Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
In tema di procedura di estradizione, qualora in epoca successiva alla sentenza favorevole alla richiesta dello Stato estero si provveda con decreto ministeriale alla sospensione della consegna del cittadino e si chieda la revoca della misura coercitiva, il mantenimento del ritiro del passaporto, una volta revocata dal giudice la misura, non trova alcuna giustificazione, trattandosi di adempimento funzionale ad eventuale misura cautelare del divieto di espatrio che, in assenza di richiesta del Ministro, non può essere disposta (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto sul presupposto della pendenza della pratica estradizionale e del permanere dell'esigenza di evitare che il possesso del passaporto potesse favorire la sottrazione dell'estradando all'esecuzione della consegna).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2001, n. 34796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34796 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ORESTE CIAMPA - Presidente - del 05/07/2001
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 2752
3. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 845/2001
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IR PI PA, n. a Roma il 28.11.1944
avverso la ordinanza in data 23 - 25 ottobre 2000 della Corte di appello di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. Fatto
Con ordinanza in data 23 - 25 ottobre 2000 la Corte di appello di Roma, tra l'altro, rigettava la richiesta di IR PI PA diretta alla restituzione del passaporto sequestratogli nel corso della procedura di estradizione promossa a suo carico su richiesta del Governo degli Stati Uniti d'America, conclusasi con sentenza favorevole alla estradizione, cui aveva fatto seguito il decreto ministeriale del 28 aprile 2000 di consegna sospesa.
Osservava la Corte di merito che il rilascio del passaporto avrebbe offerto all'estradando un mezzo idoneo a favorire la sua sottrazione alla consegna.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il OT, a mezzo del difensore, il quale ha denunciato la violazione di legge e l'esercizio da parte della Corte di appello di poteri riservati all'autorità amministrativa.
Osserva il ricorrente che il OT era stato rimesso in libertà a seguito del decreto ministeriale di sospensione della consegna all'autorità richiedente l'estradizione e che tale provvedimento disponeva la sola consegna allo stato estero dei valori e degli oggetti in sequestro senza nulla prevedere in ordine alla libertà personale. Conseguentemente, il diniego del passaporto, equivalente in sostanza alla misura coercitiva del divieto di espatrio, violava l'art. 714 c.p.p., che rimette al solo Ministro della giustizia la iniziativa per l'adozione di misure cautelarì personali, e rappresentava al contempo un illegittimo esercizio da parte dell'autorità giudiziaria di poteri riservati dalla legge all'autorità amministrativa.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che, con ordinanza in data 5 maggio 2000, la Corte di appello di Roma, rilevato che la esecuzione della estradizione di OT era stata sospesa con d.m. 28 aprile 2000, ai sensi dell'art. 14^ del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America, poiché a carico del OT risultavano pendenti in Italia diversi procedimenti penali;
e che, in considerazione della impossibilità di predeterminare il tempo occorrente per la definizione di tali procedimenti e delle condizioni di salute dell'estradando, il Ministro della giustizia con nota in data 2 maggio 2000, aveva chiesto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari nella quale il medesimo si trovava a seguito di ordinanza in data 11 marzo 1999, revocava la predetta misura cautelare a norma dell'art. 718 comma 2 c.p.p. A seguito del predetto provvedimento, la condizione dell'estradando è quella di persona immune da misure cautelari personali, sicché non può giustificarsi il mantenimento del ritiro del passaporto, adempimento esecutivo di natura cautelare connesso alla misura del divieto di espatrio (v. Cass., sez. 5^, c.c. 18 febbraio 1999, Ravanelli;
cfr. inoltre Cass., sez. un., c.c. 29 maggio 1992, Ortolani), che non è stata ne' applicata ne', in difetto di richiesta ministeriale, può essere applicata al OT. Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e conseguente restituzione del passaporto al ricorrente.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Manda alla cancelleria per la comunicazione immediata del presente dispositivo al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2001