Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, la omessa valutazione dei comportamenti processuali ed extraprocessuali di una parte può integrare vizio della motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, quando tali comportamenti siano astrattamente idonei, ove presi in considerazione dal giudice di merito, a determinare una decisione diversa da quella adottata. Tali comportamenti devono essere presi in considerazione dal giudice di merito anche se emergano da atti ed indagini svolte in sede penale, costituendo in tal caso semplici indizi, idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dev'essere valutata - in conformità alla regola in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15181 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANDREA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato LUCA FIORMONTE, difeso dall'avvocato SERGIO NUNZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BNL INVESTIMENTI S.I.M. p.A. (già Società Interbancaria Investimenti SIM SPA) di seguito per brevità BNL Investimenti), con sede in Milano, in persona del Suo Amministratore Delegato dott. Giovanni Maria Dal maschio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO CARPIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 115/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione Prima Civile emessa il 22 ottobre 1999, depositata il 28 gennaio 2000; RG. 1695/95;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato CARPIO ERNESTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il tribunale di Grosseto il 23 luglio 1993 IA NI chiese l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di L. 25.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei confronti della s.p.a. Interbancaria Investimenti, esponendo: - di aver sottoscritto il 4 marzo 1992, con la Interbancaria Nazionale Gestione per Azioni, Agenzia di Follonica, un investimento azionario per l'importo di L. 25.000.000; - che, dalla data dell'investimento azionario, non le era stato corrisposto alcun interesse;
- che il 7 gennaio 1993 la Interbancaria Investimenti s.p.a. aveva dichiarato che l'operazione finanziaria era priva di riscontro e che il promotore della società era stato sollevato da ogni incarico a far data dal 31 marzo 1992.
Emesso dal presidente del tribunale di Grosseto il richiesto decreto, la Interbancaria Investimenti s.p.a. propose opposizione davanti al tribunale di Grosseto, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del tribunale di Grosseto, essendo competente il tribunale di Milano;
sostenne, tra l'altro, che il pagamento non era stato effettuato cori mezzo certo, ma con un imprecisato "giroconto da altro investimento".
Espletata l'istruttoria del caso, il giudice adito, con sentenza in data 3 novembre 1995, rigettò la proposta opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Gravata la sentenza ad opera della soccombente, la corte di appello di Firenze, con sentenza depositata in data 26 gennaio 2000, accolse l'appello proposto dalla Interbancaria Investimenti s.p.a., rilevando in parte motiva che la NI, in realtà, non aveva provato il dedotto investimento, considerato che nel modulo da lei sottoscritto, di investimento in fondi comuni gestiti da Interbancaria Gestione per L. 25.000.000, si faceva riferimento a somme derivate da un fantomatico giroconto, laddove seppure richiesta espressamente, l'appellata non aveva fornito spiegazioni sui mezzi di pagamento utilizzati per consegnare la suindicata somma.
Per la cassazione di tale sentenza IA NI ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso la società BNL Investimenti SIM s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente rileva la corte che, pur essendo stata la sentenza impugnata notificata in data 6 aprile 2000, è da escludere l'inammissibilità del ricorso, notificato il 6 giugno 2000. Ai sensi degli artt. 106 e 107 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove sola se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto. È pacifico che la nullità della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario incompetente preclude il decorso del termine breve di impugnazione (S.U. 12 febbraio 1999, n. 51). Nella specie, è da escludere la potestà dell'ufficiale giudiziario addetto al tribunale di Milano di notificare in Firenze, ai fini di cui allo art. 285 c.p.c., sia pure a mezzo del servizio postale, la sentenza della corte di appello di Firenze, non attenendo in nessun modo la notifica di tale provvedimento ad affari di competenza di organi giurisdizionali della sede cui egli era addetto, mentre il soggetto nei cui confronti è stata eseguita la notifica, (a cioè l'odierna ricorrente, aveva eletto domicilio in Firenze. Conseguentemente, la notifica in questione deve essere ritenuta invalida ed insuscettibile di produrre la decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 326 c.p.c. 2) Sempre preliminarmente, va rilevato che nella presente fase del giudizio si è costituita, come resistente, la società BNL Investimenti SIM, soggetto diverso dalla Società Interbancaria Investimenti SIM, nei cui confronti risulta emessa la sentenza impugnata. Per cui, a fronte dell'eccezione sollevata dalla ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., deve ritenersi che non sia stata fornita la prova della "legittimatio ad processum" della società costituitasi in sede di legittimità.
3) Con l'unico motivo, la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c., deduce che la corte distrettuale aveva ritenuto che essa ricorrente non aveva fornito la prova del fatto posto a fondamento della sua domanda, ponendo in luce che il semplice riferimento di essa NI al giudizio penale svoltosi
contro
RT TO, avviato su querela della stessa Interbancaria Investimenti e che aveva visto questa ultima costituirsi parte civile in quel processo penale ottenendo la condanna dell'imputato RT TO al pagamento in suo favore della somma di L. 800.768.351 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale determinato dall'ammontare delle somme (comprendenti anche la somma rivendicata dalla NI) sottratte dal RT ai clienti della Interbancaria Investimenti, non poteva ritenersi idoneo per assolvere l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.. Al contrario, l'attore ha l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati e quindi, nel caso di specie, l'affidamento della sauna di L. 25.000.000 ad TO RT quale agente della Interbancaria Investimenti. Ma era indubbio, sostiene la ricorrente, che il principio enunciato nell'art. 2697 c.c. non è operante quando il giudice può formare il proprio convincimento in base agli elementi probatori già acquisiti al processo, costituiti nella specie dalla denunzia - querela proposta dalla Interbancaria Investimenti contro il proprio promotore finanziario TO RT, per il reato di appropriazione indebita della somma di L. 666.500.000, costituita dagli investimenti di vari soggetti, tra cui l'odierna ricorrente, per l'importo di L. 25.000.000. Si doveva, comunque, tenere conto della sentenza penale del Pretore di Massa Marittima di condanna del menzionato RT, sentenza passata in giudicato, sia pure successivamente alla sentenza oggetto della presente impugnazione. La censura è fondata per quanto di ragione.
La omessa valutazione del comportamento processuale ed extraprocessuale della parte convenuta può integrare vizio della motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia (sostanzialmente dedotto nella specie, anche se nel ricorso si fa solo riferimento al vizio di violazione di legge), quando tale comportamento sia astrattamente idoneo, ove preso in considerazione dal giudice del merito, a determinare una decisione diversa da quella adottata. Nel caso di specie si tratta di verificare se il comportamento extraprocessuale della società resistente, con particolare riferimento al processo penale iniziato proprio a seguito della querela proposta dalla società Interbancaria Investimenti, ove preso in esame dal giudice del merito, avrebbe potuto esimere l'attrice dall'onere della prova, nel cui mancato assolvimento invece la sentenza fonda il rigetto della domanda.
Al riguardo soccorre il costante indirizzo interpretativo di questo S.C. (ex plurimis, Cass. 12422/2000), secondo cui il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, può e deve utilizzare, con riferimento al principio della unitarietà della giurisdizione, prove raccolte in altro giudizio tra le stesse o altre parti, avvalendosi anche delle risultanze derivanti da atti ed indagini svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi, idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio e la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità alla regola in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento, che è di specifica competenza del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Nella specie, è ben vero che la sentenza impugnata contiene una valutazione negativa, peraltro, limitata alla querela proposta dalla società, che è stata ritenuta non fornire alcun specifico elemento di prova in ordine alla dazione della somma di L. 25.000.000 dalla ricorrente all'ex agente della Interbancaria TO RT. Peraltro, tale apprezzamento non è sufficiente. Invero, pur essendo indubbio che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non essendosi la stessa costituita parte civile nel procedimento penale svoltosi nei confronti del RT medesimo, la sentenza di condanna di questo ultimo certamente non può far stato nei confronti della NI;
peraltro il giudice del gravame avrebbe dovuto farsi carico di valutare le risultanze del procedimento penale ed accertare se dall'esame delle medesime risultasse, ad opera della società querelante, un implicito riconoscimento della dazione della somma in questione dalla ricorrente all'ex agente della società resistente, con conseguente superfluità della relativa prova da parte della ricorrente medesima.
In questo ristretto limite, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà, nell'esaminare nuovamente il merito, ai suindicati principi, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 26 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003