Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2013, n. 51508
CASS
Sentenza 4 dicembre 2013

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Integra il delitto di favoreggiamento personale l'omessa denuncia di reato da parte di un appartenente alla polizia di Stato che abbia appreso la "notitia criminis" nel corso di una conversazione informale, se la condotta è posta in essere nella consapevolezza dell'utilità derivante da tale omissione agli autori del reato presupposto, in quanto gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono gravati dell'obbligo di denuncia anche in relazione a notizie acquisite fuori dell'attività di servizio. (Fattispecie relativa ad un appartenente alla Polizia di Stato che, informato dal titolare di un esercizio commerciale di richieste estorsive, induceva il medesimo a soggiacere alle pretese illecite suggerendogli di cercare un intermediario).

Commentario1

  • 1Medico cura un latitante: non c'è favoreggiamento nè omesso referto (Cass. 38281/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Curare un latitante non è reato: nel bilanciare il diritto alla salute e l'interesse pubblico ad un puntuale esercizio dell'attività di amministrazione della giustizia (ed all'accertamento di fatti penalmente sanzionati) prevalgono i valori legati alla integrità fisica; non vi è neppure obbligo di referto se le ferite si sono svipuppate nel corso di una rissa, dato che il referto all'autorità giudiziaria esporrebbe il latitante al rischio di essere incriminato. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 21 settembre 2015, n.38281 Pres. Milo ? Est. Paternò Raddusa RITENUTO IN FATTO 1. A.L. e T.M. sono stati condannati dal Tribunale di Torre Annunziata alla pena di giustizia perchè …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2013, n. 51508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51508
Data del deposito : 4 dicembre 2013

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