Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1994, n. 6864
CASS
Sentenza 9 marzo 1994

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La successione di norme giuridiche integrative di una norma penale in bianco o anche soltanto di un elemento normativo della norma penale di per sè non da luogo ad una successione di leggi penali e tanto meno determina una ipotesi di "abolitio criminis", occorrendo accertare se tale successione comporti o meno, rispetto al "fatto", quella effettiva "immutatio legis", che è la "ratio" giustificatrice del principio di retroattività della legge più favorevole sancito dall'art. 2 comma secondo cod. pen.. (Fattispecie in tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 cod. pen.) in cui la Corte di cassazione, sulla base del principio di diritto di cui in massima, ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità del reato sul rilievo che l'art. 114 del nuovo cod. proc. pen., a differenza dell'art. 164 cod. proc. pen. 1930, non contempla più tra gli atti protetti dal divieto di pubblicazione quello conclusivo della fase processuale antecedente al dibattimento, che sostituisce l'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore).

L'art. 684 cod. pen. (che punisce "chiunque pubblica, in tutto o in parte... atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione) non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma recepisce in proposito quanto espressamente dettato nel codice di rito (art. 164 cod. proc. pen. 1930 e art. 114 cod. proc. pen. 1988). Le modifiche introdotte dall'art. 114 cod. proc. pen. vigente, in tema di atti del procedimento per i quali vige il divieto di pubblicazione, non hanno comportato una successione di leggi penali, sicché non può porsi questione di diritto transitorio, ne' hanno dato luogo ad una "abolitio criminis" della fattispecie descritta dagli artt. 684 cod. pen. e 164 cod. proc. pen. 1930. Il "fatto" descritto dalla norma incriminatrice è rimasto, nella sostanza, immutato (la pubblicazione arbitraria di un procedimento penale); ciò che è mutato, in conseguenza del nuovo rito introdotto, è la tipologia degli atti assoggettati a tutela, ciò che non è sufficiente a determinare una successione di leggi penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1994, n. 6864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6864
    Data del deposito : 9 marzo 1994

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