Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
Nella sottrazione di beni sottoposti al vincolo del pignoramento, del sequestro giudiziario o del sequestro conservativo, affidati alla custodia di persona diversa dal proprietario, occorre distinguere tre diverse ipotesi. La prima è quella che avviene ad opera esclusiva del proprietario ad insaputa del custode, e che è punita a norma dell'art. 388, comma terzo cod. pen., salva l'eventuale responsabilità del custode, a titolo autonomo, per agevolazione colposa ex art. 335 cod. pen.; la seconda si riferisce alla sottrazione materialmente operata dal proprietario con tolleranza e consenso del custode, che integra la fattispecie di cui alla seconda parte del comma quarto dell'art. 388, di cui risponde il custode in base al principio stabilito dall'art. 40, comma secondo, cod. pen., salva la possibilità di accordare al proprietario una diminuzione della pena ex art. 117 cod. pen.; la terza, infine, concerne il caso in cui la sottrazione avvenga con la partecipazione attiva sia del custode sia del proprietario, punibile a titolo di compartecipazione piena, ex art. 110 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/1998, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 19.11.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Di Noto " N. 3704
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo " N. 25290/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso nei confronti di D'IL SE, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del Pretore di Campobasso in data 9 aprile 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp in data 9 aprile 1998 il Pretore di Campobasso applicava a GI D'IL - cui l'accusa addebitava una duplice ipotesi di sottrazione di beni pignorati ai sensi dell'art. 388, 4^ comma, c.p., nella qualità di proprietaria e in concorso col custode non proprietario NT De SI - la pena cd. patteggiata di un mese e dieci giorni di reclusione e lire quarantamila di multa, così determinata rispetto alla pena base di due mesi di reclusione e lire sessantamila di multa, ridotta di un terzo in virtù delle attenuanti generiche, aumentata di giorni venti e lire ventimila per la ritenuta continuazione e ridotta di un terzo per la diminuente del rito. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Campobasso, il quale, in relazione all'art. 606, 1^ comma, lett. b), cpp, denuncia la violazione degli artt. 117 e 388, 4^ comma, seconda ipotesi, c.p. e la conseguente illegalità della pena applicata, giacché, dovendosi ravvisare nella condotta ascritta alla imputata la ipotesi del reato di concorso in sottrazione di beni pignorati commessa dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa, per il suddetto reato il minimo edittale previsto, è la pena di quattro mesi di reclusione e lire centomila di multa.
Il PG presso questa Corte suprema ha concluso per l'accoglimento della impugnazione del PM ricorrente ed il conseguente annullamento con rinvio della sentenza denunciata.
La impugnazione del PM ricorrente - avente ad oggetto la errata qualificazione giuridica del fatto contestato e la conseguente illegalità della pena applicata - è fondata e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa, trattandosi di statuizione ex art. 444 cpp, che viene meno nel suo complesso a seguito di accertamento negativo del rispetto della cd. "cornice di legittimità".
Nella sottrazione di beni - sottoposti al vincolo del pignoramento, del sequestro giudiziario ovvero del sequestro conservativo - affidati alla custodia di persona diversa dal proprietario dei beni medesimi, ai fini della identificazione della norma incriminatrice da applicare e della responsabilità dei concorrenti nel reato, occorre distinguere tre diverse ipotesi. La prima è quella della sottrazione, che avvenga ad opera esclusiva del proprietario, nella assoluta insaputa del custode, e che viene ad essere disciplinata e punita ai sensi dell'art. 388, 3^ comma, c.p., sala la eventuale responsabilità del custode, a titolo autonomo, per agevolazione colposa (artt. 335 c.p.), ove si accerti che il suo comportamento colposo, nell'esercizio del suo potere - dovere di vigilanza, abbia reso possibile la sottrazione, concepita ed attuata dal proprietario.
La seconda ipotesi si riferisce alla sottrazione che avvenga materialmente ad opera del proprietario delle cose sottoposte al vincolo giudiziario, ma con la tolleranza ed il consenso del custode, consapevole di agire allo scopo di favorire lo stesso proprietario. In tal caso - realizzandosi a carico del custode la fattispecie di reato prevista dalla seconda parte del 4^ comma dell'art. 388 c.p., punita con la reclusione da quattro mesi a tre anni e con la multa di lire centomila ad un milione, per il principio stabilito dall'art.40, 2^ comma, c.p. che non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di evitare, equivale a cagionarlo - in virtù del principio desumibile dall'art. 117 c.p. della unitarietà del reato, commesso con la partecipazione di più persone la cui condotta è diretta ad un unico risultato, e ella comunicabilità al compartecipe della qualità del correo (nella specie, quella di custode giudiziario), si realizza anche per il proprietario la qualificazione del reato prevista dalla norma per il custode, salva la possibilità per lo stesso, che viene ad essere punito per un reato più grave, della attenuazione della pena.
La terza ipotesi, infine, concerne il caso in cui la sottrazione avvenga con la partecipazione attiva sia del custode che del proprietario, entrambi consapevoli della qualità dell'altro ed animati dalla finalità comune di favorire il proprietario, ed anche in detta ipotesi entrambi i concorrenti risponderanno del reato proprio del custode, a titolo di compartecipazione in esso piena e perfetta, secondo la norma generale dell'art. 110 c.p., per la quale l'indole unitaria del reato, che nasce dal concorso criminoso di più soggetti, determina la interdipendenza dei compartecipi, legati, perciò, ad una sorte comune.
Nel caso di specie, il giudice di merito - pur in presenza di una contestazione di concorso di proprietario e custode nel medesimo reato di sottrazione di compendio pignorato - ha qualificato il fatto come ipotesi delittuosa prevista e punita ai sensi dell'art. 388, 4^ comma, prima parte, c.p., e non come fattispecie prevista e punita ai sensi della seconda parte della medesima norma, applicando, di conseguenza, una pena, che, ove anche si dovesse ritenere accordata la diminuzione ex art. 117, ult. parte, c.p., comunque risulta inferiore a quella minima determinabile in virtù della attenuanti generiche e del rito.
P.T.M.
Annulla la impugnata sentenza senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Pretore di Campobasso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 1998