Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
Mentre "persona offesa" dal reato è solo il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, "persona danneggiata" dal reato può essere chiunque abbia subito, in conseguenza dell'azione delittuosa, un qualsivoglia danno civile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/1999, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO RO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo studio dell'avvocato MAURO MELLINI, difeso dall'avvocato VITTORIO D'ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDITRICE IL MESSAGGERO SOC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 821/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 7/2/96 depositata il 04/03/96; RG.2897/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato D'ANGELO VITTORIO;
udito l'Avvocato D'ALESSIO ANTONIO (con delega Avv. Punzi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione del 25.1.1991, CO AN conveniva davanti al Tribunale di Roma la società editrice del quotidiano "Il Messaggero", chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali e materiali stimati in L 200 milioni, per averlo diffamato a mezzo stampa, nonché per aver violato il segreto istruttorio, in attuazione di una campagna denigratoria condotta nei suoi confronti tra il 1979 e gli inizi del 1980, mentre era detenuto in carcere per concussione.
Precisava in particolare che il detto quotidiano era uscito il 9.1.1980 con un editoriale in cui si faceva riferimento all'invio di una comunicazione giudiziaria, che non poteva non essere conosciuta dal giornale quanto meno il giorno precedente la pubblicazione dell'articolo (8.1.1980), mentre egli aveva ricevuto la comunicazione solo nella tarda mattinata dello stesso giorno di uscita del giornale.
Dichiarava l'attore che il procedimento penale ex art. 326 c.p., iniziato su sua denunzia, si era concluso con sentenza di proscioglimento contro ignoti, emessa dal Pretore di Perugia il 22.12.1987, e che in relazione all'episodio di concussione di cui alla comunicazione giudiziaria, era stato assolto per non aver commesso il fatto.
Il tribunale rigettava la domanda con sentenza del 19.5.1993. La corte di appello di Roma, adita dal CO, con sentenza del 7.2.1996, confermava la sentenza. Riteneva la corte, che, quanto al reato di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreto d'ufficio) sussisteva il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in quanto la persona offesa dal reato era solo la pubblica amministrazione e, quindi, non era possibile prospettare un diritto al risarcimento del danno da parte del privato.
Riteneva, in ogni caso, il giudice di appello che dalla rivelazione anticipata di qualche ora della comunicazione giudiziaria non poteva essere derivato alcun danno all'attore, sotto il profilo dell'art.326 c.p., essendo, al più ipotizzabile un danno per il diverso e successivo reato di cui all'art. 595 c.p., come diffamazione a mezzo stampa.
Sennonché la corte escludeva anche il danno conseguente ad ipotizzabile diffamazione, sia perché nella fattispecie esisteva il diritto di cronaca da parte del giornale, sia perché in ogni caso, il diritto al risarcimento era prescritto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il CO.
Resiste con controricorso la Società editrice il Messaggero, che ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 326 c.p. per aver escluso la plurisoggettività e la plurioffensività del reato di cui all'art. 326 c.p. e per non aver spiegato perché le argomentazioni della difesa sul punto non erano idonee a far ritenere che esso attore non era legittimato all'azione proposta. Osserva il ricorrente che l'articolista è stato complice del reato di violazione del segreto d'ufficio e quindi autore del reato di diffamazione a mezzo stampa.
2. Il ricorso va rigettato.
Va, anzitutto, rilevato che il reato di rivelazione di segreto d'ufficio è certamente un reato proprio, in quanto per l'art. 326 c.p. autore del reato è esclusivamente "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio". Sennonché premesso ciò, va osservato che, per pacifica giurisprudenza, nei reati contro la pubblica amministrazione, può concorrere con l'intraneus (pubblico ufficiale o incaricato del pubblico servizio), anche l'extraneus, nella consumazione del fatto di reato, allorché concorrano gli elementi individuanti il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) (Cass. pen. 16.1.1978, Straziota).
Detto concorso da parte dell'extraneus è possibile anche se il soggetto qualificato, autore del reato, è rimasto ignoto, purché, ovviamente, sia invece certo che quest'ultimo abbia concorso nel reato, altrimenti mancherebbe il reato proprio in questione, essendo concepibili altre fattispecie criminose.
Il punto non è contestato dalla sentenza impugnata, che ha escluso la legittimazione attiva dell'attore in relazione alla domanda di risarcimento del danno non perché non era concepibile un concorso nel reato proprio in questione da parte dell'articolista, ma solo perché unico soggetto danneggiabile da detto reato era la pubblica amministrazione e non il soggetto privato.
Sotto quest'ultimo profilo la motivazione dell'impugnata sentenza è errata in diritto ( e per l'effetto essa va solo corretta nella motivazione, essendo esatto il dispositivo, ai sensi dell'art. 384, ult. comma c.p.c.).
3. Va infatti distinta la persona offesa dal reato dal soggetto danneggiato dallo stesso.
La persona offesa è esclusivamente il soggetto titolare del bene giuridico protetto ( o dell'interesse tutelato) (art. 90 c.p.c. ). Nell'ipotesi di cui all'art. 326 c.p. il bene giuridico tutelato è esclusivamente il buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., per cui la persona offesa è esclusivamente la P.A. (Cass. Pen. 29.11.1993, Coco). Il soggetto danneggiato dal reato è, invece, ogni soggetto che dal reato nel caso concreto abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale, che, ai sensi della legge civile lo legittima alla domanda di risarcimento ( art 74 c.p.p., art. 185 c.p. ed artt. 2043 - 2059 c.c.). Ne consegue che l'individuazione della persona offesa non esaurisce l'individuazione di ogni possibile danneggiato civile dal reato, dovendo quest'ultimo essere accertato con riferimento al caso concreto.
Pertanto va corretta la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui afferma la non legittimazione attiva dell'attore a richiedere il risarcimento del danno conseguente all'assunto reato di cui all'art. 326 c.p., sul presupposto errato che, essendo persona offesa di detto reato solo la pubblica amministrazione, solo quest'ultima poteva aver subito un danno dal reato e non un privato.
3. Sennonché la sentenza impugnata ha rigettato la domanda anche per altra ragione.
Infatti, valutando nel merito la questione, ha ritenuto che dalla rivelazione anticipata di qualche ora della notizia dell'avvenuta comunicazione giudiziaria non poteva essere derivato alcun danno, potendo l'eventuale danno essere valutato sotto il diverso profilo diffamatorio, la conseguenza del reato di cui all'art. 595 c.p.c.. Sotto quest'ultimo profilo la Corte ha escluso un danno per la diffamazione, sia per la ritenuta esistenza nella fattispecie dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca da parte dell'articolista e quindi del giornale, sia per la ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. In merito a questi punti, che sorreggono autonomamente la sentenza impugnata (inesistenza in concreto di alcun danno conseguente all'eventuale reato di rivelazione di segreto di ufficio, inesistenza del danno dal reato di diffamazione per il legittimo esercizio del diritto di cronaca ed in ogni caso prescrizione del diritto al risarcimento del danno) nessuna specifica censura ha mosso il ricorrente con il ricorso (non essendo ammissibili le nuove e diverse censure mosse dal ricorrente solo in sede di discussione, non attenendo a questioni rilevabili d'ufficio).
Ne consegue che, poiché la sentenza impugnata si fonda in modo autonomo su questa seconda ratio decidendi non censurata, il ricorso va rigettato.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente e liquidate in complessive L. 274.000=, oltre L. seimilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999