Sentenza 11 gennaio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 334 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 1 Num. 334 Anno 2013 Presidente: PLENTEDA DONATO Relatore: BERNABAI RENATO SENTENZA sul ricorso 16384-2006 proposto da: FIN.IM.DUE S.R.L. (P.I. 03512930821), in persona del curatore del fallimento dott. NOTO ANTONINO, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 51, presso l'avvocato ROSSI LUCIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESI MARIO, 2012 giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – 1683 contro SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.E. 03989900828), in persona dei Data pubblicazione: 09/01/2013 Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via LUIGI CALAMATTA 16, presso l'avvocato CALDERONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' F 003 18 / 0 1 EL POLOLO ALI N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Сам и смири SEZIONE PRIMA CIVILE veceller Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G. N. 9903/97 576 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Cron. Rep. 100 Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere Ud. 26/09/00 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia Studio IL SOLE 24 MICHELANGELO, elettivamente domiciliato in IL GRANDE dal Sig 3000 per diritti L. GEN. 2001 VIALE ANGELICO 97, presso l'avvocato LEONE ROMA 1 IL CANCELLIERE AURELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NIGRA AMEDEO, giusta procura a margine LIRE 3000 del ricorso;
CANCELLERI ricorrente
contro
CG407306 GADECA SRL, MATERA MADDALENA, MEDISISTEM CASA Srl, CATOIO ROCCO;
intimati 12000 avverso la sentenza n. 257/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/01/97; 1640 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL Il AN conveniva davanti al Tribunale di Milano la srl EC, la srl SI, e CO Catoio, chiedendo di essere autorizzato a vendere а terzi un appartamento acquistato a suo tempo da EC insieme a sua moglie MA ER, che non era più con lui convivente. Narrava che la vendita in questione era già stata oggetto di promessa preliminare, di la MA, giacchè il beneaccordo con costituiva oggetto di comunione tra i coniugi, ma che la stessa donna, di intesa con gli altri convenuti aveva stipulato altra promessa di vendita con altre persone. Chiedeva anche di essere risarcito dei danni subiti. Proponeva quindi le stesse domande anche nei confronti della ER. I convenuti, meno la ER giacchè la citazione nei suoi confronti non risultava notifi- cata, si costituivano e resistevano. Il G. I. concedeva termine per rinnovare la citazione della donna, e nel contempo autorizzava SI ad effettuare la chiamata in causa. YS e IO inoltre proponevano domande riconvenzionali non più rilevanti in questa sede. YS effettuava ritualmente la chiamata 3 della ER, mentre l'attore non riusciva ancora ad effettuare la notifica della sua citazione. Il G.I. ordinava la cancellazione della causa tra l'attore e la ER, ma il collegio revocava il provvedimento dando atto peraltro della mancata costituzione del contraddittorio tra i predetti. La ER restava contumace in tutto il giudizio. Il Tribunale dichiarava inammissibile le domande del Il AN nei confronti della ER, attesa la predetta mancata instaurazione del e rigettava quelle nei confronticontraddittorio degli altri convenuti. Rigettava anche le riconvenzionali dei IO e ES. Il AN proponeva appello e la Corte di Milano lo rigettava. Il secondo giudice per quanto ancora rileva, riteneva che il Tribunale aveva errato escludendo la regolarità del contraddittorio per effetto della mancata notifica della citazione dell'attore alla ER. Quest'ultima, secondo il giudice d'appello, era comunque entrata nel processo sia pure per effetto della chiamata di altre parti. Tuttavia la domanda del Il AN, consistente nella richiesta di essere autorizzato ad amministrare il ricavato della vendita dello appartamento ed accertare che la donna aveva realizzato un illecito ai suoi danni attraverso una intesa fraudolenta con gli altri convenuti, benchè بالا ammissibili dovevano essere rigettate nel merito. Esse infatti secondo la sentenza impugnata risultavano sbarrare dal rigetto della domanda avanzata nei confronti della EC, diretta ad accertare che quest'ultima aveva a suo tempo concluso con esso attore un preliminare di vendita, circostanza che non era emersa e che costituiva il presupposto anche della pretesa intesa tra le parti convenute. Ricorre in cassazione con due motivi Il AN e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - Con il primo motivo di ricorso Il AN lamenta l'omessa pronuncia, la violazione del contraddittorio e la insufficienza ed erroneità della motivazione. Sostiene che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto integrato il contraddittorio tra attore e ER benchè la citazione a costei non fosse stata notificata per essersi sottratta alla formalità. Rileva che la Corte milanese ha erroneamente escluso l'intesa tra la donna e gli altri convenuti a suo danno benchè in atti vi sia la prova che ella si rese reperibile 5 alla notificazione da parte di SI e non a quella di esso odierno ricorrente. Sostiene infine affermatache pur volendo convenire sulla inesistenza di una comunione tra i coniugi sullo come il giudice delimmobile di cui si discute, merito ha ritenuto, la domanda di responsabilità esame in della donna ex art. 2043 c.c. imponeva un contraddittorio. complessiva 1a) - Osserva la Corte che la doglianza, che sovrappone censure tra loro assai diverse, è inammissibile. La Corte ha chiarito che la domanda del Il AN nei confronti della donna era ammissibile benchè la citazione non fosse stata notificata e che sul punto aveva errato il Tribunale. Il ricorrente dunque non ha interesse ad impugnare la decisione sulla ammissibilità, giacchè essa non lo ha leso. 2) Con il secondo motivo Il AN lamenta la violazione dell'art. 307 c.p.c. nonché delle norme in tema di litisconsorzio. Lamenta pure la motivazione erronea ed insufficiente. Sostiene che la mancata presenza in giudizio della ER ha impedito di discutere una domanda di accertamento di una comunione familiare, e, quindi, di una frode 6 posta in essere dalla stessa. 2b)- Osserva il collegio che, quanto alla concreta in giudizio, la donna rinun- presenza ciandovi ha esercitato un diritto, e nei confronti di tale esercizio, s'è detto, il ricorrente non ha interesse a proporre alcuna doglianza. Quanto al rilievo che l'atteggiamento processale della donna e la sostenuta comunione familiare che ne costituiva il presupposto, sarebbero prova della predetta intesa fraudolenta, la corte di merito lo ha esaminato ed ha negato di poter dedurre dal diverso esito di due notificazioni altro che un atteggiamento processuale della parte intimata. A monte di tutto ciò comunque la sentenza impugnata, inoltre, ha negato in radice la affermata intesa togliendo utilità all'accertamento del sostenuto rapporto di comunione familiare. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile. 3)- Il ricorso deve essere dichiarato inammis- sibile. Non deve darsi luogo a pronuncia sulle spese giacchè le parti intimate non hanno compiuto alcuna attività in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma il 26 settembre 2000. I Relatorefine s CORTE SUPREMA DI CASSA NE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria # 11 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Julie Kali 8 M.Aununziată Il Presidente IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Jure Cou nte 156 heave 290.000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 SerieRegistrato in 24 SET. 2001 4 Catr. 42183. versate S. 290.000 9. n. NO (lire p. Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia D ZIDRO Il Responsabile Servizio Ari Giudiziari 11730 (Dr. M. RACCHCHINI) R A T