CASS
Sentenza 5 gennaio 2023
Sentenza 5 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/01/2023, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OP OM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 76 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 11/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 novembre 2020 il Tribunale di Campobasso aveva ritenuto EN RG (in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico G. Marconi, datore di lavoro di NO NA), OP OM (titolare di una ditta individuale che aveva installato il cancello) e NE VA (quale dirigente responsabile del 4° dipartimento della Provincia di Campobasso, ente tenuto alla fornitura ed alla manutenzione dell'edificio scolastico) colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 590 comma 3 e 583 cod. pen. per avere in concorso tra loro cagionato gravi lesioni a NO NA, collaboratrice scolastica in servizio presso l'Istituto tecnico "G. Marconi", causate dal cedimento strutturale della cerniera superiore di un cancello di pertinenza dell'edificio che la stessa aveva il compito di chiudere e li aveva condannati alla pena di mesi dodici di reclusione ciascuno oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ed alla condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000,00. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il sinistro fosse stato causato dal cedimento strutturale della cerniera superiore del cancello di pertinenza dell'edificio scolastico che non era conforme alle norme di sicurezza che venne installata mediante l'adozione di un meccanismo inidoneo di tenuta dei cardini, vizio che sarebbe stato rilevato nel caso di adozione di una regolare manutenzione da parte degli organi preposti. Aveva ritenuto quindi la responsabilità degli imputati ciascuno per la funzione rivestita in quanto tutti avevano violato le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 ciascuno per la propria competenza. Interposto appello da parte degli imputati, la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza in data 11 novembre 2011, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OP OM perché il reato è estinto per prescrizione, confermando per il resto la sentenza impugnata mentre ha assolto EN RG e NE VA dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.Ha altresì revocato le statuizioni civili rese dal primo giudice nei confronti dei soli EN e NE. 2. Avverso la sentenza d'appello OP OM, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. 2 Con detto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in. relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta al ricorrente e l'evento. Assume che il sottodimensionamento delle cerniere non può essere imputato al ricorrente perché la scheda tecnica è stata fornita direttamente dalla Provincia committente e quanto all'errore grossolano nel montaggio del cardine dei cancelli, rileva che la prescrizione di provvedere al montaggio della cerniera in modo tale che gli elementi forati siano posti sul montante del cancello ed il perno attraverso inserimento nel profilo del pilastro è stata adottata dalla casa costruttrice solo a seguito della entrata in vigore della UNI EN 13241-1 relativa alla conformità di porte e cancelli ed al rispetto delle norme di sicurezza che è stata resa obbligatoria in Italia a partire dal 2005. Aggiunge che l'evento non può essere ricondotto a problematiche costruttive ma piuttosto ad alterazioni di altra natura che dovevano essere risolte attraverso una opportuna attività manutentiva. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio, 4. Il difensore della parte civile ha deposil:ato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale nel confermare il giudizio di responsabilità nei confronti del OP ha ritenuto, con motivazione ellittica, che le cause del sinistro per cui è processo siano sicuramente da ravvisarsi nel sottodinnensionamento delle cerniere e nell"errore "grossolano" commesso nel montaggio del cardine dei cancelli. Nel giungere a tale conclusione, la sentenza impugnata, non motiva tuttavia in ordine ad uno specifico profilo, peraltro oggetto di motivo di appello, ovvero la rilevanza causale di altre condotte colpose ed in particolare dell'omessa manutenzione del cancello protrattasi per circa dieci anni, attività della quale pacificamente non era stato incaricato il OP. Inoltre con riguardo al montaggio la sentenza del pari non esamina la questione della normativa vigente all'epoca dell'installazione. 3 nsore Il Presidente La sentenza impugnata, per tutto quanto detto, deve essere annullata a fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Al riguardo, secondo l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile (Sez. 4, n. 34878 del 08/06/2017, dep. 17/07/2017, Soriano, Rv. 27106501; Sez. 4, n. 412 del 16.11.2018, De Santis, Rv. 274821). Al giudice del rinvio viene pure demandata la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annullatnentol la sentenza impugnata nei confronti di OP OM e rinvia per il nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso, 1'11 ottobre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 76 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 11/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 novembre 2020 il Tribunale di Campobasso aveva ritenuto EN RG (in qualità di dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico G. Marconi, datore di lavoro di NO NA), OP OM (titolare di una ditta individuale che aveva installato il cancello) e NE VA (quale dirigente responsabile del 4° dipartimento della Provincia di Campobasso, ente tenuto alla fornitura ed alla manutenzione dell'edificio scolastico) colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 590 comma 3 e 583 cod. pen. per avere in concorso tra loro cagionato gravi lesioni a NO NA, collaboratrice scolastica in servizio presso l'Istituto tecnico "G. Marconi", causate dal cedimento strutturale della cerniera superiore di un cancello di pertinenza dell'edificio che la stessa aveva il compito di chiudere e li aveva condannati alla pena di mesi dodici di reclusione ciascuno oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ed alla condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000,00. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il sinistro fosse stato causato dal cedimento strutturale della cerniera superiore del cancello di pertinenza dell'edificio scolastico che non era conforme alle norme di sicurezza che venne installata mediante l'adozione di un meccanismo inidoneo di tenuta dei cardini, vizio che sarebbe stato rilevato nel caso di adozione di una regolare manutenzione da parte degli organi preposti. Aveva ritenuto quindi la responsabilità degli imputati ciascuno per la funzione rivestita in quanto tutti avevano violato le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 ciascuno per la propria competenza. Interposto appello da parte degli imputati, la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza in data 11 novembre 2011, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OP OM perché il reato è estinto per prescrizione, confermando per il resto la sentenza impugnata mentre ha assolto EN RG e NE VA dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.Ha altresì revocato le statuizioni civili rese dal primo giudice nei confronti dei soli EN e NE. 2. Avverso la sentenza d'appello OP OM, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. 2 Con detto motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in. relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta al ricorrente e l'evento. Assume che il sottodimensionamento delle cerniere non può essere imputato al ricorrente perché la scheda tecnica è stata fornita direttamente dalla Provincia committente e quanto all'errore grossolano nel montaggio del cardine dei cancelli, rileva che la prescrizione di provvedere al montaggio della cerniera in modo tale che gli elementi forati siano posti sul montante del cancello ed il perno attraverso inserimento nel profilo del pilastro è stata adottata dalla casa costruttrice solo a seguito della entrata in vigore della UNI EN 13241-1 relativa alla conformità di porte e cancelli ed al rispetto delle norme di sicurezza che è stata resa obbligatoria in Italia a partire dal 2005. Aggiunge che l'evento non può essere ricondotto a problematiche costruttive ma piuttosto ad alterazioni di altra natura che dovevano essere risolte attraverso una opportuna attività manutentiva. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio, 4. Il difensore della parte civile ha deposil:ato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale nel confermare il giudizio di responsabilità nei confronti del OP ha ritenuto, con motivazione ellittica, che le cause del sinistro per cui è processo siano sicuramente da ravvisarsi nel sottodinnensionamento delle cerniere e nell"errore "grossolano" commesso nel montaggio del cardine dei cancelli. Nel giungere a tale conclusione, la sentenza impugnata, non motiva tuttavia in ordine ad uno specifico profilo, peraltro oggetto di motivo di appello, ovvero la rilevanza causale di altre condotte colpose ed in particolare dell'omessa manutenzione del cancello protrattasi per circa dieci anni, attività della quale pacificamente non era stato incaricato il OP. Inoltre con riguardo al montaggio la sentenza del pari non esamina la questione della normativa vigente all'epoca dell'installazione. 3 nsore Il Presidente La sentenza impugnata, per tutto quanto detto, deve essere annullata a fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Al riguardo, secondo l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice civile del rinvio è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione delle regole proprie del giudizio civile (Sez. 4, n. 34878 del 08/06/2017, dep. 17/07/2017, Soriano, Rv. 27106501; Sez. 4, n. 412 del 16.11.2018, De Santis, Rv. 274821). Al giudice del rinvio viene pure demandata la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annullatnentol la sentenza impugnata nei confronti di OP OM e rinvia per il nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso, 1'11 ottobre 2022