Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In ragione della diversa finalità sociale, l'integrazione al minimo delle pensioni dei lavoratori non vedenti non rientra nella previsione di cui alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale e, quindi, in quella dell'art. 1, comma centoottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la conseguenza che le cause che hanno ad oggetto le integrazioni al minimo di tali pensioni non possono essere dichiarate d'ufficio estinte dal giudice, ma devono essere trattate nel merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, d'ufficio, aveva dichiarato estinto il giudizio avente ad oggetto la richiesta di una non vedente di integrazione al minimo della pensione, ritenendo operante anche in relazione a tali prestazioni l'art. 1, comma centoottantatreesimo, della legge n. 662 del 1996).
Commentario • 1
- 1. Esecuzione penale, reato continuato, concorso formale, determinazione della penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE ES IA PI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G. MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI BEATRICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 259/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 09/06/00 - R.G.N. 655/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLAO DESTRO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 maggio 1995 IA PI De CO conveniva in giudizio davanti al Pretore di Benevento l'FINPS al fine di ottenere il riconoscimento delle quote di integrazione al minimo, oltre ratei arretrati, interessi e rivalutazione, sulla pensione di invalidità di cui essa era titolare come non vedente. Con sentenza in data 11 febbraio 1999 il Pretore adito dichiarava estinto il giudizio con spese compensate, ritenendo applicabile il disposto di cui alla legge n. 662 del 1996. Su appello della De CO il Tribunale di Benevento con sentenza in data 17 maggio 2000 confermava la sentenza pretorile impugnata osservando che con la legge n. 662 del 1996 il Legislatore ha imposto l'estinzione dei giudizi in corso con spese compensate per le cause aventi ad oggetto l'integrazione al minimo delle pensioni, tra le quali andava annoverata quella sottoposta al suo esame con l'unica peculiarità che per essa non poteva essere valutato il requisito reddituale.
IA PI De CO ricorre per cassazione con due motivi. L'INPS si è costituito depositando procura ma non ha partecipato all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per loro logica connessione, la ricorrente si duole che la sentenza impugnata, in violazione e falsa applicazione della legge n. 662 del 1996 e con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, abbia ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 1 comma 183 della citata legge, a norma del quale i giudizi, pendenti alla sua data di entrata in vigore e aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del sopra indicato art. 1, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
In particolare la De CO deduce che la domanda da essa proposta, diretta al riconoscimento, quale non vedente, dell'integrazione al minimo sulla pensione di invalidità, di cui essa è titolare, non rientri tra le cause di integrazione al minimo per le quali il citato art. 1 comma 183 ha previsto d'ufficio l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese giudiziali. Il dedotto motivo è fondato.
L'art. 1 comma 183 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. successivamente confermata con alcune modifiche (non incidenti, però, sulla previsione di estinzione dei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di integrazione al minimo) dall'art. 3 bis del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140 e dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ha stabilito che i giudizi pendenti sin dalla data di entrata in vigore della detta legge aventi ad oggetto le questioni di integrazione al minimo trattate dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 31 dicembre 1993 e n. 240 del 10 giugno 1994 d'ufficio vanno dichiarati estinti dal giudice con compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Al fine di stabilire quali siano le cause che rientrano nella previsione di estinzione d'ufficio del giudizio disposta dal comma 183 del citato art. 1 occorre, perciò, preventivamente determinare il contenuto delle citate sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. Con la sentenza 31 dicembre 1993 n. 495 la Corte Costituzionale affermò che la pensione di reversibilità doveva essere calcolata in proporzione alla pensione diretta comprensiva dell'integrazione al minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque avuto il diritto di percepire sulla base del rilievo che la pensione di reversibilità attua per il coniuge superstite una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito pensionistico del de cuius.
L'art. 11 comma 22 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 stabilì che, in caso di cessazione del diritto all'integrazione al minimo per effetto del concorso di due o più pensioni in titolarità della stessa persona, in applicazione del principio dell'unicità del diritto all'integrazione al minimo fissato dall'art. 6 del d.L 12 settembre 1983 n. 463 convertito in legge 11 novembre 1983 n. 463,
la pensione non più integrabile doveva essere riportata a calcolo. Su tale norma intervenne la Corte Costituzionale, la quale, con la sopra indicata sentenza n. 240 del 1994 stabilì che, a condizione che il reddito complessivo del plurititolare di pensioni fosse comunque inferiore al limite fissato dal citato art. 6 del d.L n. 463 del 1983, la pensione non più integrabile non doveva essere riportata a calcolo bensì mantenuta nell'importo spettante al 30 settembre 1983 fino al suo assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica.
Come si può constatare dalla sintetica descrizione del contenuto delle sentenze della Corte Costituzionale cui fa riferimento il citato comma 183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi prevista dalla citata disposizione riguarda le cause di integrazione al minimo disciplinate dall'art. 6 del d.L n. 463 del 1983 in riferimento alle pensioni di anzianità e di vecchiaia riguardate per effetto della loro posizione contribuiva e reddituale nella loro tipica funzione di sostentamento del lavoratore in vita dopo la cessazione dell'attività lavorativa o, dopo la morte del lavoratore titolare della pensione o con diritto alla pensione, nella funzione di sostentamento del coniuge come prolungamento della funzione di sostentamento del lavoratore defunto.
Diversa è, invece, la situazione dei lavoratori non vedenti, i quali hanno diritto alla pensione come speciale misura sociale di tutela della loro infermità e hanno diritto all'integrazione al minimo, prescindendo dal calcolo del reddito (v. artt. 68 legge 30 aprile 1969 n. 153 e art. 8 legge 11 novembre 1983 n. 638), in virtù di un sistema di calcolo indipendente previsto dall'art. 23 della legge 30 marzo 1981 n. 119, non fatto oggetto di esame da parte delle ricordate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale. "In ragione della diversa finalità sociale l'integrazione al minimo delle pensioni dei lavoratori non vedenti non rientra nella previsione di cui alle indicate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale e, quindi, di cui al citato comma 183 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, con la conseguenza che le cause che hanno ad oggetto le integrazioni al minimo di tali pensioni non possono essere dichiarate d'ufficio estinte dal giudice ma devono essere trattate nel merito." Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Salerno, la quale nella definizione della controversia si uniformerà al sopra virgolettato principio di diritto e, in conseguenza, tratterà nel merito la causa, in quanto ha ad oggetto la richiesta di integrazione al minimo di pensione di lavoratrice non vedente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003