Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3367
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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Massime1

In ragione della diversa finalità sociale, l'integrazione al minimo delle pensioni dei lavoratori non vedenti non rientra nella previsione di cui alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale e, quindi, in quella dell'art. 1, comma centoottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la conseguenza che le cause che hanno ad oggetto le integrazioni al minimo di tali pensioni non possono essere dichiarate d'ufficio estinte dal giudice, ma devono essere trattate nel merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, d'ufficio, aveva dichiarato estinto il giudizio avente ad oggetto la richiesta di una non vedente di integrazione al minimo della pensione, ritenendo operante anche in relazione a tali prestazioni l'art. 1, comma centoottantatreesimo, della legge n. 662 del 1996).

Commentario1

  • 1Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3367
Data del deposito : 6 marzo 2003

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