Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 20610
CASS
Sentenza 19 aprile 2005

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In tema di patteggiamento, il dissenso espresso dal P.M. deve essere sindacato dal giudice del dibattimento di primo grado o dell'impugnazione, con eventuale applicazione della pena richiesta dall'imputato, anche quando detta richiesta sia stata proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, posto che la negazione del consenso comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato, e che l'art. 448 cod. proc. pen. non distingue tra le varie fattispecie riconducibili a tale procedimento speciale.

In tema di patteggiamento, il giudice che delibera la sentenza in esito al dibattimento di primo grado è obbligato a sindacare il dissenso del P.M., con eventuale applicazione della pena richiesta dall'imputato, solo quando quest'ultimo abbia formulato una diretta richiesta in tal senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 20610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20610
    Data del deposito : 19 aprile 2005

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