Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), nel caso in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato. Pertanto, il termine di cui all'art. 124 cod. pen., per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2010, n. 27296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27296 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/06/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 973
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 12010/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SI, nato il [...];
Avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Padova del 9.2.2010;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le Requisitorie del PG (nella persona del Cons. Dott. DI POPOLO Angelo), che ha chiesto il rigetto del ricorso. IN FATTO
Il ricorso attiene all'Ordinanza del Tribunale del riesame di Padova che ha rigettato istanza avverso decreto di sequestro preventivo richiesto dal PM nei confronti dell'attuale ricorrente per la violazione dell'art. 2625 c.c., n. 2 e art. 2622 c.c.. Lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia trascurato che, in seno alla condotta delittuosa contestata, non sia annoverato il solo ostacolo, bensì un comportamento contrassegnato anche da artificio e che per il delitto di false comunicazioni sociali la querela non risulta tempestiva.
In data 8.2.2010 il ricorrente presentava memoria a sostegno dell'impugnazione da cui si apprendeva che la doglianza sorge per gli ostacoli frapposti da suo fratello e da sua madre alla disamina di alcuni aspetti della conduzione della società il cui oggetto è simile a quello dell'impresa da costui esercitata operante in concorrenza con la propria iniziativa.
Dalla memoria difensiva si apprende che il ricorrente è, ancorché in piccola parte, socio della società, eppertanto titolare di un potere di controllo, circostanza che gli conferisce il diritto di conoscere ogni notizia "sullo svolgimento degli affari sociali", come recita l'art. 2476 c.c., comma 2. IN DIRITTO
Per gran parte inammissibile è il contenuto della memoria difensiva, ove lo si voglia ritenere integrativo dei motivi di ricorso: esso si articola - per lo più - in considerazioni di mero fatto, nel contesto di una impugnazione che è ammessa soltanto per violazione di legge (art. 325 c.p.p.). La pur esilissima motivazione consente di affermare che il ricorso è infondato.
La disposizione dell'art. 2625 c.c., n. 2 presidia sia il regolare esercizio del controllo sugli atti di gestione sociali, sia il patrimonio dei soci (e di riflesso anche la tutela delle minoranze), contempla una condotta diversa dalla previgente normativa (il "vecchio" art. 2623, n. 3): non è più contemplato il comportamento di impedimento, ma anche quello del solo ostacolo al controllo. Si tratta, quindi, di una previsione assai più ampia ed elastica. L'allusione all'"artificio" non esaurisce la previsione normativa, che è finalisticamente orientata a scongiurare il risultato che "comunque" possa frapporsi alla legittima pretesa di controllo. Pertanto, la norma sottende ogni modalità che renda impossibile o difficoltosa l'azione di verifica da parte di chi, secondo la legge, è legittimato ad una istanza di controllo sulla gestione o sulla sua rappresentazione contabile.
Cosicché, l'azione illecita può estrinsecarsi nell'occultamento di documenti o in ogni altra idonea attività a ciò orientata, come il falso intersocietario, la simulazione, la falsificazione di dati, la rappresentazione così carente da risultare artificiosa, l'infedele verbalizzazione o anche la tenuta delle scritture in modo così disordinato da impedire la possibilità di una corretta rappresentazione del dato di gestione o di patrimonio (cfr. Cass. pen. Sez. 3^, 9.7.1963 Romano, Mass. Cass. Pen., 1964,100), ecc.. Anche il secondo mezzo è infondato.
L'art. 2622 è reato perseguibile a querela ove il falso promani da società non quotata.
Ai sensi dell'art. 120 c.p., la titolarità del diritto di querela spetta alla persona offesa.
Tuttavia, trattandosi di reato contro il patrimonio, la persona offesa viene a confondersi con il danneggiato, dunque, a colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito (cfr. per la analoga fattispecie di truffa Cass. pen., Sez. 2^, 12.11.1993, Cerello, n. 185869).
In questa prospettiva il termine di cui all'art. 124 c.p. per la sua proposizione decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso: cioè, dall'accertamento del danno, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele.
La determinazione di questo momento è profilo di fatto, che sfugge al giudizio di legittimità.
Dal rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010