Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
L'equiparazione alla sentenza di condanna, se non ricorrono diverse disposizioni di legge, prevista dall'art. 445 comma primo cod. proc. pen., rende possibile fare rientrare nel computo della reclusione, ai fini della dichiarazione di abitualità nel reato prescritta dalla legge, ai sensi dell'art. 102 cod. pen., quella applicata sulla base di una sentenza di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/2005, n. 40813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40813 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 18/10/2005
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1105
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 024381/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LI RC N. IL 24/08/1943;
avverso SENTENZA del 18/02/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr.ssa Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla misura di sicurezza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 22 settembre 2004 il tribunale di Torino dichiarava LI CO colpevole di vari reati di ricettazione e truffa, uniti dal vincolo della continuazione, e, riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod. penale, prevalente sulle aggravanti e la recidiva, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, applicando altresì la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di anni di due, con dichiarazione di abitualità ex art. 102 cod. penale. In parziale accoglimento del successivo gravame, la corte d'appello di Torino, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione di prevalenza sulle aggravanti e la recidiva, rideterminava la pena in anni uno, mesi 7 di reclusione ed euro 510, 00 di multa. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
Proponeva ricorso per Cassazione l'LI, deducendo la violazione dell'art. 102 cod. penale, dal momento che la misura di sicurezza della casa di lavoro era stata applicata tenendo conto, nel calcolo pregiudiziale della condanna a pena superiore a cinque anni, anche di una sentenza di applicazione di pena concordata, ex art. 444 cod. proc. penale, che non conteneva l'accertamento di responsabilità,
presupposto necessario della dichiarazione di abitualità. All'udienza della 18 ottobre 2005 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La dichiarazione di abitualità presunta dalla legge, ex articolo 102 cod. penale, postula la condanna alla reclusione in misura superiore,
complessivamente, a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa indole, commessi entro dieci anni. L'articolo 445, comma 1 bis, cod. proc. penale stabilisce che, salvo diverse disposizioni di legge, la sentenza di applicazione della pena su richiesta è equiparata ad una pronunzia di condanna.
Non costituendo la dichiarazione di abitualità una delle eccezioni espresse all'equiparazione suddetta, si deve ritenere che rientri nel computo della reclusione presupposta dall'articolo 102 anche quella applicata all'LI sulla base di una sentenza di patteggiamento. È vero che la norma di cui all'art. 102 cod. pen. non poteva operare distinzioni sulla base dei processi speciali introdotti in epoca successiva, ma neppure la "lex posterior" processuale citata ha inteso discriminare", in parte qua "l'effetto di precedente collegato ad una sentenza irrogativa di pena, sia pur priva di un accertamento positivo completo di responsabilità. A ben vedere l'elemento di fatto cui è ancorata la dichiarazione legale di abitualità è solo la misura della reclusione inflitta;
e, in difetto di successivi emendamenti legislativi, non vi è ragione d'interpretare restrittivamente la norma ancorandola alla forma processuale della cognizione piena. Del resto, lo stesso precedente citato nella sentenza impugnata (Cass. sezioni unite 22 Novembre 2000 - 3 Maggio 2001, numero 31, ric. Sormani) distingue tra l'inammissibilità della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena per effetto della successiva sentenza di patteggiamento (che non contiene l'accertamento di responsabilità presupposto dall'art. 168, primo comma, cod. pen.) e l'inammissibilità della reiterazione del beneficio in relazione a una successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dal momento che il divieto di cui all'art. 164, secondo comma, n. 1, prescinde dalla natura del provvedimento che vi abbia data causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2005