Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
La motivazione del provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis L. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) che lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l'effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3444
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022859/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE NA DE N. IL 29/09/1959;
avverso ORDINANZA del 22/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA A., che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
con ordinanza del 22.4.08, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha respinto il reclamo proposto da CE AD SD, detenuta presso la casa circondariale dell'Aquila in espiazione di pena definitiva in regime di cui all'art. 41 bis o.p., avverso il provvedimento del 1.2.08, con il quale il magistrato di sorveglianza de L'Aquila aveva disposto il trattenimento di una pubblicazione inviata alla reclamante, perché il suo contenuto poteva compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto. Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41, comma 2 sexies CE AD SD per il tramite del suo avvocato, che ha dedotto il seguente unico motivo:
violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e):
l'impugnata ordinanza doveva essere dichiarata nulla per violazione della L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e dell'art. 111 Cost.. La relativa motivazione era meramente apparente, stereotipa ed apodittica, in quanto non dava conto delle ragioni concrete che avevano indotto il Tribunale a rigettare il reclamo, non essendo stati specificati gli elementi di fatto da cui era stato tratto il giudizio valutativo, che aveva condotto alla censura della corrispondenza.
L'unico motivo di ricorso proposto da CE AD SD va respinto siccome infondato.
Ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, introdotto con la L. 8 aprile 2004, n. 95, art. 1 su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto, il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario. Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui alla medesima L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 sull'ordinamento penitenziario, la quale, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente, al comma 2 quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica od eversiva di appartenenza. In tale contesto, il magistrato di sorveglianza dell'Aquila ha ritenuto che la pubblicazione inviata alla CE, detenuta presso la casa circondariale dell'Aquila e già condannata per reati di eversione dell'ordine democratico, potesse compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto e ne ha disposto pertanto il trattenimento.
Il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, innanzi al quale la CE aveva impugnato il suddetto provvedimento del magistrato di sorveglianza, ha respinto il reclamo proposto alla CE con ordinanza del 22.4.08, che ha formato oggetto di ricorso innanzi a questa Corte.
La censura addotta dalla ricorrente, concernente la motivazione meramente apparente, stereotipa ed apodittica dell'ordinanza impugnata, va respinta siccome infondata.
Si ritiene invece che la motivazione dell'impugnato provvedimento sia sufficiente ed adeguata, atteso che in esso si fa riferimento al linguaggio ed alla terminologia usati dalla pubblicazione trattenuta, con ciò dimostrando che è stato valutato specificamente il contenuto dello scritto, fra l'altro inserito in copia nel fascicolo processuale;
e va ritenuto che l'obbligo della motivazione può ritenersi assolto qualora, come nel caso in esame, emerga che il giudice abbia preso in esame gli elementi versati in atti e li abbia valutati con modalità non palesemente illogiche.
Va inoltre rilevato che la motivazione di un provvedimento ben può essere sintetica, specie in una materia che, come quella in esame, esige una doverosa riservatezza, onde evitare di rendere pubbliche situazioni che potrebbero esporre a pericolo le istituzioni (cfr., con riferimento al dovere di garantire la riservatezza della materia, Cass. 1^ 5.5.08 n. 17799), essendo sufficienti anche poche ma incisive parole, che siano idonee a dimostrare, come nella specie in esame, che non è stata meramente ripetuta la formula della legge, ma che abbia avuto luogo un'adeguata disamina dello specifico caso concreto.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da CE AD SD.
Consegue a tale declaratoria la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009