Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di favoreggiamento personale l'omessa denuncia di reato da parte di un appartenente alla polizia di Stato che abbia appreso la "notitia criminis" nel corso di una conversazione informale, se la condotta è posta in essere nella consapevolezza dell'utilità derivante da tale omissione agli autori del reato presupposto, in quanto gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono gravati dell'obbligo di denuncia anche in relazione a notizie acquisite fuori dell'attività di servizio. (Fattispecie relativa ad un appartenente alla Polizia di Stato che, informato dal titolare di un esercizio commerciale di richieste estorsive, induceva il medesimo a soggiacere alle pretese illecite suggerendogli di cercare un intermediario).
Commentario • 1
- 1. Medico cura un latitante: non c'è favoreggiamento nè omesso referto (Cass. 38281/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Curare un latitante non è reato: nel bilanciare il diritto alla salute e l'interesse pubblico ad un puntuale esercizio dell'attività di amministrazione della giustizia (ed all'accertamento di fatti penalmente sanzionati) prevalgono i valori legati alla integrità fisica; non vi è neppure obbligo di referto se le ferite si sono svipuppate nel corso di una rissa, dato che il referto all'autorità giudiziaria esporrebbe il latitante al rischio di essere incriminato. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 21 settembre 2015, n.38281 Pres. Milo ? Est. Paternò Raddusa RITENUTO IN FATTO 1. A.L. e T.M. sono stati condannati dal Tribunale di Torre Annunziata alla pena di giustizia perchè …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2013, n. 51508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51508 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1876
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 33258/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.m. presso il Tribunale di Palermo;
avverso l'ordinanza del 07/06/2013 del Tribunale di Palermo emessa nel procedimento del riesame proposto da:
1. TE UI, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 07/06/2013 il Tribunale di Palermo ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TE UI avverso il provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di quella città, in relazione al delitto di favoreggiamento aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, annullando il provvedimento.
2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Palermo deducendo violazione di legge con particolare riferimento alla norma incriminatrice di cui all'art. 378 c.p.. In fatto l'imputazione era stata generata dal contenuto di una intercettazione ambientale, nel corso della quale il TE, rappresentate delle forze dell'ordine, risultava convincere tale BI SA, titolare di un esercizio commerciale, che gli riferiva delle pretese commerciali rivoltegli per l'utilizzo di specifiche macchine per il caffè e l'installazione nel suo esercizio di videopoker, a sottoporsi alla pratica del versamento del "pizzo" riconosciuto da tutti coloro i quali esercitavano attività economiche nella stessa zona, suggerendogli di cercare a tal fine un intermediario.
Si deduceva dal contesto della conversazione che l'interessato, oltre a non prospettare alla vittima di rivolgersi alle autorità, forniva una lettura benevola delle attività illecita svolta dalla compagine associativa, dimostrando così il dolo diretto nell'agevolazione dell'azione di questa. Il complesso di tali affermazioni escludeva, secondo il ricorrente, che nella condotta del TE potesse ravvisarsi sono la necessità di tutelare il suo interlocutore, esplicitando a questi l'effettivo contenuto della richiesta formulatagli e la forza dei suoi contradditori.
Si osserva inoltre che la conversazione si inseriva nel contesto di solidi legami dell'indagato con i componenti del mandamento di Pagliarelli.
Il complesso dell'attività svolta dal TE a seguito delle richieste della parte offesa sul tentativo di estorsione ha avuto l'effetto di concretizzare un'iniziativa volta tutelare gli interessi dell'articolazione territoriale mafiosa di quella zona. Alla luce di tale circostanza di fatto si contesta l'assunto sulla base del quale sembra essersi mosso il Tribunale, che ha ritenuto necessario provare l'omissione della denuncia da parte dell'appartenente alla polizia per integrare il delitto contestato, in quanto nella specie è stata contestata non omessa denuncia ma il diverso delitto di favoreggiamento, reato di pericolo di natura istantanea, per la cui consumazione risulta irrilevante sia la capacità di intralciare il corso della giustizia, che lo scopo perseguito dall'agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve preliminarmente osservarsi che, malgrado la forma libera della condotta integrante il favoreggiamento, e la sua natura di reato di pericolo, nella specie, ove il reato di estorsione era in corso di esecuzione, solo l'individuazione di un obbligo giuridico di intervento dell'agente, correlato alla sua qualità di esponente della polizia giudiziaria, e pertanto tenuto ad inoltrare la denuncia, consente di inquadrare i fatti nel reato prospettato, potendo in assenza di tale obbligo di intervento intendersi l'azione compiuta -sostanziatasi nel chiarimento delle richieste illecite formulate, e nel consiglio di aderirvi - come realizzata in un'ottica di esecuzione del proposito criminoso ed astrattamente configurarsi come concorso nel tentativo di estorsione. Invero il consiglio formulato, prima ancora che essere mirato a consentire l'elusione delle investigazioni, proposito rilevante solo per effetto della natura dell'attività svolta dall'agente, risulterebbe muoversi in conformità al proposito criminoso avuto di mira dagli estorsori. La condotta favoreggiatrice, sia pure espressa nella forma libera ipotizzata dalla disposizione incriminatrice, può concretizzare l'azione di ostacolo alle indagini contestata solo in considerazione della natura dell'attività professionale del TE, che produce la punibilità dell'omissione compiuta, identificabile nella mancata presentazione della denuncia, solo in presenza di un obbligo giuridico di intervento, secondo il criterio generale stabilito dall'art. 40 c.p.. In tal senso non può condividersi la conclusione raggiunta dal Tribunale del riesame, che ha fondato la sua decisione sulla possibilità di scindere i due aspetti, occupandosi incidentalmente, per escluderlo, del reato di omissione di denuncia, in ragione della sua ritenuta autonomia;
in senso contrario nella specie tale autonomia non sussiste, potendo, in ragione del tipo di intervento realizzato, limitato ad un consiglio, ravvisarsi favoreggiamento solo ipotizzando l'esistenza dell'obbligo giuridico di intervento. Ciò in quanto l'omissione era suscettibile di evidenziare l'univoca volontà di aiutare gli esecutori del delitto di estorsione in corso di realizzazione a sottrarsi alle investigazioni, elemento essenziale del reato contestato, per la correlazione all'attività obbligatoria demandata all'interessato in conseguenza della sua attività. In proposito il Tribunale ha escluso la configurabilità dell'obbligo di denuncia, negando la qualifica di ufficiale o agente di p.g. al TE, sulla base di precedenti di questa Corte. In senso contrario deve evidenziarsi che la L. 1 aprile 1981, n. 121, art. 39, espressamente specifica che "agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti, al ruolo degli ispettori, ed alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria" mentre l'art. 68, della medesima legge specifica che "Gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione". Conseguentemente, pacifico l'inquadramento del TE nel corpo della Polizia di Stato, questi, al di là delle funzioni nel concreto svolte, possedeva la funzione di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ed era pertanto tenuto all'intervento anche ove, come nella specie, sia venuto a sapere della richiesta formulata ad BI nel corso di una conversazione informale e non nello svolgimento della sua attività d'ufficio, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 361 c.p., comma 2, che sancisce la punibilità dell'omissione di rapporto ove connessa alla notizia di reato appresa dall'agente o ufficiale di polizia giudiziaria, qualunque sia la sua modalità di acquisizione, essendo rimessa agli esercenti di tali funzioni anche l'acquisizione della notizia su iniziativa diretta.
La diversa decisione di questa Corte citata nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 15923 del 05/03/2013, dep. 05/04/2013, imp. Di Mauro, Rv. 254707), dei cui principi interpretativi si ritiene operare un' applicazione nella specie, si riferisce al caso, del tutto differente, di omissione di denuncia dell'appartenente alla Polizia di Stato di reato commesso in suo danno, in cui la condizione di vittima del reato non consentiva di trarre dalla consumata omissione, la sicura finalità di agevolazione del reo;
per contro, in senso opposto a quanto argomentato, in quel contesto è stata esclusa la configurabilità del favoreggiamento, sotto l'aspetto della finalità della condotta, non dell'obbligo di denuncia, valutazione concreta sulla quale, in senso contrario, in quel giudizio è stato sollecitata, con il disposto annullamento, la valutazione del giudice di merito.
L'inquadramento richiamato rifluisce necessariamente sulla configurabilità concreta del delitto di favoreggiamento, atteso che l'omissione realizzata, malgrado l'immediata configurazione all'indagato dell'accaduto quale specifica ipotesi di reato, resa evidente dalle espressioni usate da questi nel corso dell'incontro, nell'occasione del quale l'agente esplicito al suo interlocutore proprio il senso delle richieste formulategli, ha concretizzato un aiuto agli agenti a sottrarsi alle investigazioni, inibendone lo svolgimento in relazione allo specifico oggetto, sia nell'immediato, sia, con l'indicazione fornita alla vittima di soggiacere alle richieste per la predominanza in fatto dei richiedenti, anche per futuro.
3. Sulla base delle considerazioni esposte deve ravvisarsi la violazione di legge denunciata con il proposto ricorso, individuabile nell'esclusione dei gravi indizi del reato di favoreggiamento, avvenuta sulla base del disconoscimento dell'obbligo giuridico di attivazione dell'interessato, per la sua qualifica professionale, che deve invece ritenersi sussistente in forza della ricostruzione normativa richiamata, inattività la cui oggettiva portata favoreggiatrice deriva dalla potenzialità dell'omissione a produrre intralcio al corso della giustizia e la cui natura cosciente e volontaria è idonea ad identificare il dolo nel reato contestato, generico, consistente nella consapevolezza dell'utilità derivante agli autori del reato da tale omissione.
4. Ritenuta, per i motivi esposti, l'astratta configurabilità del reato contestato nella fattispecie, annullato il provvedimento impugnato, deve rimettersi alla valutazione del giudice di merito la sussistenza nel concreto degli ulteriori elementi concreti legittimanti la misura imposta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013