Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 14975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14975 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI14975 /02 a SEZIONE PRIA CE AMMIMISTRATIVE Composta dagli Ill.mir Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 5592/01 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente - Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere - Consigliere 35092 Cron. Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. Ud. 27/06/2002 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI BARI, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CA IU;
intimato CANCELLERIA avverso la sentenza n. 56/00 del Giudice di расе di MOLFETTA, depositata il 01/12/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1459 udienza del 27/06/2002 dal Relatore Francesco 1 Felicetti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1 AL SE, con ricorso al Giudice di pace di Molfetta, proponeva opposizione avversO un'ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto di Bari, il relazione a una violazione dell'art. 193 del codice della strada. Il Giudice di pace, con sentenza depositata l'1 dicem- bre 2000, accoglieva l'opposizione per essere stata l'ordinanza emessa in violazione del termine previsto dall'art. 204 del codice della strada. Avverso la sentenza il Prefetto di Bari ha propo- sto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 20 febbraio 2001 al AL, formulando un unico motivo di impugnazione. Il AL non ha formulato difese. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada e dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981. Si deduce al riguardo che il Giudice di pace ha accolto l'opposizione sotto il profilo della sua emanazione oltre il termine previsto dall'art. 204 del codice della strada, non applicabile nel caso de quo non avendo l'interessato impugnato il 2 verbale di accertamento in sede amministrativa. L' emanazione dell'ordinanza-ingiunzione non era pertan- to sottoposta ad altro termine diverso da quello di prescrizione. Il ricorso é inammissibile. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata al AL venne contestata la violazione dell'art. 193 del codice della strada per avere circolato con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e gli venne irro- gata la sanzione amministrativa di lire 1.177.500. Il Giudice di pace ha accolto la opposizione alla sanzione amministrativa successivamente irrogata con ordinanza ingiunzione "in riferimento al merito e alla eccezione di carattere preliminare", per la duplice ra- gione: a) che la sanzione era stata tempestivamente pa- gata dal AL in data 17 aprile 1998 "secondo le moda- lità di estinzione dell'obbligazione espressamente pre- scritte nel verbale di contestazione e comunque nei termini di legge"; b) che l'ordinanza-ingiunzione era stata emanata oltre il termine previsto dall'art. 204 del codice della strada. Poichè con il ricorso si formula censura unica- mente in relazione a questa seconda ratio decidendi, nulla essendo stato dedotto avverso la prima, il mede- inammissibile, poichè simo deve essere dichiarato 3 l'accoglimento del motivo formulato sarebbe inidoneo a condurre all'annullamento della sentenza impugnata, che resterebbe comunque validamente motivata dalla ratio decidendi non impugnata. Nulla vastatuito sulle spese non avendo la parte vastatui intimata presentato difese.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 27 giugno 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (Rosario De Musis) (Francesco Felicetti) BE RA TT. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria JL RE Luisa Passinetti 24 OTT.2002 5Damin co IL CANCELLIERE 4