Sentenza 19 aprile 2005
Massime • 2
In tema di patteggiamento, il dissenso espresso dal P.M. deve essere sindacato dal giudice del dibattimento di primo grado o dell'impugnazione, con eventuale applicazione della pena richiesta dall'imputato, anche quando detta richiesta sia stata proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, posto che la negazione del consenso comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato, e che l'art. 448 cod. proc. pen. non distingue tra le varie fattispecie riconducibili a tale procedimento speciale.
In tema di patteggiamento, il giudice che delibera la sentenza in esito al dibattimento di primo grado è obbligato a sindacare il dissenso del P.M., con eventuale applicazione della pena richiesta dall'imputato, solo quando quest'ultimo abbia formulato una diretta richiesta in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 20610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20610 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/04/2005
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 614
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 031470/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RO EP N. IL 11/07/1963;
avverso sentenza del 28/04/2004 TRIBUNALE di AREZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO EP;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. RENZETTI Giuseppe il quale ha concluso in via principale per la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello; in via subordinata per l'accoglimento dei motivi del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
RO EP ha proposto appello avverso la sentenza 28 aprile 2004 del Tribunale di Arezzo che lo ha condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 comma 1 e 2 del codice della strada per aver circolato alla guida di un'autovettura malgrado si trovasse in stato di ebbrezza. L'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte essendo stata ritenuta inappellabile la sentenza impugnata.
Il ricorrente premette, nell'atto di impugnazione, di aver proposto opposizione contro il decreto penale emesso nei suoi confronti per il reato in esame dal giudice per le indagini preliminari;
di aver richiesto, con il medesimo atto, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non ottenendo però il consenso del pubblico ministero. Aggiunge che, disposto il giudizio immediato, aveva reiterato la richiesta di applicazione della pena (indicata in misura superiore a quella proposta con l'atto di opposizione), ottenendo in questo caso il consenso del p.m.; il giudice aveva peraltro dichiarato inammissibile l'istanza ritenendola preclusa per il disposto dell'art. 464 comma 3 c.p.p.. Secondo il ricorrente il disposto dell'art. 464 comma 3 già indicato, se interpretato nel senso di precludere la possibilità del patteggiamento anche nei casi nei quali venga in giudizio proposta una pena superiore, violerebbe il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione perché in altri casi sarebbe consentito all'imputato di riproporre il patteggiamento non ritenuto congruo dal pubblico ministero.
Con il secondo motivo di ricorso si censura comunque la decisione impugnata perché il giudice avrebbe omesso ogni valutazione sulla legittimità del dissenso del pubblico ministero.
Con il terzo motivo ci si duole invece dell'eccessività della pena inflitta.
Ciò premesso si osserva che il ricorso è infondato.
Va anzitutto rilevata la manifesta infondatezza della richiesta (formulata in udienza dal difensore dell'imputato) di trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze per l'esame dell'impugnazione trattandosi di sentenza inappellabile per essere stato, l'imputato, condannato alla pena della sola ammenda (art. 593 comma 3 c.p.p.). In merito alle altre censure proposte si osserva che correttamente il giudice ha dichiarato inammissibile la seconda richiesta di applicazione della pena ostando, all'accoglimento di questa istanza, il chiaro disposto della norma già indicata (art. 464 comma 3). Nè può dubitarsi della legittimità costituzionale di questa norma perché, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, la regola generale che disciplina il termine ultimo per chiedere l'applicazione della pena, è analoga a quella applicata nel caso in esame;
l'art. 446 comma 1 c.p.p. consente infatti la presentazione della richiesta solo all'udienza preliminare e prevede che venga presentata in dibattimento solo nel giudizio direttissimo nel quale peraltro difetta una fase anteriore assimilabile a quella dell'opposizione al decreto penale di condanna.
Del resto anche nel caso del giudizio immediato, disposto non a seguito di opposizione al decreto penale, il meccanismo è analogo a quello in esame perché la richiesta di patteggiamento deve essere presentata - per il combinato disposto degli artt. 446 comma 1 u.p. e 458 comma 1 c.p.p. - entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato;
con esclusione, quindi, della possibilità di reiterare la richiesta al dibattimento. E, anche nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, è previsto (dall'art. 552 comma 1 lett. f del codice di rito) un termine finale, la cui maggior ampiezza è giustificata dalla natura del procedimento, decorso il quale non è consentita la reiterazione della richiesta.
La proposta questione di legittimità costituzionale deve pertanto essere ritenuta manifestamente infondata.
Fondate sono invece le considerazioni svolte nel secondo motivo con il quale si sottolinea che, anche nel caso di giudizio immediato disposto a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna, sarebbe applicabile il disposto dell'ultima parte dell'art. 448 c.p.p. che prevede l'obbligo per il giudice di valutare se il dissenso del pubblico ministero sia giustificato.
È infatti da ritenere che questa norma, per identità di ragioni giustificative e per l'inesistenza di una disciplina speciale di diverso tenore, sia applicabile anche al caso del giudizio immediato disposto a seguito dell'opposizione a decreto penale;
peraltro, in questo, come negli altri casi, presupposto per l'applicazione della norma - nel senso della previsione quanto meno di un obbligo di valutazione sulla giustificazione del dissenso - è che l'interessato ne abbia chiesto l'applicazione (cons. Cass., sez. 3^, 21 dicembre 1998 n. 1247, Crispolti); il che, nella specie, non è avvenuto. Infine inammissibile è il terzo motivo di ricorso con il quale ci si duole dell'eccessività della pena inflitta trattandosi di motivo generico e rientrando, la determinazione della pena, nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005