Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
C.c.59654 REPUBBLICA ITALIANA 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 A I . TE SUPREMA DI CASSAZIONE N N Oggetto A P SEZIONE TRIBUTARIA S a Tributaria O P I A lo A 3 li ll.mi Magistrati: H D s S A T f 5 Dệt Bruno v I N 1 SACCUCCI Presidente R R.G. N. 5885/98 E S E E T Cron. 3105 A -ODDO Consig iere Dott. Massimo M . 8 Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consiglicre Ud.14/05/02 Dott. Aldo CECCHERTNI Consigliere ha pronunciato la seguente MM CORTE SUPREMA DE CASAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 59654 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, спс lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IN LE;
- intimato avverso la sentenza I] 367/97 della Commissione tributaria regionale di TORING, depositata il 2002 31/10/97; 2079 udita la relazione della causa svolia nella pubblica -1- udienza del 14/05/02 da Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso рег l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo IN ER,già dipendente della Roj Electrotex spa,richiedeva alla Intendenza di Finanza di Vercelli il rimborso della somma di £.11,666.888 trattenuta dal datore di lavoro sull'importo di £37.002.500, erogatogli nel corso del 1993( a titolo transattivo come indennità supplementare per ingiustificato licenziamento), assumendo trattarsi di erogazione di natura risarcitoria. Maturatosi il silenzio/rifiuto dell'Ufficio finanziario sulla anzidetta istanza di rimborso,il IN proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Vercelli,la quale, con decisione n.6/6/95, accoglieva il ricorso. 1.'appello proposto dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte - Ufficio di Vercelli - sul rilievo che trattavasi in realtà di importo riconosciuto dal datore di lavoro al IN al fine di facilitarne l'esodo - veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con sentenza n.367/9/97, depositata il 31.10.1997. I Giudici di appello ritenevano di rinvenire diretta conferma della non tassabilità di siffatta erogazione nell'innovativo disposto dell'art.32 DL 41/1995 conv. in 1. 85/1995,che regola il trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo transattivo e risarcitorio con decorrenza dalla data di entrata in vigore di tale sopravvenuta normativa. Ricorre per cassazione i Ministero delle Finanze,con due mezzi di gravame,con i quali deduce rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt.6 comma secondo, 16 e 46 DPR 917/1986 e 32 DL 41/1995 convertito con modificazioni in L. 81/1995. 1. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione La ricorrente Amministrazione finanziaria deduce come erronea in diritto la impugnata sentenza, non avendo i Giudici di secondo grado considerato che nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 6 del DPR 917/1986 citato,che ben prima delle modifiche introdotte dal citato DL 41/1995 - ha sottoposto a tassazione tutti i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni,ritenendoli redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti sicchè del tutto irrilevante sarebbe la circostanza della asserita natura risarcitoria del cespite. Osserva inoltre che lo stesso contratto collettivo nazionale del 13.4.1981-in forza del quale è stato corrisposto al IN, dirigente industriale,l'importo suindicato - non considera di natura risarcitoria l'indennità supplementare de qua,e prevede anzi che in essa siano comprese le spettanze contrattuali di fine lavoro. Pertanto,a siffatta indennità,che comunque trova la sua origine nella risoluzione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto essere riconosciuta natura di credito di lavoro,come tale imponibile. Il ricorso è fondato. Dalla impugnata sentenza è dato ricavare che l'erogazione de qua- dall'Ufficio ritenuta imponibile è stata conseguita dal IN nel corso del 1993, in sede di transazione della vertenza insorta con il datore di lavoro,a titolo di indennità supplementare ( prevista dalla contrattazione collettiva di categoria) per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato. 2 A questa stregua è certo da escludere,ratione temporis,Ja tassabilità di siffatto emolumento ai sensi dell'art.6 comma primo lett.a) ultima parte DPR 917/1986 - laddove,cioè, è stabilita la tassazione separata in ogni caso delle somme e dei valori comunque percepiti ..... anche se a titolo risarcitorio....a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro" trattandosi di disposizione specificamente applicabile, ai sensi dell'art.32 comma secondo DL 41/1985,convertito con modificazioni in L.85/1995, solo "alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Peraltro,la imponibilità della indennità corrisposta per l'ingiustificato licenziamento,discende,come più volte chiarito da questa Corte( tenuto conto della Cass.7148/2001;3109/2000;11881/1998:9893/1997) finalità della stessa,di reintegrare il lavoratore di redditi perduti o comunque non conseguiti per effetto dell'ingiustificato licenziamento dal disposto dell'art.6 comma secondo DPR 917/1986,secondo il quale per quanto qui rileva) le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono esse stesse redditi della stessa categoria di quelli perduti. D'altro canto,dalla impugnata sentenza Don risulta che il contribuente abbia dimostrato che l'erogazione nonostante la sua formale imputazione al - ristoro da ingiustificato licenziamento - avesse in realtà una causale diversa da quella sopra indicata. 3 Pertanto, anche sotto questo profilo deve concludersi per la configurabilità del dedotto vizio di violazione di legge. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere cassata la impugnata sentenza. Peraltro,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito. Ritiene la Corte,avuto riguardo alle ragioni stesse dell'accoglimento del ricorso proposto dal Ministero delle Finanze,che il ricorso del contribuente,introduttivo del giudizio innanzi alla commissione tributaria di primo grado,debba essere rigettato. Quanto alle spese dell'intero giudizio,si ritiene sussistano giusti motivi per dichiararle interamente compensate,avuto anche riguardo all'esistenza di pregressi orientamenti giurisprudenziali in materia,contrastanti con quello fatto proprio da questa Corte.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 maggio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Бишо dcriver Пловь саль Allolote sano ERIA DEPO GEN. 2003 Oggi TUCANELLERE C1 . Arwolds - Amag T . ) A . A G L D E L T E P A E D . T I B S N A N E T E S W S 1 E I 3 E - A 1