Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B 0 1 54 6 / 0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 REPUBBLICA ITALIANA il 3 FEB. 2001 In nome del popolo italiano IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.7875/98 3304 Presidente Dott. Paolino Dell'Anno - -Cron. -Rep. Battimiello Rel.- Consigliere " Bruno -Ud.13 11.2000 " Florindo Minichiello " Stefano M. Evangelista -Oggetto: " " Giovanni Amoroso 1 Lavoro ha pronunciato la seguente E VARIE DCV SENTENZA sul ricorso proposto da O EL IA, rappresentata e difesa dall'avv. Pascucci con domicilio eletto in Roma alla via Bruxelles n. 20 presso l'avv. Giovanni Patrizi, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- 4632 feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lul- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. PATRIZI ✓per diritti L. 1 i) 21 FEB. 2001... IL CANCELLIERS lo e LL Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Orvieto in data 19 maggio 1997 (R.G. 66/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per la declaratoria di nullità del ricorso. k 2 Svolgimento del processo EL IA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza (collegiale) del Tribunale di Orvieto in data 19 maggio 1997 (che per il carattere decisorio e definitivo ha natura di sentenza) dolendosi che con tale provvedimento il Tribunale, ai sensi dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato estinto, con compensazione delle spese, il giudizio concernente il diritto alla perce- zione della pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo spettante al de cuius (Corte Cost., sent. n. 495/1993). L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente si duole che il Tribunale non abbia ritenuto l'illegittimità costituzio- nale delle norme alla stregua delle quali è stata emessa la contestata pronuncia di estinzione. Sicuramente violato l'art. 24 Cost., perché viene vanificata l'azione giudizia- ria, anche attraverso la previsione di compensazione delle spese. Violato è anche l'art. 3 Cost., ove alla previsione della determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non conseguono interessi e rivalutazione. Inoltre, il pagamento del dovuto attraverso titoli di stato costituisce depauperamento del diritto dei pensionati,un illegittimo 1 ingiustificatamente discriminati rispetto ad altre categorie sociali. Il ricorso non può essere accolto. Premesso che la materia ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di inco- stituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 "E' Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integra- bilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle que- stioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centot- tantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla da- ta del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazio- ne ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situa- zione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soc- combenza virtuale." (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicem- bre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Principio analo- go è da valere per la controversia in esame, attinente anch'essa a questione di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996. Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spe- se di questo giudizio di legittimità (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171, cit.). !
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000. Il Presidente in [...]estensore Вино Валтімбек Selle 3 0 I A 3 1 S D 5 . S , T A . O R T L N , A L IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ' A O L 3 S L B Depositate in Cancelleria E 7 E - I P 8 S D D - I I - 3 FEB. 2001 1 A S N 1 T oggi, G N S E O E IL COTTORATORE O S P G A I D M G DI CANCELLERIA A I E E R , O L P A U T O E S D T T R E Z N A I O R A I E T O R L T S I I L N D E G E E D S O R E