Sentenza 16 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/05/2003, n. 7661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7661 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
S N Я TIV HVL IS 'N REPUBBLICA ITALIANAIZV IEN WO9861/b/9 SV VINA V IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1/ 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZLONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 61 Magistrati: Composta dagli Ill mi sgg. Dott. Ugo07 Presidente R.G.N. 3687/01 GGIO MONACI Rel. Consigliere Dott. Stefano 3688/01 t Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER 18974/01 Consigliere 18975/01 Dott. Simonetta SOTGIU MARIGLIANO Consigliere - Cron..16932 Dott. Eugenia ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA Ud. 22/01/03 sul ricorso proposto da: PROMOZIONE ALBERGHI SRL, in persona SVIPRAL SVILUPPO " dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MILIZIE 38, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, che la difende, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato 101 01/13688/e sul 2° ricorso n° 01/01/3688/ proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA 2003 VAIRO SALVATORE, ↑ 176 VIALE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato -1- ANTONIO MONZINI, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente nonchè
contro
MINISTERO FINANZE;
intimato - e sul 3° ricorso n° 18974/01 proposto da: SVIPRAL SVIL PROMOZIONE ALBERGHI SRL, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, che la difende, giusta procura in calce;
- ricorrente nonchè
contro
AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 3; intimato e sul 4° ricorso n° 18975/01 proposto da: SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VAIRO presso lo studio dell'avvocato VIALE MILIZIE 38, che lo difende, giusta procura in ANTONIO MONZINI, calce;
- ricorrente -
nonchè
contro
AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 3;
- intimato -
2- avverso la sentenza Π. 56/00 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 14/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito, per i ricorrenti, 1'Avvocato MONZINI che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia concerne l'imposta INVIM decennale a carico della società SVIPRAL. (Sviluppo Promozione Alberghi) s.r.l. relativa ad un fabbricato ad uso albergo sito in Roma, Via Amendola n.95. Con apposito avviso di accertamento l'Ufficio elevava il valore finale da L.300.000.000 dichiarate a L.7.193.200.000, confermando il valore iniziale dichiarato di L.149.600.000. La società SV s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento ed un successivo atto di liquidazione ad esso conseguente. Da parte sua il signor VA TO eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'avviso di liquidazione in quanto alla data di riferimento del 21 gennaio 1993 non avrebbe più ricoperto la carica di carica di amministratore della società. La Commissione Provinciale annullava, per difetto di motivazione, l'avviso di accertamento, e consequenzialmente anche l'avviso di liquidazione. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, andava peraltro in contrario avviso, e con sentenza 56/12/00, in data 10 aprile 14 giugno 2000, accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio e riduceva il valore finale accertato del 60%.
2. Contro la sentenza la società SV ed il signor VA TO hanno proposto separati ricorsi per cassazione. Per la precisione: и 1 A) La società SV ha proposto un ricorso, notificato il 7 febbraio 2001 al Ministero delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e rubricato al n.3687/01 del Registro Generale, esponendo tre motivi di impugnazione. ab) Con il primo lamentava la violazione e falsa applicazione di legge, e precisamente dell'art.26 del D.P.R. n.637 del 1972. Sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, così come aveva fatto la Commissione di primo grado, e che in particolare non era valida la motivazione per relationem con riferimento alla stima dell'UTE. Inoltre l'accertamento era stato effettuato ai sensi dell'art.26 del D.P.R. n.637/1972, norma questa che si riferiva all'imposta sulle successioni e donazioni, mentre nel caso si trattata di imposta INVIM decennale. Non solo non era stata allegata la stima dell'UTE, ma non erano stati allegati neppure i suoi estremi. Non sarebbero state enunciate, perciò, neppure in maniera sintetica le ragioni che avevano indotto l'Ufficio a ritenere non congruo il valore dichiarato dalla società. ab) Con il secondo motivo la società ricorrente eccepiva l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Critica la sentenza impugnata là dove aveva affermato che "in sostanza, la contribuente era stata messa nelle condizioni di difendersi adeguatamente." Sarebbe nullo l'avviso di accertamento motivato semplicemente con il riferimento ad una stima dell'UTE non allegata all'avviso stesso. Né le Commissioni Tributarie avrebbero avuto il potere di sanare il vizio dell'atto esprimendo un giudizio equitativo in sostituzione dell'atto impugnato. La stima dell'UTE, peraltro, non era mai stata notificata né alla SV, né al signor VA TO. Era stata prodotta in giudizio un'unica coppia delle controdeduzioni dell'Ufficio per il giudizio relativo alla SV, ed un'unica per il giudizio contro il VA, mentre mancavano le coppie destinate alla controparte. Le controdeduzioni avrebbero dovuto essere prodotte in duplice copia in ciascun procedimento. In questo modo, secondo la ricorrente, non risultava a quale ricorso si fossero riferite quelle deduzioni. La ricorrente ribadiva che l'avviso di accertamento era nullo per la mancata indicazione anche solo degli estremi dell'avviso di accertamento. La società ricorrente insisteva ancora sulla congruità dei valori dichiarati, sul cattivo stato dell'immobile, sul fatto che esso fosse soggetto a regime vincolistico, sul fatto che l'esercizio alberghiero fosse classificato in una categoria bassa. ac) con il terzo motivo la società SV eccepiva, infine, l'erronea applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n.131 del 1986 per quel che concerneva la determinazione del valore dell'immobile, nonché l'insufficiente motivazione della determinazione del valore dell'immobile, ridotto del 60% di quello accertato d'ufficio. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel fare riferimento alle rendite catastali dell'immobile prima del suo cambio di destinazione in albergo, senza tenere conto del fatto che unità immobiliari catastalmente classificate in categoria A2 e C1 non erano paragonabili a unità classificate invece in categoria D. L'immobile invece era sfornito di rendita. Il suo valore avrebbe dovuto essere determinato in base al costo lordo sostenuto per l'acquisizione, opportunamente rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con apposito decreto ministeriale. Né poteva trascurarsi la determinazione del valore iniziale. Secondo la ricorrente queste modalità di tassazione riferite all'imposta ICI non potevano non riflettersi sui valori da applicare ai fini della tassazione INVIM. Inoltre il mutamento della destinazione dell'immobile ad uso albergo era ancora oggetto di contestazione. Del resto solo parte dell'edificio era utilizzato come albergo, l'edificio era di vecchia costruzione ed abbisognevole di lavori;
la sua redditività sarebbe stata modestissima. Perciò sarebbero stati eccessivi non solo il valore accertato dall'Ufficio del Registro, ma anche quello determinato nella sentenza impugnata dalla Commissione Tributaria Regionale. B) A sua volta il signor VA TO ha proposto un ricorso, notificato il 7 febbraio 2001 all'Avvocatura Generale dello Stato, e rubricato al n.3688/01 del Registro Generale, esponendo due motivi di impugnazione. ba) Con il primo lamentava la violazione e falsa applicazione di legge, e precisamente dell'art. 15 del D.P.R. n.636 del 1972. Sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione, così come aveva fatto la Commissione di primo grado, e che in particolare non era valida la motivazione per relationem con riferimento alla stima dell'UTE. Inoltre l'accertamento era stato effettuato ai sensi dell'art.26 del D.P.R. n.637/1972, norma questa che si riferiva all'imposta sulle successioni e donazioni, mentre nel caso si trattata di imposta INVIM decennale. Non solo non era stata allegata la stima dell'UTE, ma non erano stati allegati neppure i suoi estremi. Non era state enunciate, perciò, neppure in maniera sintetica le ragioni che avevano indotto l'Ufficio a ritenere non congruo il valore dichiarato dalla società. bb) con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente VA eccepiva l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia. La pronunzia sarebbe priva di motivazione sull'eccezione da lui stesso VA proposta di non avere ancora ricoperto la carica di amministratore della società SV al momento presentazione della denunzia ai fini INVIM. C) La società SV ha proposto un ulteriore ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3, presso l'Avvocatura Generale dello Stato il 13 luglio 2001, e direttamente il 16 luglio 2001, e rubricato al n.18974/01 del Registro Generale, esponendo tre motivi di impugnazione. Sono gli stessi motivi già proposti con il ricorso rubricato a n.3687/01 R.G. D) A sua volta il signor VA TO ha proposto un ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3, presso l'Avvocatura Generale dello Stato il 13 luglio 2001, e direttamente il 16 luglio 2001, e rubricato al n.18975/01 del Registro Generale, esponendo due motivi di impugnazione, gli stessi già proposti con il ricorso rubricato a n.3688/01 R.G.
3. Con apposita istanza in data 18 gennaio 2002 la difesa (comune alla società SV ed al VA) ha chiesto la riunione dei ricorsi, e successivamente presentava memoria difensiva. La causa è stata chiamata una prima volta all'udienza del 5 giugno 2002. La Corte provvedeva in udienza alla riunione dei quattro fascicoli, e, con separata ordinanza, rilevato che non erano stati reperiti, e non risultavano a disposizione del Collegio, i fascicoli contrassegnati con i numeri di ruolo 3687/01 e 3688/01, e soprattutto, i fascicoli d'ufficio dei gradi di merito, e che le questioni da esaminare comportassero la necessità di effettuare delle verifiche sugli atti di causa dei gradi di merito, disponeva il rinvio a nuovo ruolo per l'acquisizione dei fascicoli non reperiti. Infine la causa stata nuovamente trattata, e discussa, all'odierna udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va rilevato preliminarmente che i due successivi ricorsi notificati, rispettivamente dal signor VA TO e dalla società SV, all'Agenzia delle Entrate sono del tutto uguali nel contenuto ai precedenti due ricorsi notificati dai medesimi ricorrenti al Ministero delle Finanze;
in sostanza non si tratta di ricorsi diversi, ma di una duplicazione dei medesimi ricorsi. In presenza di un possibile dubbio sull'esatta individuazione del soggetto passivamente legittimato, i ricorrenti hanno ritenuto prudenzialmente di effettuare una duplice intimazione, sia al ministero che all'Agenzia. Proprio la duplicità di notificazioni rende irrilevante ai fini di questa causa, e perciò assorbito, lo stabilire quale delle due intimazioni deli considerarsi corretta (o debbano esserlo entrambe); in ogni caso il problema è assorbito. Comunque si ritenesse di risolvere il problema teorico, è certo, infatti, che i due ricorsi del signor VA ed i due ricorsi della società SV risultano correttamente indirizzati e correttamente notificati.
2. Sempre preliminarmente va rilevato, inoltre, che il primo motivo del ricorso (o, se si vuole, dei due ricorsi) del signor VA corrisponde sostanzialmente al primo motivo esposto dalla società SV (tranne, per la verità, che per l'indicazione in rubrica della norma che si assume violata, che per la società è l'art.26 del DPR n.637/1973, ed invece per il signor VA TO l'art. 15 del DPR n.636/1973 che si riferisce al contenuto del ricorso). Pertanto potranno essere trattati unitariamente.
3. Nel merito tutti i ricorsi riuniti sono infondati, e non possono trovare accoglimento.
4. I primi due motivi di impugnazione della società SV, ed il primo motivo del signor VA che corrisponde -come si è sottolineato -al primo motivo della società, debbono essere trattati congiuntamente per la loro sostanziale connessione. Non è fondata, innanzi tutto, l'allegazione secondo cui l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità. La finalità di quest'atto, è - come è noto quella di rendere il contribuente edotto delle ragioni che l'Amministrazione pone a base delle proprie pretese, e di consentirgli di svolgere adeguatamente le proprie difese. Come risulta dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata l'avviso di accertamento consentiva, invece, al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa impositiva e di espletare compiutamente i propri diritti di difesa. Né è esatto, infine, che non si applichino all'avviso di accertamento le disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n.637 (che disciplinavano dal 1973 al 1990 l'imposta sulle successioni e sulle donazioni); l'art.31, primo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n.643 (che disciplinava l'imposta INVIM) rimandava espressamente per l'accertamento (oltre che per altri aspetti) alla disciplina dell'imposta di registro per l'INVIM ordinaria a carico di privato, ed invece alla disciplina dell'imposta di successione per l'INVIM negli acquisti a titolo gratuito ed appunto per l'INVIM decennale a carico di società e strutture assimilate. Né su questo punto specifico la legge INVIM conteneva una propria regolamentazione diversa della materia. E' del tutto irrilevante, inoltre, che nel giudizi di primo grado l'Ufficio possa avere depositato un numero ridotto di copie delle proprie deduzioni, perché i vari ricorsi dei contribuenti erano proposti contro un unico accertamento ed erano almeno parzialmente di contenuto sostanzialmente identico, e sono stati riuniti. Né risulta (e, per la verità, neppure viene allegato) che la circostanza abbia ostacolato concretamente la difesa dei ricorrenti.
5. Per il resto i motivi in questione attengono in realtà al lamentato difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, e non invece alla motivazione della sentenza di merito impugnata sul punto sostanziale della motivazione dell'avviso di accertamento. Anche il secondo motivo (della società), pur riportando l'intestazione di "insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia" si riferisce anch'esso per la verità come risulta dal contenuto del testo soltanto alla motivazione dell'avviso di accertamento, non a quella della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. L'avviso di accertamento è un atto preesistente al procedimento contenzioso, e perciò la valutazione della sua motivazione di per se stessa costituisce una questione di merito, insuscettibile come tale di riesame in sede di legittimità. In questa sede avrebbe potuto essere valutata semmai la motivazione della sentenza impugnata (sia pure sul punto della adeguatezza della motivazione dell'avviso), ma questa questione non è stata proposta. Concludendo sul punto, i primi due motivi d'impugnazione della società (ed il primo motivo del signor VA) sono in parte infondati, in parte inammissibili.
6. Anche il terzo motivo di impugnazione proposto dalla società SV è infondato. La Commissione Tributaria Regionale è pervenuta, infatti, in via autonoma a determinare un proprio valore finale pari al 40% di quello accertato dall'ufficio, perché tale risulta essere in risultato finale dell'operazione matematica di riduzione del 60% del valore accertato. Va sottolineato a questo proposito che la sentenza ha utilizzato un dativo (riduzione al 40%) e non un genitivo (riduzione del 40%). In realtà il nuovo valore è stato determinato in quella misura attraverso una valutazione autonoma da parte della Commissione (che aveva il potere di farlo), e non facendo uso del diverso criterio del riferimento alle rendite catastali da utilizzare come parametri. La constatazione che il valore così ottenuto sarebbe stato prossimo a quello determinato attraverso la moltiplicazione delle rendite catastali costituisce solamente un argomento rafforzativo, e non strettamente necessario nella logica della motivazione, a conferma della liquidazione operata dalla Commissione.
7. Rimane da esaminare, infine, il secondo motivo di impugnazione proposto dall'amministratore signor VA TO. Si tratta di un motivo distinto da quelli della società, perché riferito alla posizione personale del legale rappresentante. Quest'ultimo eccepisce, infatti, la propria carenza di legittimazione passiva, non contestando di essere effettivamente l'attuale legale rappresentante della società (e di esserlo stato al momento dell'instaurazione del giudizio), ma assumendo di non esserlo stato invece al momento di riferimento per l'applicazione dell'imposizione INVIM, e lamenta, inoltre, l'omessa motivazione su questo punto da parte della Commissione Regionale.
8. Non sussiste omissione di pronunzia, in quanto la Commissione Regionale ha disatteso implicitamente l'argomentazione difensiva attraverso lo svolgimento di una motivazione incompatibile con l'accoglimento di essa. Né la Commissione era tenuta a rispondere in dettaglio a tutti gli argomenti proposti dalla parte. Nel merito anche questo motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non allega affatto di avere fornito la prova (del resto di assai facile reperimento, essendo sufficiente a tal fine la copia della deliberazione societaria di nomina alla carica di amministratore e di conferimento dei poteri di legale rappresentante) da cui sarebbe risultato che aveva assunto la carica solamente a partire da una data successiva a quella del 21 gennaio 1993, che costituiva, nel caso di specie, la data di riferimento per l'applicazione dell'INVIM decennale. In mancanza di questa prova la censura si basa su di una allegazione di fatto (quella, appunto, dell'assunzione della qualità di legale rappresentante solo in epoca successiva alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposizione) che non trova riscontro nell'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata. Né il ricorrente lamenta di avere fornito, in un determinato momento del procedimento (da indicare specificamente) quella prova attraverso un apposito documento (la copia appunto, del conferimento della carica, o altro di analogo valore probatorio), e che la Commissione nulla aveva detto sulla circostanza così provata. 12 A 6 I 8 5 9 R 1 . / E N A 4 / - T N 6 O U B 2 I . . B Z I L R . A L R P R . A T D T . S B L I E A G D T A E I I 1 R S R 3 N 1 E E A S T . D I N A A E T M 9. Conclusivamente tutti i motivi di impugnazione proposti sono N E S infondati. E Di conseguenza sono infondati, e non possono essere accolti, i ricorsi riuniti della società SV e del signor VA TO. Poiché l'Amministrazione finanziaria non si è costituita in questa fase, la Corte non deve adottare deliberazioni sulle spese di causa.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti. Così deciso il 22 gennaio 2003 in Roma nella camera di consiglio della quinta sezione vivile. Il Consigliere extensore Il Presidente (dr.Ugo Riggio) (dr. Stefano Monaci) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 16 MAG 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 13