Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2001, n. 34796
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

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In tema di procedura di estradizione, qualora in epoca successiva alla sentenza favorevole alla richiesta dello Stato estero si provveda con decreto ministeriale alla sospensione della consegna del cittadino e si chieda la revoca della misura coercitiva, il mantenimento del ritiro del passaporto, una volta revocata dal giudice la misura, non trova alcuna giustificazione, trattandosi di adempimento funzionale ad eventuale misura cautelare del divieto di espatrio che, in assenza di richiesta del Ministro, non può essere disposta (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto sul presupposto della pendenza della pratica estradizionale e del permanere dell'esigenza di evitare che il possesso del passaporto potesse favorire la sottrazione dell'estradando all'esecuzione della consegna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2001, n. 34796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34796
    Data del deposito : 5 luglio 2001

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