Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10336 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
ee 62837 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 o N: 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 03 Composta da Dott. Giovan PAOLENT - Presidente R.G.N. 1950/99 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere 4482/99 23089 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Cron. - Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Rep. Consigliere Ud.24/01/03 Dott. Maria Rosaria CULTRERA ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 62837 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ses, 1
- ricorrente -
contro
BAGNOLI FAZIO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 04482/99 proposto da: BAGNOLI FAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 495, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE2003 229 TINELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato -1- MICCINESI MARCO, giusto mandato a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 153/97 della Commissione avverso tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 04/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso, per principale;
rigetto del l'accoglimento del ricorso ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Sulla base delle risultanze del p.v.c. della G.di F., L'Ufficio II.DD. di Firenze ha determinato il reddito d'impresa di IO LI per gli anni dal 1983 al 1987, ai fini IRPEF ed ILOR, a norma dell'art.39, 2° comma, lett.a) e c), del D.P.R. n.600/73. Per l'accertamento l'Ufficio ha proceduto induttivamente, tenuto conto della mancanza di qualsiasi indicazione del reddito nella dichiarazione e dell'omessa tenuta della prescritta contabilità, applicando una percentuale di ricarico del 50% sugli acquisti di merce. Il LI ha impugnato gli avvisi di accertamento, deducendone l'illegittimità sia per difetto di motivazione circa l'applicazione della percentuale di ricarico che per omessa valutazione di tutti i costi inerenti all'esercizio dell'impresa, anche se non registrati. La Commissione Tributaria di primo grado, riuniti i ricorsi, ha genericamente dichiarato l'illegittimità degli avvisi di accertamento nella parte in cui l'Ufficio aveva operato la ricostruzione induttiva dei redditi non computando i costi "non contabilizzati". La sentenza è stata appellata sia dall'Ufficio, in via principale, che dal contribuente, in via incidentale. L'Ufficio ha precisato che il problema della omessa valutazione dei costi, peraltro giustificata dalla loro omessa dichiarazione, riguardava unicamente gli accertamenti relativi agli anni 1986 e 1987, mentre, quanto agli accertamenti concernenti gli anni dal 1983 al 1985, si era puntualmente tenuto conto dei costi, tant'è che i redditi erano stati determinati in misura pari alla differenza tra i ricavi e i costi medesimi;
il LI ha riproposto la questione di illegittimità degli avvisi per carenza di motivazione. La Commissione Regionale de lla Toscana ha confermato la sentenza di p rimo grado, rigettando entrambi gli appelli. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Col motivo proposto il ricorrente principale ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per contrasto tra motivazione e dispositivo. Secondo il Ministero, cioè, la Commissione Regionale ha riconosciuto che l'Ufficio aveva tenuto conto dei costi nella determinazione dei redditi concernenti gli anni dal 1983 al 1985, ma, anziché trarne le necessarie conseguenze, distinguendo tra gli accertamenti inerenti a tali anni e gli accertamenti effettuati per gli anni 1986 e 1987, limitando conseguentemente la conferma della declaratoria di illegittimità agli avvisi relativi a questi ultimi anni, per l'accertamento dei cui redditi non si era tenuto conto dei costi, ha contraddittoriamente confermato in toto la decisione del primo giudice, di declaratoria di illegittimità di tutti gli avvisi. La censura è fondata. La Commissione Regionale, avendo ritenuto, come si desume dalla motivazione e dalla esposizione dei fatti della sentenza impugnata, che nella determinazione dei redditi relativi ad alcuni degli anni di imposta presi in considerazione l'Ufficio aveva p untualmente computato i costi, detraendoli da i ricavi a ccertati, a nziché confermare in toto la pronuncia del primo giudice, così lasciando accomunati tutti gli avvisi di accertamento in un'unica indistinta declaratoria di illegittimità, sia pure limitata alla parte in cui non avevano tenuto conto dei costi medesimi, avrebbe dovuto distinguere tra i singoli accertamenti, a seconda che avessero o non avessero tenuto conto dei costi, così pervenendo ad una conferma parziale della decisione di primo grado. Col ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento di quello principale, il contribuente ha denunciato: a) la violazione e falsa applicazione degli artt.42 e 39 del D.P.R. n.600/73, per avere la sentenza ritenuto la legittimità degli avvisi nonostante i dedotto difetto di motivazione circa la determinazione della percentuale di ricarico;
b) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tale decisivo punto. Entrambe le censure sono infondate. Non solo, infatti, la Commissione Regionale ha correttamente ritenuto la legittimità del ricorso al metodo induttivo e la validità delle ragioni poste a fondamento dell'applicazione della percentuale di ricarico, ma ha anche fornito una più che chiara ed adeguata motivazione al riguardo: ha spiegato che l'accertamento induttivo è stato de terminato dall'omessa tenuta de lla prescritta contabilità, oltre che dalla mancanza di qualsiasi indicazione del reddito di impresa nella dichiarazione, e che, come precisato nel p.v.c. e negli avvisi di accertamento, è stata applicata la percentuale di ricarico del 50% in considerazione dei costi relativi alla commercializzazione del prodotto, come magazzinaggio, trasporto e ricerca clienti, nonché tenendo conto della remunerazione del capitale impiegato e dell'utile imprenditoriale. In conclusione, riuniti i ricorsi, va accolto il ricorso principale, va rigettato il ricorso incidentale, va cassata la sentenza impugnata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
p.q.m.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Roma 24.1.2003Romag presidentePolini il cons.jest. Iw twид CCANICAL CORTE IL CANCELLIERE dott. Luigi Rittano E N O I Z A S S DEPonTATA IN CancellERIA 01 LUG. 2003 CANCELLIERE Luigi Rittano