Sentenza 9 marzo 1994
Massime • 2
La successione di norme giuridiche integrative di una norma penale in bianco o anche soltanto di un elemento normativo della norma penale di per sè non da luogo ad una successione di leggi penali e tanto meno determina una ipotesi di "abolitio criminis", occorrendo accertare se tale successione comporti o meno, rispetto al "fatto", quella effettiva "immutatio legis", che è la "ratio" giustificatrice del principio di retroattività della legge più favorevole sancito dall'art. 2 comma secondo cod. pen.. (Fattispecie in tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 cod. pen.) in cui la Corte di cassazione, sulla base del principio di diritto di cui in massima, ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità del reato sul rilievo che l'art. 114 del nuovo cod. proc. pen., a differenza dell'art. 164 cod. proc. pen. 1930, non contempla più tra gli atti protetti dal divieto di pubblicazione quello conclusivo della fase processuale antecedente al dibattimento, che sostituisce l'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore).
L'art. 684 cod. pen. (che punisce "chiunque pubblica, in tutto o in parte... atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione) non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma recepisce in proposito quanto espressamente dettato nel codice di rito (art. 164 cod. proc. pen. 1930 e art. 114 cod. proc. pen. 1988). Le modifiche introdotte dall'art. 114 cod. proc. pen. vigente, in tema di atti del procedimento per i quali vige il divieto di pubblicazione, non hanno comportato una successione di leggi penali, sicché non può porsi questione di diritto transitorio, ne' hanno dato luogo ad una "abolitio criminis" della fattispecie descritta dagli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. 1930. Il "fatto" descritto dalla norma incriminatrice è rimasto, nella sostanza, immutato (la pubblicazione arbitraria di un procedimento penale); ciò che è mutato, in conseguenza del nuovo rito introdotto, è la tipologia degli atti assoggettati a tutela, ciò che non è sufficiente a determinare una successione di leggi penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1994, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1994 |
Testo completo
4 M 6 8 6 UDIENZA PUBBLICA
DEL
9 MARZO 1994
REGISTRO GENERALE
N° 28180/93
SENTENZA
№ 527
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO COPIE
Richiesta dal Er stu dio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VI Penale per diritti L. 000
.........:
IL CANCELLIERE Composta dai Sigg.ri
DANIELE Presidente Dott. Mario
MAFFEI Consigliere 1 Dott. Giovanni Leonardo
2 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere CAPITANIO Consigliere 3 Dott. Natale
TRIFONE Consigliere 4 Dott. Francesco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento
avverso la sentenza in data 14 luglio 1993 della Corte di Appello di Trento pronunciata nei confronti di PA OR, n. a Giovo il 2.12.1944:
IN RE, n. a Riva del Garda il 21.10.1927; NI DI,
n. a Trento l'11.3.1946.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Luciano Di Noto.
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impu- gnata essendo il reato estinto per intervenuta amnistia.
Assenti i difensori.
Osserva
PA OR, IN RE e NI DI venivano citati a giudizio dinanzi al Tribunale di Trento per rispondere dei delitti di diffamazione a mezzo stampa, loro rispettivamente ascritti in concorso con CC HE, nonchè della contravvenzione agli artt. 110,684 c.p. per avere, in concorso tra loro, pubblicato nella parte seconda del numero del 13.1.89 del quindicinale "Questotrentino" la sentenza-ordinanza pro- nunciata il 5.12.1988, con la quale il giudice istruttore del Tribunale di
Trento rinviava a giudizio, per il delitto di peculato, commesso in Trento, nel luglio del 1983, IO NG.
La vicenda trae origine dalle querele presentate da VI NG, già Presidente della Giunta Provinciale, contro il direttore responsabile e gli autori degli articoli ritenuti diffamatori, pubblicati sul periodico "Questotrentino", tra il 23.9.88 ed il 24.3.89, relativi all'acquisto, da parte della Provincia Autonoma di Trento, a trattativa privata e non per appalto concorso, del complesso immobiliare sito in località Gardolo di Trento, denominato " Tre torri".
In ordine a tale episodio VI NG veniva assolto il 9.10.89 dalla imputazione di peculato ascrittagli perchè il fatto non sussiste.
Il Tribunale, con sentenza in data 13 marzo 1990 assolveva gli imputati dei delitti di diffamazione, trattandosi di persone non punibili per avere agito nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica;
assolveva altresì
IN RE e NI DI dalla contravvenzione loro ascritta perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La decisione veniva impugnata dalla parte civile ritualmente costituita e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.
Nelle more del giudizio GO IO provvedeva a rimettere le querele.
La Corte di Appello di Trento, con sentenza pronunciata in camera di consiglio il 21.5.93, previa separazione dei procedimenti, dichiarava non 3
doversi procedere nei confronti di PA. IN e CC per i delitti di diffamazione loro ascritti. perchè estinti per rimessione di quere- la con sentenza in data 14 luglio 1993 confermava, invece, l'assoluzione di PA, IN e NI per la contravvenzione di cui all'art. 684 c.p.-.
I giudici di merito, escludevano la configurabilità del reato sul rilievo che il nuovo codice di rito non contemplava più "tra gli atti protetti dal divieto di pubblicazione (art. 114 cod. proc. pen.), quello conclusivo della fase pro- cessuale antecedente al dibattimento sostituente oggi l'ordinanza predetta".
Precisavano al riguardo che l'art. 164 c.p.p./1930, benchè compreso nel codice di rito, aveva natura sostanziale e non processuale poichè integrava il precetto penale. Esso, pertanto, non poteva intendersi ancora in vigore per effetto dell'art. 241 delle disp. trans. [ D. L.vo 1989/271] atteso il carattere eccezionale e le limitazioni di ordine temporale insiste nella stesse. La diversa disciplina introdotta dal vigente codice di rito in tema di pubblica- zione arbitraria di atti di un procedimento penale, comportava l'inapplica- bilità, al fatto dedotto in giudizio, dell'art. 684 c.p. per intervenuta abolitio criminis dovendosi comprendere nell'espressione "legge penale" contenuta nell'art. 2 c.p., "le leggi extrapenali espressamente richiamate ad integrare la norma penale, quelle costituenti indispensabile presupposto, o concorrenti a determinare il contenuto sostanziale del precetto, e quelle dalle quali non può comunque prescindersi nella valutazione degli elementi della condotta penalmente rilevanti".
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento e deduce la nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale, essendo inapplicabile nella specie il principio che regola la successione di leggi penali. sancito dall'art. 2 c.p.
Si sostiene nel ricorso che il codice di rito previgente non è scomparso del tutto dall'ordinamento processuale penale. Esso, infatti, trova applicazione in tutti quei procedimenti che secondo le disposizioni transitorie del nuo- vo codice di procedura penale proseguono con le norme anteriormente vigenti. Ciò comporta la tutela, quanto a divulgazione, dell'ordinanza di rinvio a giudizio, trattandosi di un atto processuale tutt'ora tutelato, quanto a divulgazione, dagli artt.684 c.p. e 164 c.p.p./1930.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La contravvenzione all'art. 684 cod. pen., consiste nel fatto di "chiunque pubblica, in tutto o in parte ... atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione..." 149
La norma incriminatrice, non indica quali siano gli atti o i documenti del procedimento penale per i quali vige il divieto di pubblicazione ma recepi- sce, in proposito, quanto espressamente dettato nel codice di rito.
La successione di norme giuridiche integrative di una norma penale in bianco o anche soltanto di un elemento normativo della norma penale
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quali sono gli artt. 164 c.p.p./1930 e 114 del c.p.p.vigente -, di per sè non dà luogo ad una successione di leggi penali e tanto meno determina l'abolitio criminis della figura precedenteente descritta, occorrendo accertare se tale successione comporti o meno, rispetto al fatto, quella effettiva immutatio legis, che è la ratio giustificatrice del principio della retroattività della legge più favorevole sancito dal 2° comma dell'art. 2 del codice penale.
Le modifiche introdotte dall'art. 114 del codice di procedura penale vigente in tema di atti del procedimento per i quali vige il divieto di pubblicazione non hanno comportato, una successione di leggi penali, sicchè non può farsi questione di diritto transitorio. Tanto meno hanno dato luogo ad una abolitio criminis della fattispecie descritta dagli artt. 684 cod. pen., 164 cod. proc. pen. 1930. Il "fatto" descritto dalla norma incriminatrice è rimasto, immutato: la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale;
ciò che è mutato, in conseguenza del nuovo rito introdotto, è la tipologia degli atti assoggettati a tutela. Elemento questo di certo insufficiente a determi- nare una successione di leggi penali.
Che la fattispecie descritta dagli artt. 684 c.p.e 164 c.p.p./1930 sia tutt'ora in vigore si evince chiaramente dal disposto degli artt. 241 e 242 D. L.vo 28.7.1989 n. 271.
La previsione contenuta nelle norme transitorie al codice di procedura penale sopra indicate, che vi siano processi che, pur nel vigore del nuovo codice di rito, proseguono con le norme anteriormente vigenti, è il segno concreto del perdurare, nei riguardi degli stessi, fino a quando non si saranno esauriti, anche del divieto di pubblicazione degli atti indicati dall' art.164 c.p.p./1930 e della relativa sanzione penale, non essendovi valido motivo per privare questi ultimi di quella tutela diretta ad assicurare, come affermato dal giudice delle leggi, l'interesse alla realizzazione della giustizia, anche sotto l'aspetto della serenità e dell'indipendenza del giudice, della dignità e reputazione di tutti coloro che partecipano al processo, al fine, tra l'altro, di garantire la presunzione di non colpevolezza ( C. Cost. sent. n. 18/1966 e n.
18/1981).
Volontà, questa,di recente riaffermata, avendo la legge 28 dicembre 1993 n. 563 prorogato fino al 31.12.1994 i termini relativi ai procedimenti penali ancora in fase di istruzione formale. 5
Trattandosi di reato commesso il 13 gennaio 1989, in mancanza di espressa rinuncia da parte degli imputati, lo stesso, poichè compreso nel provvedimento di clemenza di cui al d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75, va dichiarato estinto per amnistia.
La sentenza impugnata, di conseguenza, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per amnistia di cui al d.P.R. 12.4.1990. n. 75
Così deciso in Roma il 9 marzo 1994
Il Consiglieré est. Il Presidente
Luciano Di Noto Mario Daniele bilamille
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COLLABORATORE DI CANCELLERIA Lidia Scalia
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Depositato in Cancelleria
oggi, 14 GB. 1994 Il Collaboratore di Cancelleria
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