Sentenza 5 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, il sequestro dell'opera in caso di violazione dell'art. 171, comma primo lett. a) e comma secondo, della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva riproduzione con usurpazione della paternità dell'opera ed offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore), può essere disposto soltanto dopo la preventiva verifica che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte mediante strumenti diversi dal sequestro, atteso che ai sensi dell'art. 169 della citata legge n. 633 la sanzione ivi prevista della rimozione e distruzione dell'opera è individuata soltanto allorchè la violazione non possa essere riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera che ne chiariscano la paternità, o con altri mezzi di pubblicità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2004, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2004 |
Testo completo
ACR
1142 Camera di consiglio del 5 ottobre 2004 SENTENZA N.
1 9 34/05 REG. GENERALE n. 18812/2004
1934 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Umberto Papadia Presidente
Consigliere 2. Dott. Alfredo Teresi
Consigliere 3. Dott. Mario Gentile
4. Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
Consigliere 5. Dott. Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De EL PA, nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza emessa l'8 gennaio 2004 dal tribunale di Frosinone, quale giudice del riesame;
nella udienza in camera di consiglio in data 5 ottobre 2004; sentita la relazione fatta dal consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. France- sco Maria Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Elisabetta Rampelli;
Svolgimento del processo
Con decreto del 15 dicembre 2003 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Frosinone dispose il sequestro preventivo di 482 copie del libro «Le fondazioni di partecipa- zione modello innovativo di interazione pubblico-privato per la gestione dei servizi sanitari
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in Italia» edito dalla casa editrice IRAS, in relazione al reato di cui all'art. 171, primo comma, lett. a), e secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere l'autore PA De N- gelis riprodotto parti essenziali ed inconfondibili delle opere «Le fondazioni del terzo millen- nio» e «Il modello delle cattedrali» di ZZ e OR, edito dalla medesima casa editrice.
Il tribunale del riesame di Frosinone con ordinanza dell'8 gennaio 2004 confermò il de- creto di sequestro preventivo.
Il De EL propone ricorso per cassazione deducendo:
a) illegittimità della motivazione sul punto in cui omette di inquadrare il fatto. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha omesso di fornire gli elementi essenziali della ricostruzione del fatto, delle motivazioni e degli elementi di diritto forniti dalle parti, rimandando per relatio- nem agli atti del processo, ed in particolare agli atti del giudizio civile.
b) violazione degli artt. 168 e segg. legge 22 aprile 1941, n. 633. Lamenta che il tribu- nale ha erroneamente ritenuto non pacifica la tesi che il danno morale conseguente alla viola-
c) violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Lamenta che è immotivata la esigenza pre- ventiva anche perché non risulta che l'indagato possa insistere nella condotta illecita addebi- tatagli. E' infatti dimostrato che il De EL, dopo la prima spedizione del libro, non aveva più utilizzato l'opera. Manca quindi una adeguata motivazione sulla concretezza ed attualità del pericolo derivante dalla disponibilità della cosa.
d) violazione del principio in dubio pro reo;
illegittimità e contraddittorietà della moti- vazione. Osserva che il tribunale sostiene che la tesi della difesa secondo cui l'opera andrebbe ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 70 legge 22 aprile 1941, n. 633, non è convincente e che la tutela del danno morale d'autore nella sola sede civile non è pacifica in dottrina. Poiché quindi esisteva un minimo di incertezza sulla configurabilità del reato, la circostanza doveva essere interpretata a favore dell'imputato, tanto più che un analogo provvedimento di seque- stro era stato negato dal giudice civile, ossia dal giudice legittimato a concedere tutela.
e) violazione del principio del ne bis in idem. Osserva che il danno morale può essere tutelato solo in sede civile e che comunque il giudice civile, al quale il ZZ ed il OR avevano già chiesto il sequestro dei libri in questione, aveva respinto la richiesta. Tale statui- zione cautelare sulla stessa situazione, sulla stessa condotta e sulla stessa rappresentazione dei fatti avrebbe dovuto vincolare il giudice penale.
Motivi della decisione
Il primo motivo è fondato, in quanto effettivamente sulla base della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo non si riesce a ben comprendere quale ipotesi di reato sia allo stato astrattamente configurabile.
Il pubblico ministero, invero, ha chiesto il sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 171, primo comma, lett. a), e secondo comma, legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere l'indagato riprodotto, nella pubblicazione «Le Fondazioni di partecipazione» aspetti es- senziali del inconfondibili delle opere «Le Fondazioni del Terzo Millennio»> ed «Il Modello delle Cattedrali» di CO ZZ e FR OR, delle quali usurpava la paternità, avendo in particolare inserito nella opera di cui era autore, senza indicarne la effettiva pater- nità, passi integralmente ripresi dalle pagine 56, 57, 61-67, 69, 79, 97-101, 197 e capitolo IX del libro «Le Fondazioni del Terzo Millennio» e dalle pagine 188-190 del libro «Il Modello delle Cattedrali»>.
Sembra quindi che, fra le varie ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633, all'indagato sia stata contestata quella di aver ripro- dotto una opera altrui (art. 171, primo comma, lett. a)) senza averne diritto e con usurpazione della paternità dell'opera (art. 171, secondo comma), ipotesi quest'ultima che però costituisce reato solo qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore» (e che è punita con la pena alternativa della reclusione o della multa).
Sembrerebbe anche, però, che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre il seque- -3. stro preventivo, abbia escluso la configurabilità della ipotesi di reato contestata dal pubblico ministero, ed in particolare abbia escluso che sussista sia la usurpazione della paternità dell'opera altrui sia la offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore (art. 171 cit., secondo comma) ed abbia quindi ritenuto configurabile esclusivamente la ipotesi di reato di cui al pri- mo comma, lett. a), dell'art. 171 cit. (punita con la sola multa), ossia la abusiva riproduzione di un'opera altrui. E' tuttavia anche vero che sembrerebbe altresì che il giudice per le indagini preliminari abbia concesso il sequestro preventivo avendo ritenuto che l'indagato abbia non solo riprodotto abusivamente una opera altrui, ma abbia anche effettuato la distribuzione abu- siva dell'opera altrui, così esercitando abusivamente i diritti riconosciuti invece in via esclusi- va all'autore. Senonché la condotta costituente tale ipotesi di reato (diffusione o messa in commercio di un'opera altrui), anch'essa prevista dall'art. 171, primo comma, legge 22 aprile
1941, n. 633, non risulta essere stata in alcun modo contestata dal pubblico ministero all'indagato, in quanto nel capo di imputazione in relazione al quale è stata richiesto il seque- stro preventivo si parla esclusivamente di condotta consistente nella sola riproduzione di aspetti essenziali dell'opera altrui con usurpazione della paternità, mentre non si parla in alcun modo di condotta consistente nella distribuzione o diffusione o messa in commercio di un'opera altrui.
Inoltre, sulla base del testo della ordinanza impugnata, dovrebbe ritenersi che il tribunale del riesame, andando di diverso avviso dal giudice per le indagini preliminari, abbia ritenuto sussistente la ipotesi di reato originariamente contestata dal pubblico ministero, ossia quella di cui all'art. 171, secondo comma, legge 22 aprile 1941, n. 633, e che quindi abbia ritenuto giu- stificato il sequestro preventivo in relazione a tale ipotesi di reato. Il tribunale del riesame, in- fatti, ricorda preliminarmente che la ipotesi di reato per la quale il pubblico ministero procede
è quella di cui all'art. 171, primo comma, lett. a), e secondo comma, legge 22 aprile 1941, n.
633 (ossia la abusiva riproduzione di parti essenziali di un'opera altrui, con usurpazione della paternità dell'opera ed offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore); afferma poi che il me- rito della questione era già stato abbondantemente esplorato anche in sede civile e che le posi- zioni difensive delle parti erano arcinote, per cui non accorreva ripercorrerle;
rigetta, motivan- do per relationem al provvedimento del giudice civile, la tesi secondo cui doveva applicarsi l'art. 70 legge 22 aprile 1941, n. 633; e quindi conclude affermando testualmente che la con- dotta rimproverata all'indagato si poteva «sussumere nella fattispecie normativa invocata dalla pubblica accusa». Ora, poiché la pubblica accusa aveva invocato la fattispecie di reato di cui all'art. 171, primo comma, lett. a), e secondo comma, legge 22 aprile 1941, n. 633 (abusi- va riproduzione con usurpazione della paternità dell'opera ed offesa all'onore ed alla reputa- zione dell'autore), dovrebbe ritenersi che il tribunale del riesame abbia appunto ritenuto con- figurabile questa ipotesi di reato, e che in relazione a tale ipotesi abbia confermato il provve- dimento cautelare. In questo caso, però, oltre alla violazione del principio del divieto di refor- matio in peius (peraltro non invocato dal ricorrente) vi sarebbe comunque una evidente asso- luta mancanza di motivazione sulla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, con riferimento sia alla usurpazione della paternità dell'opera (contestata dal pubblico ministero ma esclusa dal giudice per le indagini preliminari) sia alla offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore -4-
(nemmeno contestata dal pubblico ministero).
In ogni caso non è chiaro se il tribunale del riesame abbia aderito alla impostazione accu- satoria del pubblico ministero ed abbia ritenuto configurabile la ipotesi di reato da lui conte- stata (ed in questo caso vi sarebbe l'appena rilevato vizio di mancanza di motivazione) ovvero abbia aderito alla impostazione del giudice per le indagini preliminari ed abbia quindi ritenuto che il reato configurabile sia quello della abusiva riproduzione e della abusiva diffusione della opera altrui con l'abusivo esercizio dei diritti spettanti in via esclusiva all'autore (ma in tal ca- so, oltre all'aver ritenuto sussistente il fumus di un reato non contestato dal pubblico ministe- ro, vi sarebbe totale mancanza di motivazione quanto meno in ordine alla sussistenza dell'elemento della diffusione o messa in commercio).
Del resto, questa incertezza sulla ipotesi di reato configurabile si riverbera, poi, non solo sulla questione se nella specie sia in giuoco la sola tutela morale del diritto di autore o anche la tutela patrimoniale, ma anche sulla valutazione delle esigenze cautelari e sulla motivazione dei presupposti che giustificano il sequestro preventivo. Il tribunale del riesame ha ritenuto di non dover risolvere la detta questione e di rinviarla al giudice della cognizione, ma ciò ha determi- nato un vizio di mancanza di motivazione anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cau- telari giustificatrici del sequestro preventivo.
La ordinanza impugnata, infatti, ravvisa tali esigenze nella sussistenza del pericolo di una ulteriore diffusione del libro del De EL e del conseguente pericolo di un danno eco- nomico per il ZZ ed il OR (in quanto, pur essendo le due opere destinate ad utilizza- tori diversi, tuttavia, se non esistesse il libro del De EL, anche i lettori che cercano solo informazioni pratico-operative sarebbero costretti ad acquistare l'opera più teorico-scientifica del ZZ e del OR, non essendovene altre disponibili sul mercato). Le esigenze cautela- ri sono state quindi individuate in relazione ad un reato (diffusione o messa in commercio abusive di opera altrui) che nella specie non è stato contestato dal pubblico ministero, con la conseguenza che le argomentazioni utilizzate dalla ordinanza impugnata sono irrilevanti, mentre manca del tutto la motivazione sulle esigenze cautelari in relazione al reato contestato e ritenuto dal giudice per le indagini preliminari della sola abusiva riproduzione di parti dell'opera altrui. Del resto, la motivazione addotta può riguardare non tanto la tutela del diritto morale di autore, quanto quella del diritto patrimoniale di autore, mentre la stessa ordinanza impugnata sembra ritenere - pur rinviando la questione al giudice della cognizione – che nella specie si tratti di sola tutela del diritto morale.
In ogni caso, il tribunale del riesame ha completamente omesso di esaminare se le esi- genze cautelari connesse all'unico reato contestato (abusiva riproduzione di parti dell'opera altrui) avrebbero potuto essere soddisfatte anche mediante strumenti diversi dal sequestro pre- ventivo dei libri. E difatti, l'art. 169 della legge 22 aprile 1941, n. 633 - che pur riferendosi alle difese e sanzioni civili sembra tuttavia esprimere un principio generale - prevede che l'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera (e, nel caso di specie, sembra essere stata appunto contestata dal pubblico ministero una ipotesi di reato che si riferisce solo alla paternità dell'opera) può dare luogo alla sanzione della rimozione e distruzione soltanto quando la violazione non possa essere convenientemente riparata me- -5- diante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità. Sarebbe stato quindi necessario esaminare, in 5 primo luogo, se effettivamente la ipotesi di reato contestata dal pubblico ministero riguardava la sola paternità delle parti dell'opera in questione e, in caso di risposta positiva, valutare se le esigenze cautelari connesse a tale reato potevano essere eventualmente soddisfatte mediante idonei mezzi di pubblicità (ad esempio, con la indicazione delle opere e pagine abusivamente riprodotte) o se invece era indispensabile disporre il sequestro preventivo dell'intera opera dell'indagato.
La ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Frosi-
none per nuovo esame.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Frosinone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2004.
L'estensore freedio Fracen Il Presiden
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA 210 S
S
A
C
24 GEN. 2005
IL FUNZ ANCELLERI)
(dott Borelia Donati)