Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2002, n. 7744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7744 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
077 44/02 Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA n. 23368/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 25. 3. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza Cion 21433 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Trezza 1. Dottor Presidente Rel 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere Francesco Qutux MAIORANO 3. Dottor Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura gene- rale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
contro
LI LI, elettivamente domiciliata in Roma in via Gregorio VII 466/A presso lo studio dell'avvocato Alessan- dra Giordano, che la rappresenta e diferia giusta delega a margine del controricorso unitamente all'avvocato Mauro Fu- 1 1300 saro;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 1° luglio 1999, depositata il 14 agosto 1999, numero 1800, r.g. 1840/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 25 marzo 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Maresce Udito l'avvocato Luigi Mar ia per delega dell'avvocato Fusa- ro;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza sopra indicata è stato rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso quella di primo grado, con la quale era stato riconosciuto il diritto di Fa- nelli LI a riottenere la pensione di invalidità del- la quale la stessa era titolare dal 1° gennaio 1988 e revo- catale con provvedimento del 10 giugno 1993 per l'avvenuto conseguimento della pensione di vecchiaia, il cui ammontare 1 era superiore ai limiti di reddito previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge numero 412 del 1991. Della decisione viene chiesta la cassazione dal Ministero dell'Interno con ricorso sostenuto da un motivo. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione: Deve preliminarmente disattendersi la eccezione di inammis- sibilità della impugnazione formulata dal difensore della resistente nel corso della odierna discussione per essere privo il relativo atto della sommaria esposizione dei fatti della causa. Deve al proposito rilevarsi che tale requisito può ritenersi soddisfatto nella ipotesi in cui, come nella specie, nel ricorso sia stata trascritta la parte espositiva della sentenza impugnata, particolarmente se, mediante tale trascrizione, si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posi- zioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad al- tre fonti (Cass., 16 ottobre 2001, n. 12599). Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 2 della legge numero 118 del 1971, 12 della legge nume- ro 412 del 1991, nonchè vizi della motivazione, il Ministero ricorrente deduce che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che il disposto di cui all'ultima delle norme cita- te non si riferisca a coloro che alla data del 1° gennaio 1992 fossero già in possesso della prestazione assistenzia- le, valendo invece la deroga esclusivamente per coloro che, essendo titolari di assegno mensile alla data del 1° gennaio 1992, avessero redditi di importo che, anche se superiore a quello fissato dalle nuove disposizioni in materia, fosse comunque inferiore a quello di lire 4.653.375 di cui alla legge numero 412 del 1991. La censura è fondata. E invero, è la stessa formulazione letterale dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge numero 412 del 1991 che ine- 3 quivocabilmente induce a conclusioni opposte rispetto a quelle cui è pervenuto il giudice di merito, disponendo gli stessi che "con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la conces- sione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi tota- li, da parte del Ministero dell'interno, si applica il limi- te reddituale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale" e che "per i titolari delle prestazioni di cui al comma 3, già in godimento al 1° gennaio 1992 e in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma non opera, finchè permane tale condizione, il relativo mec- canismo di perequazione automatica delle prestazioni". Come già questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 22 marzo 2002, n. 4131), altro significato a tali disposizioni non può attribuirsi se non quello che non è stato in alcun modo abrogata, in via retroattiva, la disciplina regolante il requisito reddituale per il periodo anteriore al 1° gen- naio 1992, conseguendone che, per i titolari di prestazioni assistenziali a tale data, ove si debba accertare la sussi- stenza del diritto al loro mantenimento, occorre avere ri- guardo ai limiti di reddito da essa previsti, rilevando le modificazioni nel senso che i soggetti in questione, qualora godano di reddito superiore a quello più recentemente stabi- lito ma aventi diritto al beneficio in forza delle preceden- ti previsioni, restano soggetti al blocco del meccanismo pe- requativo della prestazione per tutto il periodo nel quale si protragga la condizione ostativa. Orbene, nella specie risulta accertato in punto di fatto che alla LI era stato attribuito per l'anno 1993 un tratta- mento pensionistico dell'importo di lire 8.420.450, superio- re al limite fissato anche dalla normativa previgente alla legge numero 412 del 1991, da ciò derivando la legittimità del provvedimento di revoca del trattamento assistenziale. Del ricorso si impone quindi l'accoglimento con la cassazio- ne senza rinvio della sentenza impugnata, dovendo la Corte decidere nel merito ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura civile non apparendo necessari ulteriori accer-- -tamenti in punto di fatto nel senso del rigetto della do- manda formulata dalla intimata con l'atto introduttivo del giudizio. In applicazione dell'articolo 152 delle disposi- zioni di attuazione dello stesso codice, non ricorrendo l'i- potesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria, la LI non può essere assoggettata al pagamento delle spese del processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda propo- sta da LI LI;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 25 marzo 2002. Il presidente Il consigliere estensore I A 0 D * S 1 Cresso 3 S . fuli nell' ani O 5 A T L T R . L , A O A ' N B S L E I L 3 P 7 D E S - D I A 8 - I N 5 T I S 1 S C 1 N O O E P IL CANCELLIERE S A E M I D I G Depositato in Cangefferk A E G A , 27 MAG. 2002 E O D O L T oggi E R T T I T S A R N I I L E G IL CANCELE RE L D S E E E R O D