Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
L'impugnazione della sentenza esclusivamente sul punto riguardante il riconoscimento di una circostanza attenuante e il trattamento sanzionatorio, non impedendo che il relativo capo concernente la definizione del reato acquisti autorità di cosa giudicata, non esime il giudice del gravame dal compito di rilevare eventuali cause di estinzione del reato. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2014, n. 50642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50642 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 16/10/2014
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 2346
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - est. Consigliere - N. 19417/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN ON, nato il [...] ad [...], per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.;
avverso la sentenza n. 3037/09 del 31.5.13 della Corte di appello di Bari;
sentita la relazione svolta dal consigliere Sandra Recchione;
udito il Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio essendo estinto il reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31.5.13 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza di primo grado del Tribunale territoriale e condannava il NT, ritenuta la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., comma 2 per la ricettazione di tre assegni provento di furto. La
Corte concesse le attenuanti generiche e l'ulteriore attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) indicava la pena base in venti mesi di reclusione ed Euro 2000 di multa, applicava la riduzione di un quarto per le riconosciute attenuanti nonché l'aumento di mesi tre di reclusione ed Euro 150.00 di multa per la continuazione. La pena finale veniva così determinata in anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 1650 di multa.
2. Ricorreva avverso tale sentenza il difensore deducendo erronea applicazione della legge in ordine alla individuazione della pena con riferimento all'art. 62 bis c.p., art. 62 c.p., n. 6), artt. 63 e 133 c.p., art. 648 c.p., comma 2.
Si deduceva che riconosciuta la ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2 la pena non veniva individuata in coerenza con i parametri di legge, dato che la pena base pecuniaria era indicata misura superiore a quella prevista come massima dall'art. 648 c.p., comma 2. Si deduceva inoltre la assenza di motivazione in relazione alla diminuzione di un quarto, anziché di un terzo, della pena in relazione al riconoscimento delle altre attenuanti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte territoriale non ha applicato la diminuzione prevista dall'art. 648 c.p., comma 2 nella sua corretta configurazione di attenuante ad effetto speciale effettuando invece il calcolo sul presupposto errato che l'art. 648 cod. pen., comma 2 indichi una fattispecie autonoma di reato. In modo non coerente con le premesse la Corte ha peraltro una pena base pecuniaria che superava quella indicata come massima dall'art. 648 c.p., comma 2. Sul punto, non può che essere ribadito il costante orientamento della Corte di cassazione che inquadra la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 648 c.p., comma 2, non come figura autonoma di reato, ma come circostanza attenuante ad effetto speciale (Cass. Sez. 2, 1845 del 17/12/2013, dep. 2014 Rv. 258479 Cass. Sez. 2,n. 3044 del 04/05/1988 dep 1989 Rv. 180637). La pena risulta dunque calcolata in modo illegittimo ed il ricorso deve essere sul punto accolto.
3. La censura in ordine alla carenza di motivazione in ordine alla scelta di effettuare l'abbattimento di un quarto piuttosto che di un terzo della pena in relazione al riconoscimento delle altre attenuanti è invece manifestamente infondata.
La Corte territoriale forniva adeguata spiegazione della rispondenza del trattamento sanzionatorio al fatto contestato evidenziando come la pena base fosse adeguata ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. con specifico riguardo alla modalità della condotta. Veniva
sottolineato il fatto che gli assegni venivano girati a persone conosciute di cui l'imputato carpiva la fiducia evidenziando un singolare disvalore del fatto che induceva alla individuazione della pena base in misura non prossima ai minimi edittali.
L'onere motivazionale relativo al trattamento sanzionatorio si ritiene dunque assolto. Sul punto si condivide la giurisprudenza di legittimità secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Peraltro la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo si condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).
4. Tanto ritenuto, deve comunque rilevarsi che il termine massimo di prescrizione, tenuto conto anche delle sospensioni, risulta già spirato.
Nulla rileva che l'impugnazione riguardi solo i punti della sentenza relativi al trattamento sanzionatorio. La cosa giudicata si forma infatti sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Cass set U 19/01/2000, Rv. 216239; nello stesso senso Cass. se, 3, n. 10/01/2012 Co Rv. 251970). Il giudicato formazione progressiva riguarda invece solo i casi in cui la Corte di cassazione si determini per un annullamento con rinvio in ossequio a quanto specificamente disciplinato dall'art. 624 cod. proc. pen.. 5. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché risulta già decorso il termine di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014