Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2003, n. 3557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3557 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLI 355 7 /03 C.c.76265 ITAL IN NOME DEL OLO ANO ESENTE DA REGISTRAZIONE O sens art 13 quinquis LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE delle c. 26/5/84m. 153 SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.9000.01 Cron. 8148Composta dai Magistrati: Dott. BRUNO SACCUCCI PRESIDENTE Rep. Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. UD.
8.7.02 Dott. ANTONIO MERONE CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef CONSIGLIERE Dott. GIUSEPPE FALCONE terremoti Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE sospensione imponibile ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente CORTE SUPRE DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE contro 5B RA res. a Città di Castello via Parini 42 Triestina intimato, non costituito avversO la sentenza n. 15.06.00 in data 25.1.2000 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria depositata in data 8.2.2000; Im 3036 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8.7. 2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il ricorrente l'avv. Giordano;
sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente indicato in epigrafe, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo avere beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies convertito in Legge 24.7.84 n. 363, nelladel DL. 26.5.84 n. 159 dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e pertanto recuperava a tassazione il maggior reddito così determinato. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 L. n. 133.99; 3 comma 2 bis del DL. Il. 971.85 ; 13 comma 1 L. n. 449.97; 10 L. 1. 46.96 2 D. P. R. n. 597.73. M La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85, convertito con modificazioni nella - il quale prevede che le somme relative a pagamenti Legge n. 46.86 delle imposte dirette sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del DL. n. 159.84 convertito con modificazioni nella Legge n. 363.84, fino al 31.12.85 per i residenti nei comuni colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della L. n. 133.99, posto in relazione all'art. 11 L. n. 28.99 deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi> ( per tutte, Cass. nn. 4945.2000, 8659.2001, 10237.2001, 11248.2001). Non si dubita, peraltro, che gli importi di cui sopra non costituiscono un onere deducibile>: semplicemente essi non concorrono> a formare il reddito. Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 luglio 2002 IL PRESIDENTE ишо кечис BRUNO SA ALANCELLIERE CT IL CONSIGLIERE ESTENSORE Ариль amaldo Casano, DR. VINCENZO DI NUBILA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 МАР, 2003. 4819197gor IL CANCELLIERE C1 ввпоэто дтвить Amaich Gaseho EY это! пусто