Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12612 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
REPUB LIC12 6 12 /0 3 IN NOME L P OLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE d.i. : locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: finanziaria R.G.N. 2416/00 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE LIMONGELLI - Consigliere Dott. Antonio Cron.26494 Consigliere - Dott. Michele LO PIANO 3346 Rep. FINOCCHIARO Consigliere Dott. Mario Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 25/03/03 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: RR OR, AN TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A CARONCINI 27, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIO SENSI, che li difende unitamente all'avvocato DOMENICO BENELLI, giusta delega in atti;
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- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO DELLA S.P.A. I.D.L. in liquidazione ( Ital Discount Leasing P.), in persona del Suo Curatore dott. Franco Paolo Beato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GIACOMO 18, presso 10 studio dell'avvocato2003 748 LUIGI FLAUTI, che lo difende unitamente all'avvocato GIULIO MAGNOCAVALLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3456/98 della Corte d'Appello di MILANO, SEZIONE TERZA CIVILE emessa il 7/4/1998, depositata il 18/12/98; RG. 1882/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato FLAMINIO SENSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del I motivo e III, accoglimento IV motivo di ricorso. 브 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della società di leasing Italprogramme -- poi divenuta Ital Discount Leasing S.p.A. S.p.A. il Presidente del Tribunale di Milano con decreto - in data 7.2.1985 ingiungeva alla società Ravenna Trasporti S.r.l., utilizzatore di due automezzi concessile dalla società istante (trattore stradale e semirimorchio) e a RR RL e TA An- tonietta, fideiussori, il pagamento di canoni sca- duti, nonché, quanto alla sola Ravenna Trasporti, la riconsegna degli automezzi. th Proposta opposizione dagli ingiunti, costoro de- ducevano che i detti automezzi erano rimasti coin- volti in un incidente stradale e sottoposti succes- sivamente a sequestro e, rilevando che la Italpro- gramme era venuta meno all'obbligo di stipulare la - polizza "all risks", proponevano domanda riconven- zionale per il risarcimento dei danni subiti per la impossibilità di recuperare il valore dell'autoarticolato ante sinistro. L'opposta contestava quanto dedotto dagli oppo- nenti e in via riconvenzionale, a sua volta, chie- deva il pagamento della penale e delle spese soste- nute per i mezzi sequestrati. 1 Il Tribunale con sentenza dell'1.6.1992 conferma- va il decreto ingiuntivo opposto nonché accoglieva entrambe le domande riconvenzionali, operando la parziale compensazione dei rispettivi crediti e 1 condannando gli opponenti al pagamento dell'ulteriore somma di £ 26.916.580, oltre inte- ressi. Impugnata la decisione da NT e RR, la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 18.12.1998 accoglieva in parte il gravame riducendo l'importo dovuto a £ 18.556.586. Avverso tale sentenza RR RL e NT NT hanno proposto ricorso per cassazione dh con quattro motivi di impugnazione. Resiste con controricorso il Fallimento della Ital Discount Leasing S.p.A. in liquidazione. I ricorrenti hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo mezzo deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1372 c.c. e il vi- zio di omessa e/o insufficiente motivazione su pun- to decisivo - i ricorrenti lamentano che non è sta- to tenuto conto del valore dato dalle parti al bene oggetto del contratto di leasing, indicato in £ 2 80.000.000, ai fini della determinazione delle par- tite di dare ed avere oggetto di compensazione. La censura è da disattendere, in quanto, oltre che generica, attiene alla valutazione di merito compiuta dai giudici d'appello, che, con motivazio- ne che, ancorchè sintetica, è sufficiente, hanno dato atto dell'avvenuta "parziale compensazione dei crediti" rispettivi, compreso, perciò, anche il prezzo dell'autoarticolato, quale dato allo stesso dalle parti. Nel secondo motivo si deduce omessa e/o insuffi- ciente motivazione su punto decisivo, dolendosi i th ricorrenti per essere stata disattesa la richiesta di nuova perizia o, comunque, di nuova convocazione a chiarimento del CTU al fine di accertare se la fattura di acquisto di detto bene (trattore strada- le con semirimorchio) fosse stata o meno utilizzata per la determinazione del valore dello stesso. Anche tale censura deve essere disattesa. La Corte milanese ha difatti giustificato il pro- prio diniego rilevando avere il CTU "effettuato una esatta valutazione oggettiva del bene, tenuto conto di tutti gli elementi che potevano concorrere alla determinazione del valore stesso” e, trattandosi di giudizio sufficientemente motivato in relazione al punto di merito da decidere, lo stesso non è censu- 3 rabile in questa sede, essendo espressione dell'esercizio del potere discrezionale al riguardo che solo spetta al giudice di merito. E, d'altro canto, è escluso, in linea di principio, che la consulenza tecnica d'ufficio possa essere volta a compiere un'indagine esplorativa circa l'esistenza di circostanze il cui onere di allegazione è a ca- rico della parte. Nel terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 C.C. e il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su punto deci- sivo, i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello non ha motivato circa il parametro economico offer- th to per valutare la richiesta di riduzione della pe- nale. La doglianza non è parimenti suscettibile di ac- coglimento, stante che la riduzione della penale è rimessa all'equa valutazione del giudice e nella specie la Corte milanese ha dato adeguatamente con- - pari ai to della mancata riduzione della penale canoni successivi alla risoluzione del contratto presupposti per la rilevando che non ricorrevano riduzione, in considerazione del fatto che l'autoarticolato era andato distrutto a seguito di un evento non imputabile certamente alla società di leasing e, quindi, avendo la società stessa il di- ritto di rientrare degli importi a suo tempo eroga- ti per consentire all'utilizzatore di usufruire del bene. La Corte ha peraltro tenuto conto delle con- £ seguenze economiche derivate ai ricorrenti dalla mancata stipula da parte della società Italprogram- me della polizza "all risks" atteso il perimento - - riconoscendo difatti ad essi dovuta a del bene - titolo risarcitorio una somma pari a £ 38.860.000 (€ 28.000.000 quale valore ante sinistro del mezzo, £ 2.500.000 per polizza incendio, £ 8.360.000 quale der prezzo di rivendita del mezzo sinistrato). Nel quarto mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il vizio di motivazione, i ricorrenti deducono che la Corte d'Appello ha erroneamente interpretato le dette norme, motivando in maniera apparente e con- traddittoria. La censura va del pari disattesa, avendo la Corte riguardo all'esito finale del giudizio avuto d'appello (non essendo comunque gli attuali ricor- renti risultati totalmente vittoriosi) e rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto (oltre che, come nella specie, in parte) le spese di lite. 5 Il ricorso va pertanto rigettato. Compensate le spese del presente giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 25.3.2003 Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Поже IL CANCELLIERE C1 NO Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.8 AGO, 2003 IL CANCELLIERE C1 NN Battista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 3.11.03 serie 4 al n. 36 402 versate € 149,72 (euro centoquac itan , CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annotato il 26.11.03 IL CANCELLIERE двигае c 6