Cassazione Sezione Tributaria con la recente Sentenza n. 22810 del 9/11/2015, in tema di accertamento tributario, ha affermato, che ai sensi dell'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, l'atto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005), di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, sicché non incide sulla sua validità la declaratoria d'incostituzionalità dell'articolo 8, comma 24, del Decreto Legge n. 16 del 2012, convertito nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
F REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE 0 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 0 2 77 0 02 7 President Dott. Pasquale REALE 78 7/99 R. 424 Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. el. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIO Rep. 80 Dott. Salvatore Consigliere SALVAGO Ud.28/09/00 Consigliere - Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA UFFICIO COPIE udi Richiesta 2 0t sul ricorso proposto da: 10 dal Sig. per diritti L. 3000 IMPRESA COSTRUZIONI ING. DOMENICO FUNARO, in persona il 1.0 GEN. 2001. dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in IL CANCELLIERE ROMA, VIALE G. MAZZINI 25, presso l'avvocato CACACE LIRE 1500 F., rappresentato e difeso dall'avvocato VACCARO CANCELLERIA ANTONINO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente 0660221 contro 0660222 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI;
- intimato -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 560/98 della Corte d'Appello di UFFICIOUFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva 2000 ROMA, depositata il 03/03/98; VACCAROdal Sig. 1686 udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti 1.1.0 APR 2001. IL CANCELLIERE -1- udienza del 28/09/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
Fudito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale BF813756 ERE Dott. Francesco MELE che ha concluso per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE l'accoglimento del primo motivo e rigetto nel resto. UFFICIO COPIE X NOTIFICA Richiesta copia esecutiva dal Sig. VACCARO per diritti 12000+2. || 1.1 APR 2001 IL CANCELLIERE DIRITT -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con lodo del 29 giugno - 13 luglio 1988 il collegio arbitrale, cui era stata deferita la controversia tra l' MP di Costruzioni ing. Domenico Funaro ed il Ministero dei Lavori Pubblici relativa all' appalto dei lavori per la realizzazione di un complesso destinato a servizi sociali e abitazioni in S. NI ( PA ), in parziale accoglimento delle domande dell' appaltatrice condannava l' Amministrazione al pagamento della somma rivalutata di L. 374.300.000, con gli interessi legali. Proposta impugnazione dal Ministero dei Lavori Pubblici, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 6 febbraio 3 marzo 1998 - dichiarava, per quanto qui interessa, la nullità del lodo nella parte in cui aveva cumulato la rivalutazione con gli interessi legali ed in riforma di detta statuizione dichiarava spettare gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza;
compensava altresì le spese del giudizio. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l' MP di Costruzioni ing. Domenico Funaro deducendo due motivi illustrati con memoria. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1224 comma 2 c.c., si deduce l' errore della sentenza impugnata per aver fatto decorrere gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza stessa, anzichè da quella del lodo arbitrale. Il motivo è fondato. La ricorrente non contesta la correttezza della sentenza impugnata nel punto in cui ha escluso la cumulabilità della rivalutazione monetaria con gli interessi legali, ma si limita a prospettare la mancata applicazione del principio secondo il quale restano comunque dovuti gli interessi sulla somma rivalutata dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno. Va al riguardo ricordato che in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno ai sensi dell' art. 1224 comma 2 c.c. sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici ISTAT, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l' intera area del danno e non può quindi essere cumulato con gli interessi, mentre rimane ferma la spettanza degli interessi stessi al tasso legale a decorrere dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell' effettivo soddisfo (v. per tutte Cass. 1995 n. 725). Nella specie detta pronuncia liquidatoria va identificata nella decisione arbitrale, atteso che la quantificazione ivi effettuata della somma dovuta dall' Amministrazione è stata confermata in sede di impugnazione del lodo. Appare pertanto evidente l' errore della Corte di Appello che, pur ritenendo immune da censure tale determinazione, ha fatto decorrere gli interessi legali solo dalla propria decisione. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente sul punto cassata. L' accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l' assorbimento del secondo, concernente il regolamento delle spese processuali. 2 Ricorrendo i presupposti per la decisione nel merito ai sensi dell'art.. 384 c.p.c., la pronuncia cassata deve essere corretta nel senso che gli interessi legali sulla somma rivalutata decorrono dalla data di emissione del lodo. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello e di quello di legittimità, va osservato che l' accoglimento parziale dell' impugnazione giustifica la compensazione delle spese del primo giudizio, mentre l' applicazione del principio della soccombenza comporta la condanna dell 4 1 7 7 Amministrazione al pagamento di quelle di questa fase, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE 290000 Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara la spettanza degli interessi legali con decorrenza dalla data del lodo. Compensa le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Appello e condanna l' Amministrazione al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in L. 173,000 oltre L.
4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 28 settembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Loyale Thole lampule Chec k DEPOSITATA IN CANCELLER GEM. 2001 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Oggi, ELLIERE Maria Di Nuzzo