Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
8 O 9 I CC 64965 1 Z / A 4 / R T 6 2 . S 8 I 2 D 1 REPUBBLICA ITALIANA A 7 D E 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T N 1 1 2 I LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE Oggetto Perposta succession ZIONE BUTARIA Dilatime pap to Futerem Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Macatura R. G. N. 11816/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.4586 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Rep. Ud. 18/06/02 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZONE ha pronunciato la seguente CAMPIC NE CIVILE SENTENZA 64965 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PE EL, PE IN, PE LU, PE RI, PE LO, PE DR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BOTTAI, difesi dall'avvocato FRANCO GHILLI, giusta procura in2002 2781 calce;
controricorrente - Commissione avversO la sentenza n. 110/98 della tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 11/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'estinzione del ricorso per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia;
in subordine l'inammissibilità. Ritenuto in fatto che, a seguito della morte di IO EL, avvenuta in data 5 dicembre 1990, gli eredi GI, An- gela, CR, AO, SA e IO EL chiesero ed ottennero, in data successiva al 1° gennaio 1991, la dilazione del pagamento dell'imposta principale di suc- cessione con obbligo di corresponsione degli interessi a scalare sugli importi dilazionati al tasso del 5%; che, in sede di pagamento della prima rata, l'Ufficio del Registro di Pontedera pretese il pagamen- to degli interessi al tasso del 9%; 2 che, successivamente, con istanza dell'11 novem- bre 1992 all'Ufficio del Registro Successioni di Pon- tedera, i predetti eredi chiesero il rimborso della somma di £.1.656.000, pari alla differenza del maggior tasso d'interesse corrisposta all'Ufficio stesso;
che, con ricorso alla Commissione tributaria di I° grado di Pisa, gli eredi impugnarono il silenzio- rifiuto formatosi sulla loro istanza, insistendo nella domanda di rimborso e deducendo, in particolare, che alla successione de qua doveva ritenersi applicabile, ratione temporis, la disciplina dettata dall'art.43 comma 3 del d.P.R. n.637 del 1972; che, in contraddittorio con l'Ufficio - che instò - la Commissione adita, per la reiezione del ricorso con decisione n.132/5/94 del 5 aprile 1994, accolse il ricorso;
che, a seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stettero i contribuenti, la Commissione tributaria re- gionale di Firenze, con sentenza n. 110/24/98 dell'll giugno 1998, confermò la decisione di primo grado, af- fermando che, in tema di imposta di successione, il de- bito tributario sorge con riferimento al diritto vigen- te al tempo dell'apertura della successione;
che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un 3 unico motivo di censura;
che resistono, con controricorso, illustrato da memoria, GI, EL, CR, AO, SA e MA rio EL. Considerato in diritto che, in data 12 giugno 2002, il Ministro delle Finanze ha depositato atto di rinuncia al ricorso, non notificato ai controricorrenti, sulla base dell'erronea premessa, esplicitata nell'atto di rinuncia, secondo cui "gli intimati non si sono costituiti in giudizio"; che tale atto di rinuncia deve essere dichiarato inefficace proprio perché non notificato ai controri- correnti come impone, invece, l'art.390 comma 3 cod. proc. civ. i quali si sono costituiti nel presente giudizio con controricorso ritualmente notificato e de- positato;
che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 comma 2 e 63 d.lgs. 346/90, 11 disp. sulla legge in generale, 1418, 1419 comma 2, 1339 e 1374 C. C. Art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che alla fattispecie si applicherebbe l'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 346 del 1990; che il motivo deve essere respinto;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr. sentt. nn.3840 del 1999, 8772, 4 8776, 8779, 8783, 8823 del 2000 ed altre successive in corso di pubblicazione), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche nella parte in cui fissa il tasso degli interessi in caso di dilazione del paga- mento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto, alle successio- ni che si siano aperte in data anteriore al 1° gennaio 1991, anche nell'ipotesi in cui la concessione della dilazione di pagamento sia intervenuta in data poste- riore a quella predetta;
che la circostanza che il consolidamento dell'orientamento qui ribadito si sia verificato suc- cessivamente alla notificazione del presente ricorso integra giusto motivo per dichiarare compensate per in- tero, tra le parti, le spese della presente fase e del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- DEPOSITATO IN CANCELLERIA la Sezione Tributaria, il 18 giugno 2002 Oggi 11 FEB. 2003 fl relatore ed estensore IL CANCELLIERECH Argico Cas Salvato PalmaPatio Star Il Presidente Francesco Cristarella Orestano Thruse IL CANCELLIERE C1 naldo Casano AnwildeAr