Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2010, n. 27296
CASS
Sentenza 10 giugno 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di cui all'art. 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), nel caso in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato. Pertanto, il termine di cui all'art. 124 cod. pen., per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di legittimità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2010, n. 27296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27296
    Data del deposito : 10 giugno 2010

    Testo completo