Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
È legittimato, in quanto persona offesa, alla proposizione della querela per il reato di false comunicazioni sociali il socio, sia pure di minoranza, che è destinatario delle comunicazioni medesime, avendo il diritto di ricevere un'informazione corretta. (La Corte ha precisato che detto principio vale a maggior ragione nel caso di società a responsabilità limitata, nel quale la tutela dei diritti di socio di minoranza si attua attraverso la veridicità delle informazioni sociali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 36924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36924 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
MASSIMARIO
24 369 24 / 1 1
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione Udienza pubblica:
28 settembre 2011 Seconda Sezione Penale
2223/204 Sentenza n.:
Reg. gen. n.: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 24543/2011
- dott. Pietro Antonio Sirena Presidente
- dott. Piercamillo Davigo Consigliere
dott. Ugo De Crescienzo Consigliere
- dott. Domenico Chindemi Consigliere
- dott. OS D'Arrigo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA PE, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza n. 412 dell'11 marzo 2011 (dep. 7 aprile 2011) della Corte d'appello di Lecce.
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. OS
D'Arrigo;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Vito Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
viste le memorie difensive depositate in cancelleria dalla parte civile OS
IG datate 20 settembre 2011;
OSSERVA
1
Elettrica s.r.l.".
Avverso tale condanna l'imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo la tardività della querela, la carenza di legittimazione a proporla in capo al socio di minoranza OS IG e l'insufficienza delle prove raccolte a suo carico.
Il querelante, costituito parte civile, ha depositato memorie difensive oltre il termine di cui all'art. 611, primo comma, c.p.p., che si applica anche alle udienze pubbliche (Cass. 11 marzo 2004, n. 17308); le stesse sono quindi tardive ed inutilizzabili.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso in proposito che «il reato di cui all'art. 2622 c.c., nel caso in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato. Pertanto, il termine di cui all'art. 124 c.p., per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di legittimità» (Cass. 10 giugno 2010, n.
27296).
Ciò posto, la tardività della querela è stata espressamente esclusa dalla sentenza di primo grado e sul punto il ricorso non offre alcun nuovo elemento di valutazione. La corte invece osserva che il IG ha «presentato tempestivamente le due querele acquisite agli atti (del 2/12/2005 e del 22/1/2007) una volta avuta la precisa contezza dell'effettiva perpetrazione di quelle illecite condotte da parte del BA, e ciò all'esito degli accertamenti dallo stesso IG demandati a un professionista di sua fiducia».
In mancanza di qualsivoglia elemento di segno contrario rispetto alla ricostruzione dei fatti indicata dal giudice di merito, il ricorso in parte qua risulta infondato.
Va incontro ad analoga sorte la questione della legittimazione a proporre la querela. L'arresto di legittimità testé citato chiarisce che il diritto di querela spetta a
2 qualsiasi soggetto danneggiato dalle false comunicazioni sociali, tali potendosi ritenere finanche i creditori della società (v. pure Cass. 21 maggio 2009, n. 27571).
Nella specie non è controverso che il IG, pur dopo la cessione di una quota significativa delle sue partecipazioni ne “La Generale Elettrica s.r.l.", ne sia rimasto comunque socio, benché di minoranza. In proposito la sentenza di appello osserva come
«il IG abbia mantenuto la sua qualifica di socio dell'azienda in questione pur a seguito del trasferimento, in favore dell'odierno imputato, di gran parte delle quote».
Tale circostanza non è stata mai espressamente contestata dal BA nel corso del giudizio di merito e non lo è neppure col ricorso in esame.
Ed invero, la parte offesa del reato di false comunicazioni sociali è, innanzitutto, il socio che è destinatario delle comunicazioni medesime. Non rileva se la sua partecipazione sia di maggioranza o di minoranza, in quanto anche in tale ultima eventualità egli ha comunque diritto a ricevere un'informazione vera, affidabile e trasparente. Anzi, è proprio attraverso la veridicità delle informazioni sociali che – specie nelle società a responsabilità limitata – si attua la tutela dei diritti del socio di
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minoranza e lo si mette nelle condizioni di esercitare gli strumenti di controllo sullo svolgimento degli affari sociali, ivi inclusa l'azione di responsabilità degli amministratori (che nelle s.r.l. può essere promossa da ciascun socio, ai sensi dell'art. 2476 c.c.).
Deve quindi affermarsi che le querele in atti provengono da soggetto legittimato a proporle. Il motivo di ricorso in esame è quindi infondato.
Infine, la questione relativa all'insufficienza delle prove non è prospettata nell'alveo di uno dei motivi tipici di ricorso per cassazione. Si tratta, piuttosto, di generiche censure in fatto, come tali inammissibili e la cui conducenza appare dubbia anche sul piano prettamente logico. In ogni caso, anche a voler diversamente intendere il motivo di ricorso come fondato su un vizio di motivazione, non mutano le sorti del giudizio. Infatti, la sentenza di secondo grado offre specifica contezza delle doglianze già proposte sul punto dal BA, osservando che « La difesa si è limitata ad argomentare [… ] come se quella polizza fosse stata stipulata dal BA per conto della società e come unico beneficiario della stessa fosse sempre "La Generale
Elettrica s.r.l.". Ebbene osserva la Corte come il dato non sia corrispondente a realtà in quanto dalla copia del contratto di assicurazione prodotta all'udienza del
15/12/2009 dalla parte civile emerge chiaramente come l'assicurato fosse il BA
PE e tra i beneficiari non risultasse la società».
3 Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2011.
Il Consigliere est. Il Presidente Preto (dott. OS D'Arrigo) (dott. Pietro Antonio Sirena)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 OTT 2011
LL CA
(Clauda Pianelli
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