Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
IANA O L 4 ITAL L 7 3 O B BLICA E , 1 E 9 N UB 9 O 1 I P - Z 1 1 E A - R C 1 T 2 A S I . P G L I E D 9 R 3 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E C D I 6 E SEZIONE042 94/02 D 4 T U . I N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T E G T S E E R A OPPOSIZIONE RET GIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Presidente R. G. N. 15257/99 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 10076 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 17/12/2001 Dott. Mario ADAMO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO DELL'EDIFICIO SITO IN PALERMO VIA TORINO 27/D, in persona dell'Amministratore pro tempore, in ROMA VIA CRESCENZIO 95,elettivamente domiciliato presso l'avvocato ALESSANDRO MAZZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CANNIZZO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
LO ST PI;
- intimato 2001 avversO la sentenza n. 465/99 del Giudice di pace di 2566 PALERMO, depositata il 26/04/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con processo verbale di opposizione notificato in data 22.2.1999 TR Lo PR, difendendosi personal- mente, proponeva opposizione avverso il D.I. emesso dal Giudice di Pace di Palermo in data 31.12.1998, con il quale gli si ingiungeva di pagare in favore del condo- minio di via Torino n 27/D di Palermo, per rate condo- miniali scadute, la somma di £ 459.000, oltre agli ac- 三 cessori ed alle spese del giudizio monitorio. Assumeva l'opponente di non essere tenuto a pagare la somma richiestagli in quanto non era proprietario del relativo appartamento ed in quanto la somma stessa, nelle more, era stata interamente pagata. Il condominio di via Torino n 27/d restava contuma- ce. Il Giudice di Pace di Palermo con sentenza in data 26.aprile.1999 accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava l'opposto decreto ingiuntivo. Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pa- 2 ce propone ricorso, fondato su due motivi, articolati in più censure, il Condominio di via Torino n 27/d di Palermo. Non svolge attività difensiva TR Lo PR. Motivi della decisione Con la prima censura del primo motivo il condominio ricorrente rileva che il procedimento di opposizione appare viziato posto che il verbale redatto dal Giudice di Pace reca una data certamente errata, in quanto an- tecedente alla pronunzia dell'opposto decreto ingiunti- vo. Con la seconda censura assume il ricorrente che е l'opponente ha iscritto la causa a ruolo, costituendosi ш га in giudizio, prima della notifica del verbale di oppo- sizione, in contrasto con l'art. 319 c.p.c. Con la terza censura deduce che il processo verbale di opposizione è stato notificato in luogo diverso dal domicilio eletto, con conseguente nullità dell'intero procedimento, non essendo stato consentito ad esso ri- corrente ed al suo procuratore di costituirsi in giudi- zio, per non avere avuto notizia del giudizio stesso. Con il secondo motivo assume il ricorrente che er- roneamente il Giudice di Pace ha dichiarato la contuma- cia di esso ricorrente, ritenendo ritualmente notifica- to il processo verbale di opposizione, mentre avrebbe 3 dovuto dichiarare la nullità della notifica dello stes- SO. In relazione al merito il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare la totale manifesta infondatezza delle motivazione addotte dall'opponente. Per necessario ordine logico-sistematico va per prima esaminata la censura attinente alla ritualità della notifica del verbale contenente opposizione al D.I., considerato che la ritualità della notifica del- l'opposizione incide sulla regolare costituzione del contraddittorio. o Nella specie risulta dagli atti, che si possono w esaminare essendo stato dedotto un error in procedendo, che il decreto ingiuntivo è stato richiesto dal condo- minio di via Torino n 27/d con il patrocinio dell'avv. Cannizzo, presso il quale, in via Salinas n 56, era stato eletto domicilio. Di conseguenza l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva essere notificata, ai sensi del combinato dispo- sto di cui agli artt. 645 e 638 c.p.c., presso il domi- cilio eletto e non presso il domicilio reale del ri- chiedente, come in effetti si è verificato nella spe- cie. (Cass. civ. 30.6.1998 n 6410). Il rilevato errore di notifica porta, come ineludi- conseguenza, la nullità della notifica stes- bile 4 4.4355 2^, 7.4.2000 con l'ulteriore con- sa, (Cass. civ. sez. seguenza che non poteva essere dichiarata la contumacia dell'opposto e che 1'intero procedimento, svoltosi avanti al Giudice di Pace, è affetto da nullità che produce i suoi effetti negativi anche sulla sentenza che ha definito il procedimento medesimo. Pertanto la censura testè esaminata va accolta 1'impugnata sentenza va cassata, in quanto affetta da nullità, (Cass.civ. SS.UU. 28.4.1994 n 4052) ed il giu- dizio va rinviato al Giudice di Pace di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le rimanenti censure proposte dal ricorrente vanno conseguentemente dichiarate assorbite.
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il primo motivo, as- sorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Giudice di Pace di Palermo, in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 17 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla Mario Adamo liario llamo 105 . CEL DEPOSITAV panie76 Oggi H 002 LCA E Dr Nunw