Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15181
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Sentenza 10 ottobre 2003

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In tema di valutazione della prova, la omessa valutazione dei comportamenti processuali ed extraprocessuali di una parte può integrare vizio della motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, quando tali comportamenti siano astrattamente idonei, ove presi in considerazione dal giudice di merito, a determinare una decisione diversa da quella adottata. Tali comportamenti devono essere presi in considerazione dal giudice di merito anche se emergano da atti ed indagini svolte in sede penale, costituendo in tal caso semplici indizi, idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dev'essere valutata - in conformità alla regola in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15181
    Data del deposito : 10 ottobre 2003

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