Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
L'attribuzione di un bene indivisibile ad un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio del favor divisionis, perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l' aspirante titolare della maggior quota individuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/1999, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE LUGARO - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GUIDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT AO, TT BE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FERRATELLA 41, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO ANDREINI, che li difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BARBIERO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NZ OR, TT ED;
- intimati -
avverso la sentenza n. 168/95 della Corte d'appello di VENEZIA, depositata il 08/02/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblicai udienza del 21/09/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in relazione al 1^ motivo per q.d.r.; rigetto 2^ motivo per il 1^ profilo, assorbito il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EO GA, con atto dell'11 aprile 1983, citò dinanzi al Tribunale di Padova ON NZ LA ed TO ET, nonché ME ET TA, chiedendone la condanna a pagargli L.
3.545.435 che asserì dovutegli a titolo di rimborso di spese sostenute per la manutenzione dell'immobile sito al n. 17 della via Ciconi del suddetto capoluogo Veneto, oggetto di comunione fra esso istante ed i convenuti e da sè detenuto, per l'intero, in virtù di rapporto locatizio.
Il tribunale, con sentenza del 21 agosto 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza di ON NZ, di LA e di TO ET e di ME ET TA, i quali, per un verso, resistettero la pretesa attorea, contestandone la fondatezza, e, per un altro, chiesero lo scioglimento della Comunione sull'immobile "ex adverso" evocato in discussione sul presupposto dell'indivisibilità di questo assegnò il cespite all'GA, comunista individualmente titolare della quota maggiore, ai tre ottavi dell'intero, ponendo a carico dello stesso l'onere di pagare alle controparti i conguagli alle stesse riscontrati spettanti. ON NZ, di LA ed TO ET e di ME ET TA ed incidentale di EO GA, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza dell'8 febbraio 1995, in riforma della decisione del primo giudice, assegnò il fondo in contestazione agli appellanti principali, congiuntamente, in ragione della ravvisata spettanza agli stessi di una quota, cumulativa, maggioritaria corrispondente ai quarantacinque settantaduesimi dell'intero, attribuì all'appellante incidentale il controvalore della sua quota, determinato in L. 50.400.000, condannò i ET, la NZ e la ET TA a pagare all'GA "la rivalutazione monetaria del 6% annuo, oltre agli interessi legali, dalla data delle fatture al 29.5.1985" sulla somma di L.
3.136.000 a lui ravvisata dovuta per la causale dedotta nella citazione dell'11 aprile 1983, istitutiva del processo, rigettò, infine, una domanda dell'appellante incidentale intesa ad ottenere il rimborso di spese sostenute per installare nell'immobile conteso un camino.
EO GA ricorre, con due motivi, per cassazione della suindicata sentenza di secondo grado, notificatogli il 15 maggio 1995.
ON NZ, LA ed TO ET, ME ET TA resistono al ricorso, ad essi notificato l'8 luglio 1995, con controricorso del 29 settembre 1995.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - ON NZ, ME ET TA, LA ed TO ET, da un lato, EO GA, dall'altro, con domande separate ma convergenti, hanno chiesto lo scioglimento della comunione in atto fra essi contendenti sull'immobile di cui in narrativa, e, però, sul presupposto incontestato dell'indivisibilità di questo, con istanze contrapposte, hanno tutti reclamato, i primi quattro congiuntamente, l'attribuzione del bene dedotto in discussione, accampando di aver diritto di conseguirla, gli uni, siccome titolari insieme di un coacervo di quote di consistenza superiore a quella della quota individuale della controparte e, l'altro, in quanto titolare di una quota maggiore di quelle singolarmente pertinenti a ciascuno degli altri sunnominati comunisti.
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata, sulla premessa dell'applicabilità nella fattispecie del principio, desumibile dal dettato dell'art. 720 cod.proc.civ., per il quale, nel caso di giudizio divisorio concernente bene riscontrato non frazionabile, in cui vengano a contrapporsi più domande attribuzione di detto bene, questo deve essere assegnato preferibilmente o al comunista avente individualmente diritto alla quota maggiore, ovvero al gruppo di quotisti che, consorziandosi, risultino insieme titolari di un coacervo di quote superiori in grandezza alle quote singole degli altri comunisti richiedenti l'assegnazione in esclusiva, ha statuito dover essere attribuito il cespite conteso congiuntamente agli stessi collettivamente titolari di quote pari ai quarantacinque settantaduesimi dell'intero, e per dover, quindi, prevalere la loro richiesta di assegnazione sulla contrapposta, omologa istanza dell'GA, avente diritto ad una quota pari ai ventisette settantaduesimi.
EO GA, con uno dei due ordini di censure enucleabili dal primo mezzo di ricorso, complessivamente inteso a denunciare la ravvisabilità nella sentenza impugnata di "violazione e falsa applicazione dell'art. 720 cod.proc.civ. e del principio generale del favor divisionis (artt. 713, 717, 761, 762, 1111 Cod.Civ.), nonché omesso esame su fatto decisivo della controversia e/o omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo à sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ.", prospetta, in buona sostanza, ed in sintesi, che, in contrasto con quanto ritenuto dalla corte lagunare, nel solco dell'insegnamento della dottrina più autorevole e sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, in tema di scioglimento di comunione su beni non divisibili, il conflitto fra le richieste di attribuzione avanzate, per un verso, dal maggior quotista individuale, e, per un altro, congiuntamente, da un gruppo di condividenti singolarmente titolari di quote minoritarie che soltanto con il relativo coacervo possano accampare "una quota complessiva maggiore di quella spettante" al solo quotista anzidetto, avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere risolto in favore di questo alla stregua della lettera dell'art. 720 cod.proc.civ., che, statuendo doversi assegnare il bene conteso, di massima, al quotista maggioritario o anche ad un gruppo di quotisti, consentirebbe di argomentare che la norma abbia voluto accordare la preferenza a detto quotista e considerare un'ipotesi subordinata quella dell'assegnazione ad un gruppo di condividenti. La censura, ad avviso del collegio, è fondata.
Cass. Sez. II civ. (sent. 8922 del 20.8.1991, resa su fattispecie omologabile e quella qui in giudizio) ha enunciato il principio per il quale, in applicazione della regola del "favor divisionis", cui è ispirato l'art. 720 cod.civ., nel caso in cui in presenza di una pluralità di richieste di assegnazione, nella comunione sia compreso un bene non comodante divisibile, salvo che vi siano ragioni di opportunità (ravvisabili nell'interesse comune dei condividenti), va accolta la richiesta di attribuzione di detto bene del condividente titolare della quota maggiore, e non quella di attribuzione congiunta proposta da altri comunisti, titolari di quote singole minori di quella dell'antagonista, pur se il complesso delle quote di quelli sia maggiore della quota individuale di questo, atteso che, in caso contrario, verrebbe a protrarsi la comunione, sia inferiore a quello originario.
Il collegio ritiene che il postulato considerato, pur criticato da autorevole dottrina, la quale opina che, viceversa, alla stregua del sistema normativo vigente, nello scioglimento della comunione su bene non divisibile, il conflitto fra le contrapposte richieste di attribuzione debba essere risolto facendo applicazione del principio della prevalenza della maggior aspirante, individuale o collettiva che essa sia, non ostando alla prevalenza della seconda la regola del "favor divisionis", essendo questa destinata a cedere di fronte alla volontà espressa dal gruppo dei comunisti di mantenere la proprietà collettiva, sia da condividere e debba presiedere alla definizione della presente vertenza.
Consequenzialmente, alla stregua del principio in argomento, la statuizione della sentenza impugnata recante soluzione del conflitto fra le contrapposte richieste di attribuzione del bene dividendo che importa l'assegnazione congiunta di questo al gruppo di comunisti titolare di quota, collettiva, maggiore di quella, individuale, dell'antagonista (singolarmente, però, superiore a quelle di ciascuna delle controparti), deve essere ravvisata non ortodossa, inficiata dal denunciato errore di diritto, e, perciò, passibile di cassazione.
2) - EO GA, con le rimanenti doglianze estrapolabili dal ripetuto primo motivo di ricorso, lamenta, in definitiva, che la corte territoriale incongruamente ed illegittimamente abbia escluso la ravvisabilità nella fattispecie di ragioni di opportunità, comunque, suscettibili di giustificare l'attribuzione ad esso ricorrente del bene conteso, con correlativa disapplicabilità del, pur malamente inteso, derogabile principio della prevalenza della quota maggiore ai fini dell'assegnazione del cespite dividendo. L'accoglimento della censura d cui sub 1), travolgendo l'attribuzione contestata, priva di ragion d'essere le, sottordinate, lagnanze di cui trattasi, le quali, pertanto, vanno dichiarate assorbite. 3) - EO GA, giusta quanto evidenziato in narrativa, ha introdotto una domanda intesa, con riferimento allo stato di comunione esistente fra le parti sull'immobile oggetto della controversia, a perseguire la condanna di ON NZ, ME ET TA, LA ed TO ET a rimborsargli quanto da lui speso per la manutenzione del cespite comune.
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata, sul ritenuto presupposto (risultante dalla decisione di primo grado resa sul tema dal Tribunale di Padova) che l'ammontare originario delle spettanze dell'GA per il titolo considerato dovesse essere determinato in L. 3.136.000, in accoglimento del gravame dal predetto proposto avverso la decisione anzidetta, ha attribuito all'attuale ricorrente, con riguardo all'importo suindicato interessi legali e ristoro di danni ex art. 1224, comma 2, cod.civ.; la stessa Corte, poi, disattendendo per il resto la surrichiamata impugnazione, ha statuito non competere all'GA rimborsi in relazione alle spese fatte per installare un camino sull'immobile in controversia. EO GA, con il primo dei due ordini di censure contenuti nel secondo mezzo di ricorso, deduce essere inficiata la statuizione resa dalla corte lagunare sul considerato profilo della vertenza, da "violazione dell'art. 112 c.p.c. per estrapetizione", sostanzialmente lamentando avergli detta corte negato ingiustificatamente, in aggiunta al rimborso di L.
3.136.000 dichiarato dovutogli, il diritto al recupero di ulteriori L. 136.935, e ciò per aver erroneamente ritenuto attenere tale ultima somma, non già, come attestato dalle emergenze istruttorie acquisite, a spese di manutenzione dello stabile comune, ma ad esborsi inerenti alla contestata installazione del camino.
La doglianza è, sotto ogni aspetto, immeritevole di accoglimento in quanto:
A) - La Corte distrettuale ha pronunciato nei sensi dianzi illustrati sull'istanza recuperatoria coltivata dall'odierno ricorrente. È da escludere, pertanto, la riscontrabilità nella sentenza impugnata della denunciata violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 cod.proc.civ.. B) - La deduzione dell'erroneità della liquidazione delle spettanze dell'GA per la causale in argomento operata dal giudice del merito si risolve nella prospettazione di "quaestio facti", da avere per inutilmente fatta in sede di legittimità.
4) - EO GA, in prime cure, ha chiesto lo scioglimento della comunione in controversia e l'attribuzione a sè, a mente dell'art.720 cod.civ., dell'immobile in questione;
con domanda subordinata,
poi, per il caso di accoglimento della richiesta di attribuzione del bene conteso avanzata dalle controparti, nell'accampata qualità di conduttore di tale bene, ha esperito azioni "ex contractu" intere a reclamare la condanna di dette controparti, locatrici, ad eseguire opere, assunte necessarie per conservare all'immobile la destinazione d'uso negozialmente prevista e per garantire il normale godimento. Il Tribunale di Padova, con la più volte ricordata sentenza del 21 agosto 1989, conclusiva del giudizio di primo grado, ha sanzionato l'accoglimento delle domande fatte valere dall'GA in via principale, e, consequenzialmente, non ha preso in esame l'altra dal medesimo esperita in linea subordinata.
Sul gravame di ON NZ, ME ET TA, LA ed TO ET, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, ha ribaltato nei termini illustrati in narrativa e sub 1), la pronuncia del primo giudice in tema di attribuzione del cespite oggetto del delibato giudizio divisorio.
EO GA, con l'altro gruppo di censure ricavabile dal già menzionato secondo mezzo di ricorso, sostiene essere riscontrabile nella decisione in tal guisa resa dalla corte territoriale ulteriore "violazione dell'art. 112 per omessa pronuncia su capo di domanda", per aver detta corte trascurato completamente di statuire sulla cennata istanza subordinata, da lui riproposta in secondo grado con il richiamo, all'atto della costituzione in questo, delle "domande tutte formulate in prime cure".
La deduzione va dichiarata destituita di fondamento. Ed invero, le istanze, comunque non accolte nella sentenza di primo grado, quando non debbono essere fatte valere con gli specifici motivi dell'appello prodotto avverso detta sentenza à sensi dell'art. 342 cod.proc.civ., per non essere ritenute rinunciate, a mente dell'art. 346 del codice di rito, devono essere "riproposte espressamente", e cioè in termini specifici, non essendo all'uopo sufficiente il generico richiamo alle istanze e difese spiegate nel precedente stadio (cfr., "in terminis", Cass. Sez. lav., sent. n. 3447 del 24.3.1994, id., Sez. III civ., sent. n. 10884 del 19.10.1995, id. Sez. II civ., sent. n. 5028 del 30.5.1996). Nella fattispecie, dalle stesse deduzioni contenute nel ricorso, risulta che l'GA in appello non ha riproposto espressamente l'istanza in argomento, e, pertanto, dovendosi escludere, alla stregua del principio enunciato, la desumibilità della relativa riproposizione dal generico richiamo alle domande e alle difese prospettate in prime cure, è da ritenere che la corte territoriale non doveva, e non poteva, pronunciare sulla pretesa ora considerata:
di conseguenza, resta non ravvisabile nella sentenza censurata il dedotto profilo di omessa pronuncia.
5) - In definitiva, mentre il primo motivo di ricorso, nei limiti precisati sub 1), va accolto, con assorbimento delle restanti censure nello stesso articolate, il secondo mezzo di gravame va rigettato, con cassazione della sentenza impugnata in relazione all'accoglimento, e la causa, per un rinnovato giudizio di merito sui profili investiti dalle doglianze accolte e da quelle assorbite, va rinviata dinanzi ad altro giudice, designato in una sezione della Corte d'appello di Venezia diversa da quella che ha reso la decisione cassata, al quale va demandata anche la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento, e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità dinanzi ad una sezione della Corte d'appello di Venezia diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della corte di cassazione, il 21 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1999