Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
In caso di notificazione a mezzo posta, l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1990, n. 890 previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta. Infatti, è sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2004, n. 26327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26327 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 20/05/04
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 918
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 31491/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
D'ST IR e AR UD;
avverso la sentenza in data 22.2.2002 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. GALATI G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore dell'imputato Avv. Mattè per D'ST. MOTIVI DELLA DECISIONE
D'ST IR e AR UD impugnano la sentenza della Corte di appello di Venezia confermativa, quanto all'affermazione di responsabilità, della decisione di primo grado con la quale sono stati dichiarati colpevoli del delitto di truffa aggravata perché, in concorso con il direttore di agenzia bancaria (deceduto nelle more), quali effettivi utilizzatori di conti correnti intestati a terze persone, con artifici e raggiri consistenti nel creare sugli stessi un'apparente provvista mediante il versamento di assegni fuori piazza, sovente privi di benefondi, che sistematicamente non andavano a buon fine, e con il prelievo della disponibilità formalmente presente, inducevano l'istituto bancario in errore procurandosi ingiusto profitto con altrui rilevante danno patrimoniale. D'ST denuncia:
- nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, avvenuta a mani di persona non convivente, qualificatasi (peraltro indebitamente) come semplice "delegata" del notificando, stabilmente domiciliato all'estero;
- violazione dell'art. 546 c.p.p. (ma sostanzialmente vizio della motivazione); osserva il ricorrente come abbia errato la Corte di appello a non considerare, al fine di escludere la sussistenza della truffa, sia la documentata esistenza di garanzie reali dello scoperto e l'avvenuto esperimento di procedura di esecuzione immobiliare da parte della banca per il recupero del credito, sia l'impossibilità del raggiro contabile, ben potendo i responsabili dell'istituto verificare attraverso il ed. registro dei sospesi la situazione di tutti i conti e rientrando comunque nella prassi la tolleranza di esposizioni anomale.
La prima doglianza è infondata.
Risulta dagli atti che la notificazione contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il quale erroneamente richiama l'art. 157 c.p.p. - è stata effettuata a mezzo del servizio postale ai sensi della legge 20.11.1982 n. 890, avendo l'ufficiale giudiziario legittimamente optato (art. 1) per tale modalità in assenza di disposizioni contrarie da parte dell'autorità giudiziaria (sez. 1^, 30.6.1998, Carbonaro, rv. 211292); risulta, altresì, dalle attestazioni ritualmente riportate nell'avviso di ricevimento, che in mancanza del destinatario sia stato immesso avviso nella corrispondente cassetta postale esistente nello stabile e depositato presso l'ufficio postale il piego raccomandato;
che, infine, questo sia stato consegnato, nell'ufficio predetto, a persona "incaricata al ritiro", che ha sottoscritto la ricevuta con relativa certificazione da parte dell'agente postale.
Ciò posto in linea di fatto, osserva il collegio come nella legge sulla notificazione degli atti a mezzo posta esista una differenza di disciplina nell'individuazione dei soggetti, diversi dal destinatario, abilitati alla ricezione del plico spedito in raccomandazione a seconda che la consegna avvenga presso il luogo corrispondente all'indirizzo indicato nella busta o presso l'ufficio postale, a seguito di deposito: per il primo caso il catalogo dei legittimati è contenuto nell'art. 7 della legge n. 890/82 ed indica una serie di persone poste con il destinatario in rapporto di convivenza o di lavoro continuativo tale da fare presumere che l'atto pervenga a colui cui è indirizzato;
per la seconda ipotesi la regola è contenuta nell'art. 8, quinto comma, della legge predetta, ed indica come soggetti abilitati al ritiro del piego in giacenza nell'ufficio postale il destinatario "o un suo incaricato", così lasciando chiaramente intendere di ritenere idoneo ad assicurare la conoscenza dell'avvenuto deposito in capo al destinatario medesimo lo svolgimento delle formalità di affissione o immissione del relativo avviso presso l'abitazione o il luogo di lavoro, ed a garantire la effettiva pervenienza del piego lo specifico incarico di provvedere al suo ritiro conferito a qualsiasi persona, anche non convivente o in rapporto continuativo di lavoro con il mandante.
A tali conclusioni, peraltro, è già pervenuta questa Corte;
ed invero sez. 3^, 6.7.1998, Lamiranda, rv. 211817 ha affermato il principio di diritto secondo cui in caso di notificazione a mezzo posta l'"incaricato" del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1990 n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta;
è sufficiente infatti che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna: ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Osserva il collegio che i giudici di merito hanno compiutamente ricostruito la vicenda correttamente configurando in essa il delitto di truffa, atteso che gli artifici contabili diretti a far apparire i conti correnti utilizzati dagli imputati come adeguatamente coperti hanno preceduto l'effettiva realizzazione del profitto, attuatasi con i successivi indebiti prelievi;
sono state correttamente indicate, altresì, le violazioni poste in essere dal direttore dell'agenzia, la frequenza dei suoi rapporti con gli imputati (anche al fine di dedurne la sussistenza dell'elemento psicologico) nonché l'assenza di quelle garanzie anche qui invocate dal ricorrente per sostenere la regolarità dell'affidamentò ricevuto;
e non può certo questa Corte procedere alla verifica degli atti per accertare l'effettiva esistenza di queste, una volta che i giudici di merito l'abbiano positivamente esclusa.
AR UD denuncia:
violazione di norme processuali penali (ma sostanzialmente vizio della motivazione, atteso che il ricorrente non indica quali disposizioni siano state violate) rilevando come la Corte di appello abbia argomentato la conferma del giudizio di colpevolezza dalla inesistenza di garanzie reali (le quali avrebbero connotato la vicenda esclusivamente sotto il profilo civilistico), che è stata invece smentita con la produzione, da parte della difesa, della copia degli atti esecutivi in danno delle titolari dei conti correnti. La doglianza è infondata.
La corte di appello ha espressamente escluso la ricorrenza di tali garanzie, ed al testo del provvedimento impugnato deve questa Corte attenersi;
ne' l'esistenza di esse - dunque il travisamento del fatto ascrivibile al secondo giudice - può derivarsi, come sembra suggerire il ricorrente, dall'esercizio di azione esecutiva nei confronti delle persone intestatarie dei conti correnti de quibus, atteso che la titolarità, in capo ad esse, di beni sui quali la banca offesa dal reato esercita rivalsa non significa necessariamente che essi fossero stati offerti specificamente in garanzia;
ed in ogni caso non può trascurarsi, sotto il profilo più strettamente giuridico, che la truffa è reato istantaneo di danno, che si consuma nel momento della deminutio patrimoni in danno del soggetto passivo, sicché sono indifferenti al suo perfezionamento le vicende risarcitorie successive.
- errata interpretazione dei fatti con riferimento ai ed. conti correnti transitori ovvero insoluti, attivati dalla banca dopo l'emersione della vicenda e non - come riferito in sentenza - utilizzati dal direttore dell'agenzia a fini decettivi;
La questione impinge nel merito e comunque si palesa del tutto irrilevante, in quanto la sentenza impugnata chiaramente indica come i prelievi venissero effettuati non sui conti correnti indicati dal ricorrente bensì su quelli privati mancanti di effettivi copertura, formalmente intestati a terze persone poi assolte per assenza di volontà colpevole dall'imputazione di concorso nella truffa;
- omessa considerazione della circostanza che, attraverso il ed. registro dei sospesi, regolarmente tenuto dal direttore, la banca avrebbe dovuto e potuto accertare la situazione di scoperto eccessivo, sicché di attività ingannatoria non avrebbe potuto parlarsi;
ed erronea valorizzazione in termini accusatori dell'inottemperanza, da parte del direttore, alla diffida dei suoi superiori a non consegnare più libretti di assegni ai presunti correi, la quale, al contrario di quanto ritenuto in sentenza, è significativa dell'assenza di "nascondimenti o mimetizzazioni" e quindi della buona fede degli agenti. La doglianza prospetta esclusivamente questioni di fatto non proponibili in questa sede e comunque è manifestamente infondata, a fronte delle logiche e complete argomentazioni fondanti il giudizio di responsabilità esposte nelle sentenze di primo e secondo grado, dalle quali devono pertanto considerarsi implicitamente disattese tutte le deduzioni difensive che non siano state espressamente affrontate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004