Sentenza 14 maggio 1998
Massime • 1
La competenza a provvedere su richiesta di permesso avanzata da soggetto che abbia la duplice veste di detenuto in espiazione di pena e di imputato sottoposto a custodia cautelare per reato in ordine al quale sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado,relativamente alla quale non siano ancora scaduti i termini per proporre impugnazione,deve ritenersi concentrata,per ragioni di speditezza e di economia processuale,nel solo giudice che ha pronunciato la detta sentenza,con esclusione,quindi,della competenza del magistrato di sorveglianza.
Commentario • 1
- 1. Analisi dell'istituto dei permessi ordinariRedazione · https://www.diritto.it/ · 26 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/1998, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio
Dott. Torquato Gemelli Presidente del 14/05/1998
Dott. Giovanni Silvestri Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo Luigi Tardino " N.2737
Dott. Umberto Giordano " REGISTRO GENERALE
Dott. Dario De Pascalis " N.10798/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza negativo sollevato dal magistrato di sorveglianza de L'Aquila in data 10 marzo 1998 con la Corte di Assise di Siracusa con riferimento alla richiesta di permesso ex art. 30 L.354/75 avanzata da:
Di NO OB, nato a [...] il [...]. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
sentite le conclusioni del P.G. dott. Luigi Ciampoli il quale ha concluso per la dichiarazione di competenza della Corte di Assise di Siracusa quale giudice del provvedimento cautelare e del magistrato di sorveglianza de L'Aquila quale giudice del definitivo. OSSERVA
Con la ordinanza impugnata il giudice a quo ha sollevato il conflitto negativo di competenza di cui in epigrafe.
Va premesso che alla data della ordinanza di denuncia del conflitto il Di NO si trovava ristretto presso la casa di reclusione di Sulmona in forza di due distinti titoli;
l'uno relativo ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P. presso il Tribunale di Catania in data 18 novembre 1994, e l'altro relativo al provvedimento di cumulo della Procura Generale di Catania in data 16 luglio 1997 (anni 27 e mesi 10 di reclusione).
In forza di tali due distinti titoli il Di NO assumeva pertanto la duplice veste di detenuto in espiazione pena e di persona sottoposta a custodia cautelare.
Per quanto riguardava tale secondo titolo il magistrato di sorveglianza de L'Aquila ha ravvisato una sua incompetenza a pronunciarsi sulla istanza di permesso assumendo che, essendo stato il Di NO condannato con sentenza della Corte di Assise di Siracusa alla pena di 30 anni di reclusione in data 16 gennaio 1998 e non essendo stata ancora depositata, a quella data, la sentenza, la detta competenza spettava a tale giudice di primo grado ai sensi del combinato disposto degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. di attuaz., posto che il permesso richiesto dal Di NO integrava una modifica delle modalità esecutive della citata custodia cautelare. Al riguardo il giudice a quo rilevava che erroneamente la Corte di Assise di Siracusa, per individuare la competenza, aveva richiamato la normativa prevista dall'ordinamento penitenziario per il ricovero del detenuto in luogo esterno di cura (art. 11 O.P), omettendo di considerare che la competenza in ordine alla concessione dei permessi di cui trattasi è compiutamente regolata dall'art. 30 O.P. e che, in forza di tale norma, la disciplina di cui al precedente art. 11, così come integrato dall'art. 240 disp. di attuaz. c.p.p., prevede una competenza del giudice che procede e, dopo la sentenza di primo grado, del magistrato di sorveglianza.
Non avendo peraltro il legislatore della detta norma di attuazione specificato quale dovesse intendersi il momento iniziale del "dopo la sentenza di primo grado" con riferimento a sentenza di cui sia stata data lettura del dispositivo, ma che non sia stata ancora depositata o, se depositata, per la quale non sia ancora maturato il termine ex art. 590 c.p.p. (trasmissione degli atti al giudice della impugnazione), doveva necessariamente farsi riferimento, per tutto ciò che attenesse l'applicazione la revoca e le modifiche delle modalità di esecuzione delle misure cautelari, al combinato disposto degli artt. 279 c.p.p. e 91 disp. attuaz. stesso codice, di tal che competente era, in tale fase intermedia fra la pronuncia della sentenza e la trasmissione degli atti ex art. 590 c.p.p., il giudice che aveva emesso la sentenza medesima.
Il giudice a quo ha poi dato atto che, data la diversità dei titoli di detenzione del Di NO, andava anche risolta la questione circa la competenza esclusiva o meno del giudice di cognizione a pronunciarsi sulla sua istanza di permesso, ed ha richiamato la contrastante giurisprudenza sul punto di questa Corte di legittimità la quale, con la sentenza 8 ottobre 1976, aveva dato preminenza alle esigenze cautelari ritenendo sufficiente la pronuncia del solo giudice di cognizione mentre, con la sentenza 8 marzo 1987, aveva statuito la necessità della doppia pronuncia ad opera dei giudici rispettivamente competenti.
In entrambi i casi, ha concluso il Giudice di Sorveglianza dell'Aquila, andava comunque delibata la competenza del giudice di cognizione per quel che concerneva il titolo custodiale, ed era per tale motivo che veniva sollevato il conflitto di competenza in esame. Prima di passare all'esame della questione in diritto sollevata dal giudice a quo merita precisare che, da informazioni assunte da questa Corte presso la competente cancelleria della Corte di Assise di Siracusa risulta che, alla data del 13/5/98, i termini per la presentazione dell'eventuale appello avverso, la sentenza dalla stessa pronunciata il 16/1/1998 erano ancora in corso in quanto, pur essendo stata la stessa depositata, i termini suddetti non erano ancora scaduti e non risultava presentato gravame dal Di NO. Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 590 c.p.p. e 91 disp. attuaz. stesso codice, la situazione non risulta modificata rispetto a quella esistente al momento del provvedimento dei giudice a quo.
Ritiene questa Corte che, quanto alla prima questione (e cioè alla competenza dei giudice che procede, per tutto ciò che concerne le misure cautelari nei confronti dell'imputato) le considerazioni esposte dal magistrato di sorveglianza de L'Aquila siano fondate con conseguente individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla domanda del Di NO nella Corte di Assise di Siracusa che non si era e non si è ancora spogliata del procedimento ex art. 590 c.p.p. Per quel che concerne invece la questione attinente la individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla medesima domanda di permesso presentata dal Di NO non quale imputato, bensì quale condannato ritiene la Corte che ragioni di economia processuale e di speditezza (particolarmente opportune nei casi di permesso ex art. 30 O.P.) favoriscano la tesi della unicità di competenza in testa al giudice del titolo cautelare, e ciò anche in considerazione del fatto che le ragioni di esistenza di un tale titolo, di per sè eccezionale rispetto alla normale libertà dell'imputato fino a sentenza definitiva di condanna, garantisce la salvaguardia in un unico contesto di quegli interessi collettivi che legittimano la limitazione della libertà personale sia del detenuto imputato che del detenuto condannato.
La competenza del magistrato di sorveglianza per quel che concerne le domande di permesso appare infatti residuale ex art. 30 O.P., posto che detta norma evidenzia come, non essendovi più alcun giudice di cognizione competente a pronunciarsi sulla domanda medesima, e dovendosi di conseguenza considerare il detenuto unicamente quale condannato od internato, sarà necessariamente a detto magistrato che si dovrà ricorrere per provvedere sulla detta domanda che, giova ripeterlo, per gli stessi presupposti di urgenza su cui si fonda mai tollera una moltiplicazione dei giudicanti che non avesse una valida ragion d'essere in astratto, ma che conseguirebbe unicamente da una situazione di fatto dell'istante colpito da titoli detentivì di diversa natura.
Differente, ovviamente, sarebbe la situazione nel caso in cui il detto istante risultasse sottoposto a misure cautelari disposte da giudici di cognizione diversi, e ciò in quanto in tal caso, la stessa eccezionalità della situazione detentiva legata ai diversi procedimenti in corso a carico della stessa persona, legittimerebbe l'esame della domanda e la valutazione delle relative opportunità circa l'an e circa il modus della autorizzazione, da parte dei differenti giudici cautelari.
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza della Corte di Assise di Siracusa a pronunciarsi sulla domanda di permesso avanzata da Di NO OB.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998