Sentenza 15 luglio 2009
Massime • 1
La competenza a disporre intercettazioni di conversazioni o comunicazioni al fine di agevolare le ricerche del latitante spetta al giudice per le indagini preliminari, ove si tratti di latitante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, e al giudice dell'esecuzione, ove si tratti invece di latitante sottrattosi ad ordine di carcerazione, salvo che sussistano, in tale ultimo caso, concorrenti necessità investigative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2009, n. 48972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48972 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/07/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1520
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 002356/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG SA DA N. IL 16/02/1960;
2) AE TO N. IL 15/09/1957;
avverso SENTENZA del 05/06/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
Sentito il P.G. Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i dif. Avv. Placanica C. e avv. Pitosi B..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5.6.2008 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la responsabilità di IG OS DA in ordine ai reati di cui: (C) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 commi 2, 3 e 4, (D) artt. 81, 110 e 112 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (U) art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nonché la responsabilità di AE AN in ordine ai reati di cui: (B) art. 416 bis c.p., comma 4, art. 61 c.p., n. 6, (C) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2, 3 e 4, art. 61 c.p., n. 6, (D) artt. 81, 110
e 112 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (P) art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 80, comma 2;
ribadiva il trattamento sanzionatorio adottato nei confronti della IG (anni otto, mesi due di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa); riduceva la pena al AE ad anni venti di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa, così riformano parzialmente la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 23.6.2006. Avverso la summenzionata sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria la IG ed il AE proponevano separati riscorsi per cassazione.
La IG, personalmente, deduceva:
1) violazione degli artt. 267, 271, 295 e 191 c.p.p., e vizio di motivazione con riferimento alla emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni da parte di g.i.p., che sarebbe stato funzionalmente incompetente.
Invero, poiché il procedimento, nell'ambito del quale era stata adottata la misura cautelare a cui il latitante si era sottratto, era pendente davanti alla Corte di assise di Reggio Calabria, in quest'ultima avrebbe dovuto essere individuato il giudice funzionalmente competente ad emettere i provvedimenti autorizzatati vi delle dette intercettazioni.
Il mancato rispetto dei canoni attributivi della competenza funzionale avrebbe determinato la nullità degli accennati decreti autorizzativi e conseguentemente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. 2) Violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, art. 271 c.p.p., e vizio di motivazione con riferimento all'omissione, nei decreti del P.M., della specifica indicazione dei presupposti per l'utilizzazione di impianti esterni rispetto a quelli installati presso la procura della Repubblica.
3) Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, art. 192 c.p.p., e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità dell'imputata.
L'identificazione della ricorrente, quale soggetto appellato nel corso delle conversazioni oggetto di intercettazione, sarebbe fondata su un dato deduttivo assolutamente vacuo e caduco e, quindi, insuscettibile di determinare ragionevoli certezze. In ogni caso, sarebbe stata ritenuta in maniera assolutamente superficiale l'adesione dell'imputata al sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, benché i rapporti intrattenuti con i presunti sodali fossero stati contingenti, sporadici e transitori.
Il AE, per mezzo del difensore, deduceva:
1) Violazione dell'art. 721 c.p.p.. Il provvedimento di estradizione, richiamato dalla corte territoriale, pur riportando nella premessa l'indicazione dell'ordinanza di custodia cautelare con la quale erano stati contestati i reati per cui è processo, nella parte dispositiva non farebbe più riferimento a tali reati, di guisa che l'estradizione non risulterebbe, nella specie, essere stata concessa per i medesimi reati.
2) Violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. I decreti, con cui il P.M. aveva autorizzato l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, sarebbero privi di idonea motivazione e, quindi, affetti da nullità con la conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
3) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Le imputazioni di cui ai capi D) e P) sarebbero state formulate in maniera assolutamente generica.
4) Violazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di individuazione dell'imputato. L'identificazione di quest'ultimo con il soggetto appellato con l'espressione "rapaglia" o "rapoglia" sarebbe fondata su argomentazioni non decisive.
5) Violazione della legge penale, mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui ai capi C), D) e P).
La circostanza che in talune conversazioni tra coimputati si farebbe riferimento ad ingenti somme di denaro non consentirebbe di ritenere raggiunta la prova che tali conversazioni, a cui sarebbe rimasto estraneo l'imputato, fossero necessariamente connesse a pregresse forniture di sostanze stupefacenti.
6) Violazione della legge penale e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. Il ruolo di mero fornitore dell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti non dimostrerebbe la partecipazione dell'imputato alla stessa associazione.
Il ricorso della IG deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte Suprema ha chiarito - come ha anche ricordato la corte territoriale nella sentenza impugnata - che la competenza a disporre, ai sensi dell'art. 295 c.p.p., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni al fine di agevolare le ricerche del latitante deve ritenersi appartenente al giudice per le indagini preliminari, qualora si tratti di latitante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, ed al giudice dell'esecuzione, qualora si tratti di latitante sottrattosi ad ordine di carcerazione, salvo che sussistano concorrenti necessità investigative (Cass. Pen. Sez. 5^, 5.12.2007, n. 15322, CED 239382). Invero, nell'ipotesi di latitante sottrattosi - come nella specie - ad ordinanza di custodia cautelare, la natura investigativa della pertinente attività induce ad individuare nel g.i.p. il giudice competente a disporre le relative intercettazioni, tale restando sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel procedimento in relazione al quale è stato emesso il titolo custodiale.
Il secondo motivo è, parimenti, privo di fondamento. Nel caso di intercettazioni disposte ai sensi dell'art. 295 c.p.p., comma 3, per agevolare la ricerche di un latitante, sono da ritenersi, per ciò stesso, sussistenti le "eccezionali ragioni di urgenza", che, in base a quanto previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3, legittimano l'uso di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, nulla rilevando in contrario il fatto che il P.M. non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 267 c.p.p., comma 2, di disporre direttamente l'effettuazione delle operazioni (Cass. Pen. Sez. 5^, 5.12.2007, n. 15322, CED 239383). D'altra parte, la sentenza impugnata ha evidenziato che il P.M., nel disporre, nei provvedimenti attuativi, l'utilizzazione degli impianti installati presso la sala di ascolto del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria aveva dato atto, in maniera esaustiva, tanto della indisponibilità (attestata anche dal competente funzionario) di postazioni idonee presso la sala di ascolto della procura della Repubblica, quanto della necessità di consentire alle forze di p.g. operanti la predisposizione di servizi di riscontro e verifica del contenuto delle telefonate.
Con il terzo motivo la ricorrente, mediante la formale prospettazione di vizi di legittimità, sollecita, in effetti, una "rivalutazione" delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio in cassazione, che, anche dopo la novella codicistica introdotta dalla legge 46/2006, si risolve in un giudizio di mera legittimità (Cass. Pen. Sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546, CED 235510). In ogni caso, il motivo in esame è destituito di fondamento. La corte territoriale ha giustificato la conferma della responsabilità della IG con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici.
In particolare, detta corte ha dimostrato, con argomentazioni rispettose dei canoni della logica e delle regole di valutazione della prova, l'identificazione della IG con la "signora del debito", nominata nelle intercettazioni telefoniche, e la sussistenza, da parte dell'imputata, di un "consolidato rapporto di fornitura di sostanze stupefacenti, idoneo a fondare il contestato vincolo associativo, finalizzato ad incrementare il traffico della droga ed ottenere i massimi guadagni".
Il ricorso del AE deve essere, del pari, rigettato. Il primo motivo è infondato.
L'omissione nel dispositivo del provvedimento di estradizione, denunciata dal ricorrente, è stata "sanata" con successivo provvedimento dell'Autorità giudiziaria spagnola che, adottando la procedura di correzione di errore materiale, ha integrato il predetto dispositivo con l'indicazione dell'ordinanza di custodia cautelare, con la quale il g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria, in data 3.7.2001, aveva contestato al AE i reati in esame. Risulta, quindi, che l'estradizione dell'imputato è stata ritualmente concessa dallo Stato estero.
Il secondo motivo è privo di fondamento per le stesse ragioni esposte nella disamina del primo e del secondo motivo del ricorso della IG.
Il terzo motivo è ripetitivo di analoga censura motivatamente rigettata dalla corte territoriale, la quale ha rilevato che le condotte descritte nei capi D) e P) erano sufficientemente specificate, avuto riguardo ai profili di fatto contestati, con riferimento alla detenzione e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (capo D) e di 10,515 Kg. di cocaina (capo P), per cui nessun pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato era configurabile.
Il quarto, quinto e sesto motivo costituiscono censure in fatto non consentite in sede di legittimità.
Comunque, detti motivi sono infondati.
La corte di merito ha giustificato l'identificazione del AE con la persona denominata nelle intercettazioni come "rapaglia" o "rapoglia" e la conseguente conferma della responsabilità dell'imputato con congrue e corrette argomentazioni, evidenzianti segnatamente che gli accertati "rapporti intrattenuti dal AEI con il gruppo Sangallo" lo rendevano "partecipe a pieno titolo del sodalizio criminoso dedito alle attività di narcotraffico". Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 15 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009