Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi, restando a tale proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione, non modificabile da piani attuativi.
Commentari • 2
- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
NOTA A TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE RIESAME, ORDINANZA del 24 gennaio 2020, n. 2 Edilizia ed urbanistica: lottizzazione abusiva di terreni ANDREA ROMANO Tra gli “atti equivalenti” alla “vendita” cui fa riferimento il primo comma dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 rientra anche l'acquisto della proprietà dei singoli lotti parcellizzati mediante “usucapione”, nell'ipotesi in cui la stessa risulti fittizia, in quanto tesa a dissimulare il reale accordo traslativo sottostante (1). La disposizione che prevede la scriminante della fattispecie di reato di lottizzazione abusiva nell'ipotesi di divisione ereditaria non può trovare applicazione in riferimento alla lottizzazione abusiva c.d. “mista” …
Leggi di più… - 2. Lottizzazione abusiva: evoluzione normativa e profili penalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2004, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
54424/05/ Sentenza n. 1340
?
Registro generale n.16193 del 2004 udienza pubblica del 7 ottobre 2004 (n.12 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori: Presidente dott. Francesco Romano
Consigliere 1. dott. Giovanni De Roberto
Consigliere 2. dott. Ilario Martella
Consigliere
3. dott. Giorgio Colla Consigliere
4. dott. Vincenzo Rotundo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di TI VA, nato a [...] il 5-7-
1948, avverso la sentenza in data 25-11-2003 della Corte d'Appello di Catanzaro.
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Uditi gli avv.ti Luigi Li Gotti e VA Bellomia, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1.1.-. Con sentenza in data 31-1-2003 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Crotone, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto TI VA dal reato di abuso di ufficio a lui ascritto in concorso con ET AB (funzionario dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Crotone) per non avere commesso il fatto e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di lottizzazione abusiva in quanto estinto per prescrizione. Con la medesima sentenza ET AB é stato condannato per il reato di abuso di ufficio e assolto dalla lottizzazione abusiva per non avere commesso il fatto. E' stata altresì disposta, ai sensi dell'art. 19 della Legge n.47 del 1985, la confisca dei 42 bungalows (e dei terreni sottostanti), ubicati in località Donato tra strada ed arenile demaniale dal km.2,975 al km.3,765. 1.2 Con sentenza in data 25-11-2003 la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della suindicata sentenza, appellata da TI VA e ET AB, ha assolto il ET dal reato di abuso d'ufficio a lui ascritto perché il fatto non sussiste, confermando nel resto e condannando il TI al pagamento delle spese processuali del grado. In buona sostanza, la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto legittime le concessioni edilizie relative alla sistemazione balneare e sportiva del terreno sito nel Comune di Crotone in località Donato, ma ha confermato la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di TI VA, quale legale rappresentante della s.p.a. Casarossa, per il reato di lottizzazione abusiva negoziale, avendo ritenuto dimostrato il compimento da parte sua di atti equivalenti al frazionamento ed alla vendita del terreno in lotti, idonei a denunciarne la destinazione a scopo edificatorio, in quanto dotati dei necessari elementi R.
Con il primo motivo di ricorso si deduce: "violazione ex art.606, lettere c) ed e), c.p.p. in relazione agli artt.604, 598, 522, comma 2, c.p.p. per immutazione del fatto contestato e conseguente violazione dell'art. 178, lettera c), c.p.p.; motivazione apparente relativamente al diverso fatto accertato di violazione per difformità dalla concessioni edilizie rilasciate;
violazione del principio di correlazione tra il fatto accertato e quello per cui è stata pronunziata la sentenza". In particolare, si sottolinea che il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità del ET per la illegittimità del rilascio della concessione edilizia (e di quella di variante) per la sistemazione balneare e sportiva del terreno sito nel Comune di Crotone in località
Donato e che il giudice di appello ha poi assolto il medesimo ET da tale imputazione perché il fatto non sussiste, riconoscendo la legittimità della concessione edilizia nella parte in cui aveva autorizzato la realizzazione dei 42 capanni. Nonostante ciò, la Corte
d'Appello ha confermato la declaratoria di improcedibilità nei confronti del TI per il reato di lottizzazione abusiva, specificando che l'imputazione a lui contestata comprendeva non soltanto la realizzazione dei capanni ad uso residenziale con relativi servizi, ma anche la cessione della maggior parte dei capanni a singoli acquirenti, e cioè la lottizzazione negoziale. In tal modo però, secondo il ricorrente, si sarebbe sostanzialmente introdotta una diversità della contestazione, con violazione dei principi della immutabilità dell'accusa e del contradditorio e con lesione del diritto di difesa, tenuto conto che l'imputato avrebbe elaborato la sua strategia difensiva (scelta del rito abbreviato;
rinuncia alla escussione del perito...) anche in considerazione del tenore della incolpazione. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce: "violazione ex art.606, lettera e),
c.p.p. in relazione al ritenuto illecito ex art.18, comma primo, seconda parte, della legge n.47 del 1985 rispetto alla ipotesi di difformità dalla concessione;
violazione ex art.606, lettera b), c.p.p. in ordine alla interpretazione dell'art. 18 della legge n.47 del 1985 con specifico riguardo alla ipotesi di vendita frazionata indicativa di destinazione edificatoria, pur trattandosi di vendita di beni definiti ed individuati, nonché realizzati nel rispetto delle concessioni edilizie rilasciate lecitamente;
manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dal testo della sentenza confermativa di quella del GUP, pur avendo accertato, diversamente da questi, la liceità delle concessioni edilizie”. Il ricorrente pone l'accento sul fatto che la Corte di Appello ha ritenuto legittima la concessione edilizia e ha considerato l'opera realizzata, nella sua complessiva materialità, conforme alle concessioni e rispettosa della normativa urbanistica. I giudici di merito hanno però concluso che il frazionamento e la vendita di una parte dei capanni con concessione del diritto di superficie limitatamente alle aree interessate dai medesimi perfezionasse una lottizzazione abusiva negoziale, in quanto sussistevano elementi indiziari che deponevano per la destinazione a scopo edificatorio. Ad avviso del ricorrente, tali indici invece non vi sarebbero stati e in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe manifestamente apparente o palesemente illogica. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta: "violazione ex art.606, lettere b), c) ed e), c.p.p. per erronea applicazione di norma giuridica «Piano delle Coste», per mancato esercizio dei poteri ex art.603 n.3 finalizzati alla acquisizione del Piano delle Coste,
2 norma richiamata nel capo di imputazione sub a), cui si collega espressamente il capo b); motivazione apparente per manifesto travisamento del fatto (valutazione dell'asserito regolamento condominiale) di immediata ricaduta sulla configurazione dell'illecito ex art.18 della legge n.47 del 1985; mancanza di motivazione in ordine al ritenuto indice di destinazione edificatoria attribuita alle opere di urbanizzazione;
mancanza di motivazione sulla incidenza qualitativa e quantitativa delle ritenute difformità dalle prescrizioni autorizzatorie". Segnatamente nel ricorso si contestano le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di appello là dove ha individuato gli indici sistematici della destinazione edificatoria degli immobili promessi in vendita nella presenza di opere di urbanizzazione, nell'obbligo posto a carico degli acquirenti di osservare "un vero e proprio regolamento condominiale" e nella "sostanziale disponibilità di servizi igienici singoli...i quali, benché ubicati in zona comune del Lido Casarossa, erano stati concessi quali pertinenze in uso esclusivo all'aspirante acquirente". Si segnala che il testo normativo "Piano delle Coste" escludeva la possibilità di servizi igienici unicamente "all'interno" dei capanni, e, in definitiva, si sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza censurata, si sarebbe trattato di capanni senza finestre, senza divisori, senza servizi igienici, che non rispettavano il concetto di agibilità e che, conseguentemente, erano inidonei alla residenzialità. Infine il "Regolamento Lido Casarossa" si sarebbe in realtà limitato a disciplinare l'uso corretto dell'intero insediamento realizzato (non limitato cioè ai capanni) e non avrebbe avuto nulla a che vedere con un regolamento condominiale.
Quanto alle opere di urbanizzazione, si tratterebbe di opere regolarmente assentite e previste nel progetto, le quali, per altro, sarebbero state imposte dalla legge.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce: "violazione ex art.606, lettera e), c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla pretermissione degli accertamenti peritali e valorizzazione immotivata di contrari elementi".
Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce: "violazione dell'art.606, lettera c), c.p.p. in relazione all'art.522 c.p.p.; nullità della sentenza per mancata correlazione tra il fatto ritenuto (lottizzazione negoziale) e quello contestato (lottizzazione materiale)". Ad avviso del ricorrente, la imputazione contestata non avrebbe in realtà riguardato la vendita della maggior parte dei capanni, bensì la realizzazione delle opere con concessione edilizia illecita, anche perché la vendita altro non sarebbe che un mero presupposto e non un illecito in sé.
Con il sesto motivo di ricorso si denuncia: "nullità ex art.606, lettera b), c.p.p. per errata qualificazione giuridica dell'illecito". Secondo il ricorrente, l'avvenuta edificazione dei lotti renderebbe impossibile la configurazione della lottizzazione negoziale a favore della sola lottizzazione materiale, nella specie esclusa essendo stato eseguito l'intervento in conformità ai titoli edilizi rilasciati dalla Amministrazione
Comunale, come riconosciuto dalla stessa Corte d'Appello di Catanzaro. In realtà al TI si sarebbe imputato soltanto di avere mutato la destinazione di alcuni dei capanni, trasformandola da balneare a residenziale, ma ciò non integrerebbe gli estremi della lottizzazione abusiva, in quanto perché si verifichi quest'ultima occorrerebbe "l'immutazione dei terreni e non la modificazione delle destinazioni d'uso di edifici esistenti". In ogni caso il problema riguarderebbe soltanto i capanni promessi in cessione (sei su quarantadue), e cioè una percentuale minima inidonea a conferire all'intero complesso la qualità della lottizzazione abusiva. 1.4.-. Nell'imminenza della odierna udienza, la difesa di TI VA ha depositato ulteriori motivi "in relazione all'ultimo mezzo di gravame", insistendo per l'accoglimento del ricorso. Segnatamente si segnala che il Comune di Crotone si era dotato di strumenti urbanistici attuativi, avendo adottato il piano per la utilizzazione della fascia costiera sin dal 1985, sicché nessuna lottizzazione abusiva sarebbe
R. configurabile nella fattispecie, in quanto, da un lato, i titoli edilizi relativi all'intervento de quo sarebbero stati riconosciuti come legittimi dagli stessi giudici di appello, e, dall'altro, la semplice modificazione d'uso di una esigua porzione dei capanni da balneare in residenziale potrebbe al più configurare, ove sussistente, una variazione essenziale o una totale difformità rispetto alla concessione edilizia assentita.
DIRITTO
2.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del principio di correlazione tra il fatto accertato e quello per cui è stata pronunziata la sentenza, e, in ogni caso, il difetto di motivazione sul punto, in quanto la Corte di Appello di Catanzaro, dopo avere assolto perché il fatto non sussiste dal reato di abuso di ufficio il coimputato del TI (riconoscendo così, implicitamente, la legittimità della concessione edilizia), erroneamente avrebbe confermato la declaratoria di improcedibilità per prescrizione nei confronti del ricorrente per il reato di lottizzazione abusiva negoziale, introducendo una diversità rispetto alla contestazione originaria. Si tratta di censura palesemente priva di fondamento. La Corte di merito ha, infatti, correttamente puntualizzato che la imputazione ascritta fin dall'origine a TI VA comprendeva non soltanto la realizzazione di 42 capanni ad uso residenziale con relativi servizi, ma anche la cessione della "maggior parte" di essi a singoli acquirenti. Ne deriva che al ricorrente sono stati contestati fin dall'inizio "entrambi i tipi di lottizzazione", e cioè tanto la lottizzazione materiale quanto quella negoziale. D'altra parte già la sentenza di primo grado aveva affrontato l'argomento, specificando che al TI era ascritta "una duplice forma di lottizzazione, materiale e negoziale" e concludendo nel senso che ciò che sicuramente nel caso di specie era stato posto in essere dall'imputato era una lottizzazione negoziale, attuata attraverso svariate scritture private, mediante le quali si disponeva in favore di singoli cessionari di un certo numero di capanni, la cui destinazione edificatoria era dimostrata dalla presenza di opere di urbanizzazione, dall'obbligo di osservare un vero e proprio
"regolamento condominiale" e dalla sostanziale disponibilità di servizi igienici singoli.
La contestazione originaria conteneva, pertanto, chiaramente gli elementi del fatto ritenuto in sentenza, e, in ogni caso, l'imputato si è sempre trovato nella condizione di potersi adeguatamente difendere in riferimento alla interezza dell'addebito a lui mosso.
Ne discende che nella specie non si è verificata una immutazione del fatto contestato né vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. Del tutto generico è, poi, il quarto motivo di ricorso ("violazione ex art.606, lettera e), c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla pretermissione degli accertamenti peritali e valorizzazione immotivata di contrari elementi"), che a quest'ordine di censure sembra collegarsi. Anche il quinto motivo di impugnazione
["nullità della sentenza per mancata correlazione tra il fatto ritenuto (lottizzazione negoziale) e quello contestato (lottizzazione materiale)"], riproponendo nella sostanza la censura in esame, si appalesa manifestamente infondato.
2.2 . Con il secondo motivo di ricorso si contesta la erroneità e comunque la manifesta illogicità della sentenza impugnata, nella parte in cui (una volta ritenuta legittima la concessione edilizia e una volta considerata l'opera realizzata, nella sua complessiva materialità, conforme alle concessioni e rispettosa della normativa urbanistica) ha, tuttavia, concluso che il frazionamento e la vendita di una parte dei capanni con concessione del diritto di superficie limitatamente alle aree interessate dai medesimi perfezionasse una lottizzazione abusiva negoziale, in quanto sussistevano elementi indiziari che deponevano per la destinazione a scopo edificatorio. Ad avviso del ricorrente, tali indici invece non vi sarebbero stati e in ogni caso la motivazione
R. della sentenza impugnata sul punto sarebbe manifestamente apparente o palesemente illogica. Il terzo motivo di ricorso si collega al precedente e si sostanzia nella dettagliata contestazione delle conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di appello là dove ha individuato gli indici sistematici della destinazione edificatoria degli immobili promessi in vendita nella presenza di opere di urbanizzazione, nell'obbligo posto a carico degli acquirenti di osservare “un vero e proprio regolamento condominiale" e nella
"sostanziale disponibilità di servizi igienici singoli...i quali, benché ubicati in zona comune del Lido Casarossa, erano stati concessi quali pertinenze in uso esclusivo all'aspirante acquirente". In buona sostanza, il ricorrente mette in luce che il testo normativo "Piano delle Coste" escludeva la possibilità di servizi igienici unicamente "all'interno" dei capanni, e sottolinea che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza censurata, si sarebbe trattato di capanni inidonei alla residenzialità, in quanto privi di finestre, di divisori e di servizi igienici, e, in una parola, inagibili. Infine il "Regolamento Lido Casarossa" si sarebbe, in realtà, limitato a disciplinare l'uso corretto dell'intero insediamento realizzato (non limitato cioè ai capanni) e non avrebbe avuto nulla a che vedere con un regolamento condominiale, e le opere di urbanizzazione (per altro, imposte dalla legge) sarebbero state regolarmente assentite e previste nel progetto. Si tratta di censure palesemente infondate. La Corte di Appello di Catanzaro ha chiarito, in risposta ad analoghe doglianze, che nel caso di specie ci si trovava in presenza di un frazionamento e di un vendita del terreno in lotti, idonei, in presenza di ulteriori indici, a denunciare la destinazione a scopo edificatorio.
In particolare, la Corte di merito ha dapprima dettagliatamente spiegato che le dodici scritture in atti costituivano “atti equivalenti” al frazionamento ed alla vendita di lotti, trattandosi evidentemente di atti che consentivano di raggiungere tale effetto, sia pure in modo mediato e dissimulato. Successivamente ha ripercorso la sentenza di primo grado, verificando, alla luce delle contestazioni contenute nei motivi di appello, se sussistevano nella fattispecie gli elementi sintomatici della destinazione a scopo edificatorio ai sensi dell'art.18 della legge n.47 del 1998, individuati in quella pronuncia. Così nella sentenza impugnata si spiega che, a norma delle previsioni contenute non solo nell'art.3 ma anche nell'art.7 del "Piano delle Coste", i servizi igienici ivi contemplati costituivano elementi costitutivi del "lido" o del "complesso balneare" e non potevano certo legittimamente divenire pertinenze esclusive di singoli "bungalow"
o "capanni”, e cioè di singoli immobili divenuti di proprietà privata a seguito degli atti di cessione. Ne derivava che le citate disposizioni, formalmente rispettate nella fase del rilascio dei pubblici titoli abilitativi, erano state poi "disattese ed aggirate dal concessionario privato con l'espediente della concessione dell'uso esclusivo delle pertinenze ubicate nel complesso strutturalmente unico dei servizi igienici", e che dalla attuazione di un simile marchingegno ben poteva desumersi la destinazione a scopo edificatorio.
La Corte di merito ha poi rilevato che, contrariamente a quanto opinato sul punto dal giudice di primo grado, anche la durata della cessione del diritto di superficie dell'area occupata dal capanno e il numero dei bungalows realizzati potevano essere considerati indici sintomatici dello "scopo edificatorio", per concludere che il "regolamento condominiale" (con tanto di tabelle di ripartizione delle spese condominiali), al quale i singoli promissori acquirenti erano tenuti a vincolarsi, presupponeva la esistenza di fabbricati strutturalmente autonomi appartenenti a diversi soggetti in proprietà esclusiva, i quali fruivano anche di opere e servizi comuni. R. 5 Quanto alle opere di urbanizzazione, nella sentenza censurata si sottolinea che,
"alla luce delle stipulate scritture con la clausola sopra esaminata", tali opere assumevano "una connotazione diversa, in quanto finalizzate a soddisfare bisogni diversi da quelli cui erano originariamente dirette". E' alla stregua di queste considerazioni che la Corte di Appello si è formata il convincimento che il TI, con la stipula delle scritture private in questione, e, quindi, con la cessione e promessa del diritto di superficie sulle aree dove erano stati realizzati i
42 capanni e con la vendita e promessa in vendita degli stessi, aveva posto in essere, in contrasto con la normativa urbanistica e con le prescrizioni autorizzate, una lottizzazione abusiva, rendendo residenziale una zona a vocazione esclusivamente turistico-balneare. A definitiva conferma di queste conclusioni i giudici di merito hanno ricordato che i capanni raffigurati nei rilievi fotografici allegati alla perizia e alla consulenza risultavano adibiti a destinazione d'uso residenziale, con presenza di cucine e di zone- letto, e che nel verbale di sopralluogo effettuato il 6-8-1997 dai tecnici del Comune di
Crotone risultavano collegamenti orizzontali per tutti i capanni del serbatoio per GPL a servizio cucina del ristorante. 2.3 .-. A fronte delle predette argomentazioni (impeccabili sul piano del diritto e della logica) il ricorrente si è limitato a contrapporre proprie letture dei fatti (che contestavano la sussistenza degli indici sistematici della destinazione edificatoria degli immobili promessi in vendita) e a sostenere, del tutto incongruamente, l'impossibilità di inquadrare la fattispecie in esame nella lottizzazione abusiva negoziale, data la ' legittimità della concessione edilizia.
Le conclusioni alle quali è prevenuta la Corte di merito costituiscono, invece, corretta applicazione delle regole del diritto. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, già chiarito che integra il reato di cui all'art.18 della legge n.47 del 1985 la condotta di chi, pur in presenza di un provvedimento amministrativo che le autorizzi, inizi opere che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (ovvero la predisponga con atti giuridici) in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici e dalle leggi, atteso che detta fattispecie è delineata in via alternativa, potendosi realizzare sia per la mancanza della autorizzazione sia per contrasto con le prescrizioni di legge o di piano della attività materiale o giuridica realizzata, restando irrilevante l'avvenuto rilascio di un provvedimento autorizzativo (Sez. Un., sent.28-11- 2001, soc. Spiga ed altro). D'altra parte il reato di lottizzazione abusiva si configura non soltanto quando esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale, attraverso la redazione di un piano esecutivo (quale è il piano di lottizzazione) e la stipula di una "convenzione lottizzatoria" adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova lottizzazione, ma anche allorquando detto intento non potrebbe in ogni caso essere realizzato perché, per le sue connotazioni obiettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi (sent.n.11249 del 19-9-1996).
Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, per altro verso, non presenta affatto quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. per tutte: Sez. Un. 24-9-2003, Petrella, rv.226074), può indurre a ritenere sussistente la violazione di cui all'art. 606, lettera e),
c.p.p., pure denunciata. Si tratta, infatti, come si è visto, di argomentazioni logiche e adeguate, a fronte delle quali il ricorrente si é limitato ad apodittiche affermazioni di segno contrario e a generiche deduzioni di manifesta intrinseca incoerenza ed illogicità della sentenza censurata. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di diverse (e, per il ricorrente, più adeguate) valutazioni delle
R risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un non palesemente illogico apparato argomentativo sui vari punti della decisione (Cass., sez. I, sent.n.11871 del 4-12-1995, rv.203251). 2.4 . Alle medesime conclusioni deve giungersi in riferimento all'ultimo ordine di censure, illustrato nel sesto motivo di ricorso e ripreso nella memoria difensiva depositata nella immediatezza della odierna pubblica udienza. Non si comprende per quale motivo l'avvenuta edificazione dei lotti avrebbe reso “impossibile la configurazione della lottizzazione negoziale a favore della sola lottizzazione materiale, nella specie esclusa essendo stato eseguito l'intervento in conformità ai titoli edilizi rilasciati dalla Amministrazione Comunale". In realtà proprio la mutata destinazione dei capanni (da balneare in residenziale) integra, in presenza del frazionamento e della vendita del terreno in lotti, gli estremi della lottizzazione abusiva negoziale, dimostrata dagli indici correttamente individuati dai giudici di merito. A parte il fatto che nella sentenza censurata si puntualizza (diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado) che la condotta illecita si era, nella specie, concretizzata non solo successivamente al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, ma anche antecedentemente alla concessione edilizia n.163 del 20-9-1996, e precisamente nei mesi di aprile e maggio 1996, quando, come risultava dal verbale del 26-4-1996 n.1691,
i capanni non erano stati ancora realizzati.
2.5 .. Come ben affermato dai giudici di merito, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impedisce di applicare la confisca ex art. 19 della legge n.47 del 1985, essendosi accertata la effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva (sez. III, sent.n.1089 del 4-4-1995, Marrano ed altro). Non osta alla confisca neanche il fatto che terreni e manufatti lottizzati siano stati promessi a terzi formalmente estranei al processo, in quanto la misura è connessa alla oggettiva illiceità della cosa e colpisce i beni anche in caso di terzi possessori, i quali, se estranei al reato ed acquirenti di buona fede, potranno far valere i loro diritti in sede civile (sez. III, sent.4-12-1995, Cascarino).
Non possono in alcun modo condividersi neanche le asserzioni contenute in ricorso, in base alle quali "il problema riguarderebbe soltanto i capanni promessi in cessione (sei su quarantadue), e cioè una percentuale minima inidonea a conferire all'intero complesso la qualità della lottizzazione abusiva". Questa Corte ha infatti già chiarito che in tema di lottizzazione abusiva la confisca dei terreni lottizzati ex art.18 della legge n.47 del 1985 deve ricomprendere tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio, ivi compresi i lotti non ancora alienati al momento di accertamento del reato;
ciò in quanto anche tale residua parte è venuta a perdere la propria originaria vocazione e destinazione a seguito della intervenuta lottizzazione del comprensorio interessato alla ripartizione abusiva, nel cui progetto generale comunque rientravano (sez. III, sent.n.12989 dell'8-11-2000).
.-.
2.6 La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità stante la palese infondatezza delle censure formulate.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 ottobre 2004
Il Presidente Free Po IV Consigliere
Vice sore IL CANCELLIERE C1 SUPER 7 Lidia Scalia